Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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Contratti di assicurazione collegati a contratti bancari e tutela dell'assicurato (di Sara Landini)


Il presente saggio tratta del fenomeno dei contratti di assicurazione collegati a contratti bancari (in particolare contratto di conto corrente bancario, apertura di credito, contratto mutuo) evidenziando le problematiche di tutela del cliente, con particolare riguardo al profilo dell’adeguatezza del prodotto rispetto alle reali esigenze assicurative, e cercando di individuare soluzioni tenuto conto della normativa vigente nonché delle linee di indirizzo provenienti a livello comunitario da Eiopa.

SOMMARIO:

1. Il fenomeno - 2. Polizze abbinate ai contratti bancari nella teoria dei contratti collegati - 3. Polizze abbinate ai contratti bancari e tutela della trasparenza, del diritto all’informativa, della correttezza nella intermediazione di prodotti assicurativi - 4. Tutela del cliente, interventi sanzionatori della Autorità di controllo e Private Enforcement - NOTE


1. Il fenomeno

È frequente che ai clienti di istituti di credito venga proposta la stipulazione di contratti assicurativi. Il fenomeno presenta una notevole varietà: in alcuni casi la stipulazione del contratto assicurativo è obbligatoria ai fini della stipulazione del contratto bancario (si pensi al caso di polizze vita richieste al momento dell’apertura di un mutuo), in altri è una mera facoltà del cliente. I contratti di assicurazione in tali ipotesi possono presentare collegamenti funzionali rispetto al contratto bancario – che possiamo individuare nominalmente come “principale” – in quanto il rischio coperto sorge dalla stipula­zione di quest’ultimo. Le polizze abbinate ai finanziamenti di banche e altri intermediari finanziari (PPI – Payment Protection Insurance) hanno lo scopo di proteggere il cliente da eventi pregiudizievoli che possano limitare la sua capacità di rimborso del finanziamento. Si tratta pertanto di polizze che mirano a coprire il rischio per il cliente di non poter onorare il suo debito verso la banca. In tal modo le polizze dovrebbero non solo garantire l’istituto di cre­dito rispetto a possibili default del proprio debitore, ma anche garantire il de­bitore dall’impossibilità di pagare il proprio debito con conseguenze dal punto di vista patrimoniale (ad esempio, esecuzione immobiliare sull’immobile og­getto di ipoteca in caso di mutuo ipotecario). Si può però trattare anche di coperture che non sono collegate funzionalmente al contratto principale, come nel caso della copertura del rischio di responsabilità del padre di famiglia venduta in abbinamento all’apertura di un conto corrente bancario. In Italia il fenomeno delle polizze collegate ai mutui ha dato vita ad interventi volti ad evitare che l’assicurato si trovasse a stipulare contratti che non erano di suo interesse e/o che la banca offriva in conflitto di interessi con il proprio cliente (si pensi alla Banca che obbliga il proprio mutuatario a stipulare una polizza vita con una compagnia di assicurazione appartenente al suo stesso gruppo). IVASS (Autorità italiana di controllo del mercato assicurativo), all’inter­no del Provvedimento n. 2946/2011, che ha introdotto il comma 1 bis dell’art. 46 del reg. n. 5/2006, ha vietato alle banche e a qualsiasi [continua ..]


2. Polizze abbinate ai contratti bancari nella teoria dei contratti collegati

Il termine economico “polizze abbinate” richiama in realtà un istituto giuridico complesso con rilevanti risvolti applicativi: il collegamento negoziale [4]. Nel caso di un collegamento funzionale tra i due contratti sul piano degli effetti si attuerà quanto espresso nel noto brocardo “simul stabunt simul cadent” [5]. Nelle ipotesi considerate abbiamo però in genere un collegamento funzionale unilaterale, in cui il contratto secondario (nel caso di specie quello assicurativo) trova ragione nel contratto principale (nel caso di specie i contratti bancari) e non viceversa, talché solo la caduta del contratto principale dovrebbe far venir meno le ragioni della garanzia assicurativa, ma non potrà verificarsi l’inverso. Così laddove il contratto di assicurazione sia volto a coprire solo il rischio di una impossibilità per il debitore di onorare il debito contratto verso la Banca mutuante, il venir meno del contratto di mutuo, dovrebbe far venir meno anche il contratto di assicurazione per cessazione del rischio, ma non viceversa. Quid iuris ove la polizza sia obbligatoria per i mutuatari? Ritenere che in caso di estinzione della polizza si estingua anche il mutuo con obbligo alla restituzione del capitale e degli interessi, parrebbe irragionevole e quindi con­trario alla buona fede nella esecuzione dei contratti. Nel caso in cui il mutuo includa un obbligo alla stipula di determinate polizze PPI, il venir meno della polizza dovrebbe semplicemente importare l’obbligo per il cliente di stipulare una nuova polizza in un termine congruo. Ove tale eventualità non sia prevista da contratto dovrebbe ritersi inclusa in base alle regola di cui appunto all’art. 1375 c.c. Parimenti contraria alla regola di buona fede nella esecuzione del contratto risulterebbe una rigida applicazione della regola del collegamento unilaterale in base alla quale l’estinzione, ad esempio, del mutuo farebbe venir meno la copertura assicurativa automaticamente. Una simile conclusione dovrebbe tener conto del rischio in concreto coperto e della sua vigenza anche dopo la fine del rapporto di mutuo. Ove poi nella polizza fosse espressamente prevista l’estinzione della copertura al momento della estinzione del mutuo, si tratta di una previsione che riguarda la durata della garanzia e quindi l’oggetto. Non risulta suscettibile di dichiarazione [continua ..]


