Il testo si propone di esaminare quali, fra i tanti problemi interpretativi sorti all’indomani dell’entrata in vigore del codice delle assicurazioni, sono stati risolti dalla giurisprudenza nei 15 anni che ci separano da quella data, e quali invece restano ancora sul tappeto. Tra i primi possono considerarsi risolti il problema della legittimità costituzionale dell’art. 139 cod. ass.; il problema della compensatio lucri cum damno; il problema dei rapporti tra la responsabilità civile e l’assicurazione sociale; gli effetti della cessione del credito risarcitorio; l’esatta natura della responsabilità dell’assicuratore del vettore, di cui all’art. 141 cod. ass. Tra i problemi irrisolti l’autore segnala la perdurante latitanza nella mancata attuazione dell’art. 138 cod. ass.
The 'pacified' issues and the unsolved ones in the jurisprudence of the italian High Court about the vehicle insurance, fifteen years after the insurance code The text aims to examinate which of the interpretation problems, that came out after the introduction of the italian insurance code, have been solved by the jurisprudence in the timespan that divides us from that date, and also which of that problems still has to be faced nowadays. One of the first issues that has been solved is the constitutional legitimacy of the art. 139 insurance code; the problem of the compensatio lucri cum damno; and also the one of the relationship between the civil responsibility and the social insurance; along with the outcomes of the assignment of the compensation claim; another faced issue concerns the exact nature of the driver insurer’s responsibility, about art. 141 ins. Code. Amongst the unsolved problems instead, the author highlights the ongoing avoiding of the attuation of the article number 138 insurance code.
Il 1° gennaio 2020 è scoccato il quindicesimo anno dall’entrata in vigore del codice delle assicurazioni. Quel codice, secondo gli intenti della legge-delega (l. 29 luglio 2003, n. 229), sarebbe dovuto essere non già un testo meramente compilativo, ma innovativo, per sistemare la materia. Bisognava trarre, per citare il sommo Poeta, il troppo e il vano fuori dal diritto delle assicurazioni.
Dopo 15 anni, è assai dubbio se quell’intento possa dirsi riuscito.
In primo luogo, il codice delle assicurazioni non è affatto un corpus unico ed unitario.
Ne sono rimasti fuori gli artt. 1882-1932 c.c. (e su questa scelta vi è stato un furioso dibattito dottrinario); nonché la legislazione secondaria dell’IVASS, sempre più imponente. Nel codice delle assicurazioni i circa 400 articoli contengono oltre 250 deleghe all’IVASS, molte delle quali “in bianco”, cioè senza alcuna indicazione da parte della legge delegante dei principi e criteri direttivi cui l’autorità delegata deve attenersi.
Vi sono materie, come l’assicurazione della r.c.a., nelle quali di fatto il codice delle assicurazioni ha consegnato all’autorità di vigilanza una cambiale in bianco, attribuendole il potere normativo ma senza indicare entro la quale quel potere dovrà essere esercitato.
Ciò, da un lato, ha costretto l’interprete a un perenne lavorio di ricucitura e di risistemazione di innumerevoli norme sparpagliate in una miriade di testi normativi diversi; dall’altro ha comportato il totale naufragio dell’ambizioso progetto di un testo sintetico, chiaro e semplice che disciplinasse la materia assicurativa.
Anzi, a voler essere rigorosi, non sarebbe azzardato affermare che in alcune materie (e penso ancora alla assicurazione della r.c.a.) il codice delle assicurazioni non solo non ha risolto i problemi preesistenti, ma ne ha introdotti di nuovi. Si pensi allo sterminato contenzioso che hanno suscitato norme come l’art. 141 sulla responsabilità per i danni al trasportato (ipotesi che la norma avrebbe inteso semplificare); come l’art. 149 sul risarcimento diretto, che ha visto scomodare per sei volte la Corte costituzionale; o come l’art. 148, il quale, dettando una specie di “lista della spesa” del contenuto dell’atto di costituzione in mora (che è condizione di proponibilità della domanda giudiziale contro l’assicuratore), ha finito indirettamente per favorire le più varie e talora pretestuose eccezioni circa la proponibilità del giudizio.
Beninteso, molte questioni interpretative sono state risolte, grazie alla collaborazione di tutte le componenti dell’esperienza giuridica: il foro, la dottrina, la medicina legale, la giurisprudenza.
Proverò dunque a passare [continua..]