MASSIMA
Il diritto dell’Unione in tema di stabilimento delle imprese assicurative e di notificazione degli atti giudiziari, deve essere interpretato nel senso che la designazione, da parte di un’impresa di assicurazione non vita, di un rappresentante nello Stato membro ospitante include altresì la legittimazione di tale rappresentante a ricevere l’atto introduttivo di un giudizio in materia di risarcimento per un incidente stradale (1).
INDICAZIONI
(1) Sia detto col dovuto rispetto, ma le decisioni della Corte di Lussemburgo talora, traguardate con la lente del diritto nazionale, sembrano stupire per la loro ovvietà. È il caso della decisione qui in rassegna, la quale in buona sostanza ha affermato lo scontato (secondo la legge italiana) principio secondo cui il rappresentante può ricevere la notifica di atti giudiziari in nome e per conto del rappresentato.
L’interesse della sentenza, tuttavia, non sta tanto nel decisum, quanto nella motivazione. Infatti la Corte di Lussemburgo, muovendo dal presupposto che le normative comunitarie rilevanti in materia (e cioè la direttiva sull’assicurazione non-vita e il regolamento sulla notificazione degli atti giudiziari) non fossero chiare, ha ricavato il principio di cui alla massima in via di interpretazione. E qui sta il busillis. La Corte di giustizia, infatti, ha affermato che in materia di assicurazione non-vita, in caso di ambiguità del testo normativo, questo deve essere interpretato nel senso più coerente col suo scopo: e lo scopo della direttiva 2009/138, ed in particolare dei suoi artt. 151 e 152, viene così individuato dalla sentenza qui in rassegna: “permettere un risarcimento efficace delle vittime di sinistri risultanti dalla circolazione di autoveicoli residenti in uno Stato membro nel quale un’impresa di assicurazione non-vita fornisce i propri servizi, e ciò quand’anche quest’ultima non disponga ivi di uno stabilimento”.
Non si può tuttavia fare a meno di rilevare che, in altre occasioni, la stessa Sezione della Corte di Lussemburgo (la VI) non era stata così liberale. In particolare, nel caso deciso da Corte giust. 15 dicembre 2016, in causa C-558/15, Vieira, la Corte doveva stabilire se le norme comunitarie in materia di mandatario per la liquidazione dei sinistri avvenuti all’estero (art. 21 Direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, “concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità”) imponessero agli Stati membri di prevedere che il suddetto mandatario potesse essere convenuto dinanzi ai giudici dello Stato ospitante, in nome e per conto del mandante.
In quel caso però la Corte diede risposta negativa a tale quesito, nonostante anche allora il testo della Direttiva non potesse non essere ritenuto ambiguo: anzi, più ambiguo ancora che quello della direttiva Solvency II (2009/138) esaminata dalla sentenza qui in rassegna, dal momento che la Direttiva 2009/103 sull’assicurazione r.c.a. presentava uno iato addirittura tra testo e Considerando: infatti, mentre il XXXVII Considerando stabiliva che “il mandatario per la liquidazione dei sinistri dovrebbe essere dotato di poteri sufficienti per rappresentare l’impresa di assicurazione nei confronti delle persone che hanno subito un danno in seguito (...) dinanzi ai tribunali”, analoga previsione non compariva nell’articolato.
La conclusione, sia detto senza ironia, è che per la Corte di Strasburgo il diritto comunitario va interpretato in senso favorevole alla vittima di sinistri stradali solo quando si tratta di stabilire a chi notificare atti, non quando si tratta di stabilire chi debba essere convenuto in giudizio e, se del caso, condannato.