3. Polizze abbinate ai contratti bancari e tutela della trasparenza, del diritto all’informativa, della correttezza nella intermediazione di prodotti assicurativi

Uno degli aspetti più problematici dei contratti assicurativi collegati a contratti bancari riguarda la chiarezza in merito all’equilibrio economico del contratto. Il collegamento negoziale rende difficile la determinazione del prezzo del prodotto assicurativo che talvolta viene commercializzato come «a titolo gratuito» ancorché oneri a carico dell’assicurato siano rinvenibili in specienel caricamento del prezzo del prodotto principale rispetto al suo valore di mercato. Si pensi a piccole coperture offerte ai correntisti. L’aspetto della effettiva gratuità per l’assicurato ha rilevanza anche sotto il profilo degli obblighi di informativa. Come detto queste polizze sono spesso stipulate nella forma delle assicurazioni collettive per conto ex art. 1891. L’informativa in caso di polizze collettive ex art. 56 del reg. n. 5/2006 deve essere fornita sia al contraente che all’assicurato, ma la norma non si applica quando il premio è a carico del solo contraente [18]. Il collegamento incide sulla corretta esecuzione degli obblighi di informativa anche sotto un differente profilo. La promozione del prodotto assicurativo si trova ad essere influenzata dalla promozione del prodotto principale talché la correttezza dell’informati­va precontrattuale deve essere valutata tenuto conto della complessità del pro­dotto concepito nel suo collegamento con il contratto principale e viceversa. Il tema si lega al problema precedentemente trattato della trasparenza e informativa precontrattuale che dovrebbero rendere l’assicurato in grado di conoscere il contenuto del contratto di assicurazione e di far luce sulla convenienza o meno dei contratti stipulati concepiti nella complessità dell’ope­razione economica posta in essere. Diversamente si viene a realizzare una pratica commerciale scorretta laddove la carenza di informativa o di trasparenza abbia indotto l’assicurato-con­sumatore a stipulare un contratto che altrimenti non avrebbe concluso [19]. Da notare come la disciplina delle pratiche commerciali scorrette di cui agli artt. 18 ss. cod. cons. – d.lgs. n. 206/2005 sia applicabile al consumatore ovvero alla persona fisica che agisce per scopi non professionali nonché alle micro­imprese (“entità, società o associazioni che, a prescindere dalla [continua ..]


4. Tutela del cliente, interventi sanzionatori della Autorità di controllo e Private Enforcement

Come detto la trasparenza, l’informativa e la correttezza nella commercializzazione di tali prodotti sono regolate in Italia attraverso la normativa pri­maria (codice civile, codice delle assicurazioni – d.lgs. n. 209/2005 e codice del consumo – d.lgs. n. 205/2005) e attraverso la regolamentazione secondaria dell’Autorità di controllo. Quest’ultima sarà competente a pronunciarsi sui reclami dei clienti e ad irrogare sanzioni. La violazione di regole di condotta consente però anche azioni giudiziali innanzi ai giudici ordinari laddove determini il sorgere di conflitti tra interessi delle parti del rapporto contrattuale. In questo senso l’azione dei privati può interagire con la reazione dell’autorità pubblica con efficacia deterrente che induca alla corretta esecuzione della regola dettata a vantaggio della correttezza del mercato. Oltre alle già richiamate possibili applicazioni di norme sull’interpreta­zione del contratto, sulla nullità per inesistenza del rischio o per vessatorietà delle clausole, eventuali difetti di trasparenza, informativa e correttezza nella commercializzazione dei prodotti assicurativi qui considerati possono ledere l’affidamento dell’assicurato. È possibile che siano tradite le sue aspettative rispetto al contratto principale che non avrebbe stipulato se avesse avuto esatta conoscenza della vantaggiosità o meno dell’operazione economica posta in essere nel complesso dei contratti tra loro collegati. È possibile che siano tradite le sue aspettative rispetto ai contenuti del contratto di assicurazione collegato. In tal caso, a livello di azione secondo il diritto privato, potranno scaturire obbligazioni risarcitorie a carico del contraente che con la omissione di in­formativa abbia cagionato danno all’assicurato. Si pensi all’assicurato che ha concluso a condizioni svantaggiose per lui rispetto alle condizioni presenti sul mercato perché non aveva correttamente valutato l’economia della operazione complessiva. Ove poi la mancanza di trasparenza e di informativa abbiano indotto a stipulare il contratto principale o ad aderire alla polizza che altrimenti non sarebbero stati conclusi, siamo in presenza di un’ipotesi ascrivibile alla fattispecie del dolo vizio del consenso (art. 1439 c.c.) e quindi di un caso di [continua ..]


NOTE