Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
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Corte di Giustizia UE in materia di assicurazione sulla vita e relativo diritto di rinuncia (di a cura di Marco Rossetti)


Gli articoli 35 e 36 della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all’assicurazione sulla vita, devono essere interpretati nel senso che essi sono applicabili anche a un contraente che non ha la qualità di consumatore, e che non ostano a una normativa nazionale in forza della quale il termine per l’esercizio del diritto di rinuncia agli effetti di un contratto di assicurazione sulla vita inizia a decorrere dalla data in cui tale contratto è stato concluso, anche qualora l’informazione riguardante le modalità di esercizio di tale diritto di rinuncia trasmessa dall’impresa di assicurazioni al contraente indichi requisiti di forma in realtà non richiesti dal diritto nazionale applicabile a detto contratto, purché tale indicazione non privi detto contraente della facoltà di esercitare detto diritto sostanzialmente alle stesse condizioni che sarebbero valse qualora l’informazione fosse stata esatta. Spetta al giudice del rinvio esaminare, in base ad una valutazione globale che tenga conto in particolare del contesto normativo nazionale e dei fatti del procedimento principale, compresa l’eventuale qualità di consumatore del contraente, se l’errore contenuto nell’informazione trasmessa al contraente privasse quest’ultimo di una tale facoltà (1).

La Corte (Omissis) Procedimento principale e questione pregiudiziale La Kunsthaus Muerz è una società di diritto austriaco. Il 27 aprile 2005, essa ha concluso, in qualità di contraente, un contratto di assicurazione sulla vita con la Zürich. Nel formulario dell’offerta, la Kunsthaus Muerz è stata informata del fatto che la rinuncia al contratto doveva essere formulata per iscritto. Il 9 ottobre 2017, la Kunsthaus Muerz ha dichiarato di rinunciare a detto contratto. A tal fine, essa ha ritenuto che la citata informazione fosse errata in quanto imponeva, per l’esercizio di tale diritto, condizioni formali in realtà non richieste dal diritto nazionale applicabile. Pertanto, poiché una siffatta informazione non avrebbe potuto far decorrere il termine di riflessione previsto dall’art. 35 della Direttiva 2002/83, detto termine sarebbe stato illimitato nel tempo. La Zürich ha respinto tale dichiarazione in quanto essa non avrebbe avuto nessun obbligo di informare la Kunsthaus Muerz al fine di far decorrere il termine di riflessione. Infatti, questa informazione sarebbe prevista solo per il contraente avente la qualità di consumatore e non per il contraente professionista. La Kunsthaus Muerz ha proposto allora, dinanzi allo Handelsgericht Wien (Tribunale di commercio di Vienna, Austria), una domanda diretta a ottenere la restituzione dei premi versati, nonché il pagamento di interessi legali al tasso annuo del 4%. Con sentenza del 13 agosto 2018, detto giudice ha respinto la domanda in base al rilievo, segnatamente, che, quando il contraente è un imprenditore, la comunicazione di un’informazione eventualmente errata sul diritto di rinuncia non potrebbe implicare un diritto di rinuncia illimitato nel tempo, in quanto un siffatto diritto illimitato di rinuncia troverebbe il suo fondamento nella normativa in materia di protezione dei consumatori. La Kunsthaus Muerz ha proposto appello avverso questa decisione dinanzi al giudice del rinvio affermando, segnatamente, che il diritto dell’Unione non stabilirebbe nessuna distinzione espressa tra i contraenti secondo che essi abbiano o meno la qualità di consumatori e che, di conseguenza, un diritto di rinuncia dovrebbe essere concesso, alle stesse condizioni, a tutti i contraenti di un’assicu­razione sulla vita. La Zürich viceversa è del parere che, nel caso di specie, il contraente sia stato informato correttamente in merito al suo diritto di rinuncia e che la semplice menzione di un obbligo di forma scritta per l’esercizio di tale diritto – il quale, peraltro, risulta favorevole allo stesso contraente e funzionale al principio di certezza del diritto – non renda errata l’informazione comunicata. Ad ogni modo, qualora il contraente sia un imprenditore, il termine di rinuncia scadrebbe in modo totalmente indipendente dalla comunicazione di [continua..]