Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
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Corte di Giustizia dell´Unione Europea (Sez. VIII) – 31 gennaio 2018 – in causa C-106/17 – Pres. Malenovský, Rel. Šváby – Hofsoe c. LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster AG (avv. Siewiera-Misiuda). (di Marco Rossetti, Consigliere della Corte Suprema di Cassazione.)


Le norme comunitarie che consentono alla vittima d’un sinistro stradale di convenire l’assicuratore straniero del responsabile dinanzi al giudice del proprio domicilio (artt. 11 e 13 Regolamento UE n. 1215/12) sono vòlte a tutelare la vittima, e non trovano quindi applicazione nel caso in cui quest’ultima ceda il proprio credito risarcitorio ad un soggetto che svolga professionalmente l’attività di recupero dei crediti assicurativi (1).

(1) La decisione qui in rassegna, collazionata con i precedenti indicati nel corpo della motivazione, finisce per creare tre categorie di “creditori assicurativi” nei giudizi transfrontalieri.

La prima categoria è quella dei “danneggiati diretti”, per i quali valgono le regole del Regolamento 1215/12: essi dunque potranno convenire dinanzi al giudice del proprio Paese l’assicuratore straniero, per domandarne la condanna al risarcimento dei danni patiti in un altro Paese comunitario.

La seconda categoria è quella dei “danneggiati indiretti” (eredi della vittima, datore di lavoro della vittima, vittime di rimbalzo come i prossimi congiunti diversi dagli eredi): anche per costoro varrà il forum actoris di cui agli artt. 11 e 13 del citato regolamento.

La terza categoria, infine, è quella dei “professionisti del settore assicurativo”, tra i quali la Corte di Lussemburgo include non solo gli eventuali assicuratori che a qualsiasi titolo abbiano indennizzato la vittima ed intendano agire in regresso od in surrogazione nei confronti dell’assicuratore del responsabile, ma anche coloro che, nell’ambito d’una attività professionale, si rendano cessionari del credito risarcitorio dietro compenso, provvedendo poi da sé al recupero di esso. Questa terza categoria, ad avviso della Corte, non può essere considerata “parte debole” del rapporto (a prescindere dalle effettive dimensioni dell’impresa esercitata), e di conseguenza non può ad essa estendersi la speciale tutela della vittima prevista dal Reg. 1215/12, ed in particolare il beneficio del forum actoris. I cessionari, quindi, dovranno in caso di controversia sul recupero del credito introdurre la lite secondo le regole generali, e dunque dinanzi al giudice del convenuto.

Si badi che la suddetta regola si applica ovviamente alle sole controversie transfrontaliere, ovvero quelle per le quali viene in rilievo un elemento di estraneità al­l’ordinamento nazionale. Per la legge nazionale, invece, vale una regola ben diversa: quella secondo cui la cessione del credito comporta di necessità il trasferimento anche delle azioni che lo sottendono, con la conseguenza che il cessionario potrà invocare tutti gli strumenti e le regole processuali che avrebbe potuto invocare il cedente (ex multis, Cass. civ. [ord.], Sez. III, 13 maggio 2009, n. 11095, in Arch. circolaz., 2011, 936).

La Corte ecc. (Omissis). FATTO E DIRITTO La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 11, par. 1, lett. b), e dell’art. 13, par. 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1). Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Paweł Hofsoe e la LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster AG (in prosieguo: la «LVM»), con sede a Monaco di Vestfalia (Germania), in merito al recupero da parte del primo, dinanzi ai giudici polacchi, di un credito da indennizzo assicurativo vantato nei confronti della seconda. Contesto normativo Diritto dell’Unione Regolamento n. 1215/2012 Il regolamento n. 1215/2012, ai considerando 15 e 18, così recita: «(15) È opportuno che le norme sulla competenza presentino un alto grado di prevedibilità e si basino sul principio generale della competenza dell’autorità giurisdizionale del domicilio del convenuto. Tale principio dovrebbe valere in ogni ipotesi, salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza. (…) (18) Nei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro è opportuno tutelare la parte più debole con norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali». Il capo II di tale regolamento, dedicato alle norme sulla competenza, comprende una sezione 1, intitolata «Disposizioni generali», composta dagli articoli da 4 a 6. L’art. 4, par. 1, di detto regolamento prevede quanto segue: «A norma del pre­sente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro». Ai sensi dell’art. 5, par. 1, del medesimo regolamento: «Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro solo ai sensi delle norme di cui alle sezioni da 2 a 7 del presente capo». Le norme sulla competenza in materia di assicurazioni, oggetto del capo II, sezione 3, del regolamento n. 1215/2012, figurano agli articoli da 10 a 16 di que­st’ultimo. L’art. 11, par. 1, di tale regolamento dispone quanto segue: «L’assicuratore domiciliato in uno Stato membro può essere convenuto: (…) b) in un [continua..]
Fascicolo 1 - 2019