Contrariamente alla ricorrente dottrina e giurisprudenza la Suprema Corte di Cassazione applica, nella ripartizione delle somme attribuite dai beneficiari di polizze vita, le regole della successioneereditaria, anziché quelle della, in assenza di specifiche indicazioni dello stipulante, ripartizione egualitaria.
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- NOTE
Una recente sentenza della Corte Supremadi Cassazione (Sez. III, n. 19210/2015) [1] affrontando il tema in oggetto ha inteso ribaltare i princìpicondivisi da altra giurisprudenza e dalla prevalente dottrinastabilendo che laddove la polizza indichi come soggetti beneficiari“gli eredi legittimi” la ripartizione dei capitali assicurati andrà effettuata in base alle regole civilistiche della successione anziché in parti eguali, come, invece, ritenuto dalla dottrina e dalla prevalente precedente giurisprudenza anche della Suprema Corte stessa e, quindi, dalla pratica liquidativa in essere. Come noto l’assicurazione sulla vitapuò stipularsi, per regola generale nei contratti, anche a favore di un terzo, ciò è ribaditodall’art. 1920, comma 1, c.c. cheha così formalizzato l’assimilazione dell’istituto dell’assicurazione sulla vita a favore di un terzo al contratto a favore di terzi (art. 1411 c.c.). Quindi si avrà assicurazione a favore di terzi allorquando il contraente disponga l’attribuzione del capitale assicurato, nel caso di perdita della propria vita, non a sé stesso, ma ad altri (indicati nel contratto o in atti successivi exart. 1920, comma 2,c.c.): nel primo caso gli eredi potranno beneficiare del contratto non jure proprio, bensì jure hereditatis, nel secondo jure proprio [2]. In conseguenza di questa premessa normativa il terzo acquista, per effetto della designazione contrattuale,un dirittoproprio alla prestazione dell’assicuratore, quindi un diritto autonomo rispetto al patrimonio dell’assicurato contraente [3]. Infatti, caratteristica saliente di questo tipo di assicurazione è la destinazione della prestazione dell’assicuratore, nelle forme e limiti previsti dal contratto di polizza, proprio ad un soggetto diverso dal titolare dell’interesse (interesse consistente, come noto, nel beneficiare altri soggetti congiunti o meno del contraente, per il caso di suo decesso e ciò per i più svariati motivi, ad esempio come aiuto economico, gratitudine o altre ragioni affettive ecc.). È per queste ragioni sistematiche che il terzo acquisisce ex contractu un diritto proprio alla prestazione e quindi autonomo rispetto al patrimonio dell’assicurato [4]; in [continua ..]