Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Cass. 10 marzo 2016, n. 4669 (di Marco Rossetti)


(Sez. III) – 10 marzo 2016, n. 4669 – Pres. Spirito, Est. Esposito, P.M. Basile (diff.) – Mondo Marmo s.r.l. (avv. Ciardelli) c. UCI-Ufficio Centrale Italiano (avv. Fancello Serra ed altro).

(Sentenza impugnata: App. Genova 29 novembre 2011)

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni cagionati alla circolazione nel territorio della Repubblica da veicoli a motore immatricolati in Stati esteri, l’obbligo di indennizzo a carico dell’UCI sussiste anche per i danni alle cose trasportate, giacché tale obbligo, se pur previsto dall’art. 6 della l. n. 990 del 1969 (vigente all’epoca dei fatti), va letto in correlazione con l’art. 1, comma 1, della medesima legge, che sancisce l’obbligatorietà dell’assicurazione r.c.a., e, quindi, con l’obbligo sancito dall’art. 2054 c.c., che contempla anche il danno alle cose (1).   (1) È la prima volta, a quanto consta, che la Suprema Corte si occupa del problema della indennizzabilità, da parte dell’UCI, dei danni alle cose provocati dalla circolazione di veicolo immatricolato all’estero. Sugli obblighi dell’UCI si vedano ROSSETTI, Il diritto delle assicurazioni, III, Padova, 2013, 326 ss.; LOVETTI-MARTINI, L’azione diretta contro l’U.C.I. – Condizioni e disciplina, in Arch. circol., 2011, 1; VILLA, Limite della garanzia assicurativa U.C.I. e onere della prova, ivi, 2011, 989.   La Corte (Omissis).   FATTO   Con atto di citazione notificato il 3 novembre 1998 la Mondo Marmo s.r.l. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Massa l’UCI-Ufficio Centrale Italiano, R.S. e la N.V. Transport Fury, questi ultimi due rispettivamente nella qualità di conducente e proprietario di un autoarticolato, chiedendone la condanna in solido al pagamento della somma di lire 440.000.000, oltre accessori. Dedusse la società attrice che la merce (colli contenenti piani e basi per tavoli di marmo) ricevuta in restituzione dal Belgio era giunta a destinazione interamente danneggiata, a causa del ribaltamento delle casse avvenuto a seguito di una improvvisa frenata effettuata dal conducente del mezzo in prossimità dell’uscita dell’autostrada nel Comune di Massa. Il Tribunale accolse la domanda. La Corte d’appello di Genova, in accoglimento del gravame interposto dall’UCI, rimise la causa al primo giudice perché fosse integrato il contraddittorio nei confronti dell’effettivo proprietario del veicolo. Riassunta la causa ed integrato il contraddittorio nei confronti della N.V. Truant, il Tribunale di Massa accolse la domanda, liquidando i danni in euro 227.241,00, oltre accessori. Proposto appello dall’UCI, la Corte d’appello di Genova, con sentenza del 29 novembre 2011, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’UCI, ritenendo che esso garantisse solo le persone trasportate e non le cose, e condannato la società Mondo Marmo alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio sostenute [continua..]