Le norme comunitarie che consentono alla vittima d’un sinistro stradale di convenire l’assicuratore straniero del responsabile dinanzi al giudice del proprio domicilio (artt. 11 e 13 Regolamento UE n. 1215/12) sono vòlte a tutelare la vittima, e non trovano quindi applicazione nel caso in cui quest’ultima ceda il proprio credito risarcitorio ad un soggetto che svolga professionalmente l’attività di recupero dei crediti assicurativi (1).
(1) La decisione qui in rassegna, collazionata con i precedenti indicati nel corpo della motivazione, finisce per creare tre categorie di “creditori assicurativi” nei giudizi transfrontalieri.
La prima categoria è quella dei “danneggiati diretti”, per i quali valgono le regole del Regolamento 1215/12: essi dunque potranno convenire dinanzi al giudice del proprio Paese l’assicuratore straniero, per domandarne la condanna al risarcimento dei danni patiti in un altro Paese comunitario.
La seconda categoria è quella dei “danneggiati indiretti” (eredi della vittima, datore di lavoro della vittima, vittime di rimbalzo come i prossimi congiunti diversi dagli eredi): anche per costoro varrà il forum actoris di cui agli artt. 11 e 13 del citato regolamento.
La terza categoria, infine, è quella dei “professionisti del settore assicurativo”, tra i quali la Corte di Lussemburgo include non solo gli eventuali assicuratori che a qualsiasi titolo abbiano indennizzato la vittima ed intendano agire in regresso od in surrogazione nei confronti dell’assicuratore del responsabile, ma anche coloro che, nell’ambito d’una attività professionale, si rendano cessionari del credito risarcitorio dietro compenso, provvedendo poi da sé al recupero di esso. Questa terza categoria, ad avviso della Corte, non può essere considerata “parte debole” del rapporto (a prescindere dalle effettive dimensioni dell’impresa esercitata), e di conseguenza non può ad essa estendersi la speciale tutela della vittima prevista dal Reg. 1215/12, ed in particolare il beneficio del forum actoris. I cessionari, quindi, dovranno in caso di controversia sul recupero del credito introdurre la lite secondo le regole generali, e dunque dinanzi al giudice del convenuto.
Si badi che la suddetta regola si applica ovviamente alle sole controversie transfrontaliere, ovvero quelle per le quali viene in rilievo un elemento di estraneità all’ordinamento nazionale. Per la legge nazionale, invece, vale una regola ben diversa: quella secondo cui la cessione del credito comporta di necessità il trasferimento anche delle azioni che lo sottendono, con la conseguenza che il cessionario potrà invocare tutti gli strumenti e le regole processuali che avrebbe potuto invocare il cedente (ex multis, Cass. civ. [ord.], Sez. III, 13 maggio 2009, n. 11095, in Arch. circolaz., 2011, 936).