(Sez. III) – 11 aprile 2016, n. 6974 – Pres. Salmè, Est. Rossetti, P.M. Sgroi (conf.) – Sun Alliance Italia ed altri (avv. Spadafora) c. T. ed altri.
(Sentenza impugnata: App. Roma 4 maggio 2011)
Nel caso di sinistro stradale causato da veicolo privo di assicurazione, il possesso di un certificato assicurativo, ad esso relativo, formalmente valido, ma rilasciato dopo il sinistro e fraudolentemente retrodatato, costituisce circostanza non opponibile al terzo danneggiato quando la falsità provenga dall’agente per il tramite del quale è stato stipulato il contratto, potendo, tuttavia, l’assicuratore – una volta adempiuta la propria obbligazione nei confronti del terzo – agire in rivalsa nei confronti dell’intermediario infedele e in via di regresso nei confronti dell’assicurato (1).
(1) La sentenza dichiara espressamente di volersi discostare da quanto ritenuto, venti anni fa, da Cass., Sez. III, 17 ottobre 1994, n. 8460, in Riv. giur. circol. trasp., 1995, 320, secondo cui il contratto di assicurazione della r.c.a. è nullo quando in virtù di esso si pretenda la copertura di un sinistro già verificatosi, ed in tal caso la relativa eccezione è opponibile al terzo danneggiato.
Per effetto della sentenza qui in rassegna, in definitiva, l’assicuratore viene costituito garante verso il terzo danneggiato della compiacente vicinanza tra assicurato ed agente, allorché il secondo consegni al primo un certificato assicurativo retrodatato o senza avere ricevuto il pagamento del premio (beninteso, purché un contratto di assicurazione esista pur sempre).
Sui rapporti tra certificato assicurativo e principio di apparenza si veda Cass., Sez. III, 27 giugno 2014, n. 14636, in Arch. circol., 2014, 932, secondo cui il terzo danneggiato da un sinistro stradale non è tenuto ad effettuare accertamenti se sia stato pagato il premio assicurativo o rilasciato solo il certificato ed il contrassegno, potendo fare ragionevole affidamento sull’apparenza della situazione, come gli consente l’art. 7 l. 24 dicembre 1969, n. 990 (ora sostituito dall’art. 127 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209), giacché quello che rileva per la promovibilità della azione diretta nei confronti dell’assicuratore è l’autenticità del contrassegno e non la validità del rapporto assicurativo.
Anche secondo Cass., Sez. III, 13 dicembre 2010, n. 25130, in questa Rivista, 2011, II, 155, il contrassegno ed il certificato di assicurazione operano nell’interesse ed a tutela del danneggiato in quanto assolvono alla funzione di comunicare ai terzi la copertura assicurativa del veicolo, determinando in essi ragionevole affidamento sulla detta “comunicazione”. Pertanto il danneggiato che inoltri la sua richiesta di risarcimento all’assicuratore e che proponga contro il medesimo azione diretta, non ha alcun onere di accertare se il contratto sia ancora vigente o sia stato sciolto.
La Corte (Omissis).
FATTO
1. Il 19 febbraio 1996 si ribaltò un autobus di [continua..]