Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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Contratto autonomo di garanzia e contratto di fideiussione (di a cura di Marco Rossetti)


Con il contratto autonomo di garanzia il garante si impegna a tenere indenne il creditore dalle conseguenze dell’inadempimento dell’obbligazione – di dare o di fare – da parte del debitore principale, in ciò differenziandosi rispetto al fideiussore, il quale, garantendo l’adempimento dell’obbligazione altrui, è tenuto ad una prestazione identica a quella dovuta dal debitore principale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva qualificato come garanzia autonoma la polizza cauzionale prestata da una società di assicurazione per le obbligazioni assunte da un concessionario del servizio di smaltimento di rifiuti speciali, desumendo il carattere infungibile della prestazione del debitore principale dai requisiti tecnici, economici e di affidabilità indispensabili per il rilascio delle autorizzazioni amministrative necessarie allo svolgimento del servizio) (1).

La clausola del contratto autonomo di garanzia che attribuisce all’assicuratore garante la facoltà, alternativa al versamento dell’indennizzo in favore del creditore insoddisfatto, di adempiere la stessa obbligazione di “facere” del debitore, è nulla per contrarietà a norma imperativa, essendo precluso alle società di assicurazione, incluse quelle del ramo cauzioni, l’esercizio di qualsiasi attività diversa da quella assicurativa e da quelle connesse in base all’art. 5 della l. n. 295 del 1978 (applicabile “ratione temporis”) (2).

La Corte (Omissis) FATTI DI CAUSA M.S. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Padova la compagnia assicurativa UGF (ora UnipolSai S.p.A.) per sentirla condannare al pagamento della som­ma di euro 27.000,00, quale rimborso del premio unico versato per la polizza di assicurazione sulla vita 111/719918. A sostegno della domanda espose che in data 27 dicembre 2007 aveva sottoscritto detta polizza, avente scadenza 27 dicembre 2012, con il cognato M.M. (titolare, unitamente ad altro agente, dell’Agenzia di assicurazioni UGF di Monselice), versando il relativo premio unico per euro 27.000,00 in contanti nelle mani del cognato; la polizza, tuttavia, non risultava essere mai stata registrata dall’agente e non risultava nei registri della Compagnia. La UGF chiese il rigetto della domanda. L’adito Tribunale rigettò la domanda; in particolare il Tribunale, pur ritenendo astrattamente applicabile l’art. 2049 c.c. (e quindi in linea di principio responsabile la Compagnia per l’attività illecita dell’agente), ritenne nella specie non essere stata fornita la prova del danno, e cioè che la S. avesse versato nelle mani del M. la som­ma di euro 27.000,00; tanto in quanto la polizza e la relativa quietanza di pagamento erano state tempestivamente disconosciute dalla Compagnia ex artt. 214 c.p.c. e 2719 c.c. e la S. non aveva né proposto istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. né prodotto la documentazione in originale. Con sentenza 2721/2017 la Corte d’appello di Venezia, in accoglimento del gravame proposto dalla S., ha condannato la UnipolSai Assicurazioni S.p.A. al pagamento, in favore dell’appellante, della somma di euro 27.000,00, quale rimborso del versato premio unico, oltre rivalutazione ed interessi; in particolare la Corte ha riconosciuto efficacia probatoria alla polizza prodotta in giudizio ed alla quietanza in essa contenuta, ritenendo quindi dimostrato il pagamento del premio. Nello specifico, in ordine alla polizza, la Corte territoriale ha precisato che la procedura di disconoscimento e di verificazione di scrittura privata di cui agli artt. 214 ss. c.p.c. concerne unicamente le scritture provenienti da soggetti del processo, e consente agli stessi di negare l’autenticità della propria firma o della propria scrittura; la polizza sottoscritta dall’agente M. era invece una scrittura proveniente da terzi, sicché la Compagnia assicurativa, per contestarne l’autenticità, non essendo applicabile la detta procedura di disconoscimento, aveva l’onere di proporre querela di falso. In ordine, poi, alla quietanza, sottoscritta dal M. su documento UnipolSai Assicurazioni, la Corte ha evidenziato che nella stessa si dava espressamente atto del versamento in contanti, in data 27 dicembre 2007, della somma di euro 27.000,00, sottolineando che il pagamento in contanti era prassi dell’epoca e che la quietanza [continua..]