Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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Diritto comunitario in materia di assicurazione sulla vita (di a cura di Marco Rossetti)


Il diritto comunitario in materia di assicurazione sulla vita va interpretato nel senso che il termine per l’esercizio del diritto di recesso spettante al contraente inizia a decorrere dal momento in cui il quest’ultimo è informato del fatto che il contratto è concluso, a nulla rilevando né che l’assicuratore non lo abbia informato che l’esercizio di quel diritto non prevede alcun requisito formale; né che gli abbia fornito al riguardo informazioni errate, sempre che il contraente per effetto di tale errore non sia stato privato della possibilità di esercitare il recesso sostanzialmente alle stesse condizioni che si sarebbero verificate se l’infor­ma­zione fosse stata esatta. Se, invece, l’informazione sul diritto di recesso è mancata del tutto, o sia errata al punto di privare il contraente della possibilità di esercitarlo, il termine per l’esercizio del diritto di recesso non decorre, anche se il contraente dell’assicurazione sia venuto aliundea conoscenza dell’esisten­za di quel diritto (1).

Il diritto comunitario in materia di assicurazione sulla vita va interpretato nel senso che, una volta risolto il contratto e adempiuti gli obblighi derivanti da quest’ulti­mo (ivi compreso il pagamento del valore di riscatto), il contraente può ancora esercitare il suo diritto di rinuncia, purché il diritto applicabile al contratto non disciplini gli effetti giuridici dell’assenza di informazione sul diritto di rinuncia o della trasmissione di un’informazione errata (2).

Il diritto comunitario in materia di assicurazione sulla vita va interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale in forza della quale l’impresa di assicurazione è tenuta a rimborsare a un contraente dell’assicurazione che abbia esercitato il suo diritto di rinuncia solo il valore di riscatto (3).

Il diritto comunitario in materia di assicurazione sulla vita va interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che istituisce un termine di prescrizione di tre anni per l’esercizio del diritto agli interessi compensativi connesso alla restituzione di somme indebite richiesta da un contraente dell’as­si­cu­razione che abbia esercitato il suo diritto di rinuncia, purché la fissazione di un siffatto termine non rimetta in discussione l’effettività del diritto di rinuncia di tale contraente (4).

La Corte  (Omissis)  Procedimenti principali e questioni pregiudiziali Cause da C‑355/18 a C‑357/18 La sig.ra Rust-Hackner, il sig. Gmoser e la sig.ra Plackner hanno stipulato ciascuno, presso la Nürnberger, un contratto di assicurazione sulla vita legato a fondi di investimento. Dalle domande di pronuncia pregiudiziale emerge che ognuno di tali contratti conteneva l’informazione secondo la quale la rinuncia al contratto di assicurazione doveva essere formulata per iscritto per essere valida. La sig.ra Rust-Hackner ha risolto il suo contratto di assicurazione sulla vita il 14 marzo 2017. Il 23 maggio 2017 la ricorrente ha comunicato di rinunciare al contratto a causa di un’erronea informativa sul diritto di rinuncia. Nel 2010 il sig. Gmoser ha proceduto al riscatto del suo contratto stipulato nel 1998. Solo il 3 maggio 2017 egli ha dichiarato di rinunciare a tale contratto, anch’egli a causa della trasmissione di un’informazione erronea riguardo al diritto di rinuncia. Per lo stesso motivo, la sig.ra Plackner ha dichiarato, il 27 maggio 2017, di rinunciare al suo contratto stipulato nel 2000 e ancora in corso di esecuzione. Il giudice austriaco di primo grado ha accolto le domande della sig.ra Rust-Hackner, del sig. Gmoser e della sig.ra Plackner intese ad ottenere la restituzione di tutti i premi versati nonché gli interessi a causa dell’arric­chi­mento senza causa della Nürnberger. Infatti, secondo tale giudice, posto che il diritto austriaco non prevede che la rinuncia debba essere formulata per iscritto, l’informazione trasmessa dalla Nürnberger ai contraenti era erra­ta. Orbene, come risulterebbe dalla sentenza del 19 dicembre 2013, Endress (C-209/12, EU:C:2013:864), un’informazione errata equivarrebbe ad un’assenza di informazione, circostanza che non avrebbe fatto decorrere il previsto termine di decadenza dal diritto di rinuncia, sicché tale diritto potrebbe essere esercitato senza limiti nel tempo, anche dopo la risoluzione del contratto. Adito in appello, il Landesgericht Salzburg (Tribunale del Land, Salzburg, Austria) si chiede se, nonostante il fatto che l’informazione che richiede che la dichiarazione di rinuncia sia formulata per iscritto non induca il contraente dell’assicurazione in errore sull’esistenza del diritto di rinunciare al contratto, una siffatta informazione possa comunque essere considerata erronea alla luce dell’art. 15, par. 1, della Direttiva 1990/619, di modo che il diritto di rinuncia debba essere esercitato senza limiti nel tempo. In particolare, tale giudice rileva che, nel caso di specie, l’informazione trasmessa era conforme alle prescrizioni di legge e indicava correttamente il ter­mine per l’esercizio del diritto di rinuncia, sicché il contraente era informato del suo diritto. Peraltro, la forma scritta non sarebbe vietata dal diritto [continua..]