Pubblichiamo di seguito brevi cenni su prodotti assicurativi realizzati da RDA Assicurazioni e Generali Italia per la copertura sanitaria delle pandemie.
Articoli Correlati: copertura sanitaria pandemie - contratti assicurazione malattia - Contratti assicurazione malattia e assistenza - emergenza sanitaria Covid – 19 - emergenza sanitaria Covid – 19
1. RDA Assicurazioni Salute – Copertura indennitaria da sindromi influenzali di natura pandemica - 2. GENERA Salute RSM – Contratti di assicurazione malattia e assistenza
Prestazioni assicurate In caso di sintomi influenzali di natura pandemica l’assicurazione eroga le seguenti indennità: a) da ricovero; b) da convalescenza post-terapia intensiva; c) da quarantena obbligatoria. Le garanzie sono differenziate per diversi livelli di protezione: base, alta o totale a scelta del contraente al momento di sottoscrizione della polizza. Il ricovero dell’assicurato con o senza intervento chirurgico deve essere sempre effettuato presso una struttura ospedaliera del SSN (Servizio Sanitario Nazionale) o da una struttura accreditata o convenzionata con il SSN o da una struttura autorizzata da ordinanze governative (ad es. ospedali privati, militari e da campo). Protezione base: a) indennità da ricovero: 35 euro per ciascun giorno di ricovero fino al massimo di 30 giorni; b) invalidità di convalescenza post-ricovero per terapia intensiva: 1.500 euro al momento delle dimissioni; c) indennità per quarantena obbligatoria: 250 euro. Protezione alta: a) indennità di ricovero: 50 euro per ciascun giorno di ricovero fino a un massimo di 30 giorni; b) invalidità di convalescenza di 2.500 euro; c) indennità di 350 euro per quarantena obbligatoria. Protezione totale: a) indennità di ricovero: 70 euro per ciascun giorno di ricovero fino al massimo di 30 giorni; b) invalidità di convalescenza per post-ricovero in terapia intensiva 3.500 euro; c) indennità per quarantena obbligatoria: 500 euro. Esclusioni e delimitazioni Sono escluse dall’assicurazione le sindromi influenzali pandemiche accertate prima della decorrenza della polizza. Fra le altre esclusioni in gran parte comuni alle polizze danni vanno segnalate i ricoveri in lungodegenza, i ricoveri impropri e le cure non previste dai protocolli riconosciuti dall’Istituto Superiore della Sanità. Non sono assicurabili le persone non residenti in Italia e le persone di età superiore ai 65 anni. Qualora l’assicurato residente in Italia si trovi all’estero le condizioni di indennizzo operano allorché l’assicurato venga messo in quarantena obbligatoria nel Paese estero in cui si trova o ricoverato in struttura del servizio sanitario pubblico locale ove presente. Per gli assicurati già in copertura al raggiungimento di 65 anni la polizza può essere rinnovata fino al termine dell’annualità assicurativa in cui [continua ..]