(Sez. III) – 12 ottobre 2018, n. 25366 (ord.) – Pres. Spirito, Est. Guizzi, P.M. Matera (conf.) – B. (avv. Bologni) c. D. (avv. Martini).
(Sentenza impugnata: Giudice di pace Prato 22 dicembre 2014)
Non osta all’applicabilità della disciplina del risarcimento diretto, di cui all’art. 149 cod. ass., la circostanza che, al momento del sinistro, per uno dei veicoli coinvolti fosse scaduto il termine di pagamento del premio, se comunque non era ancora decorso il termine di quindici giorni di proroga legale dell’efficacia della polizza, di cui all’art. 1901, comma 2, c.c. (1).
(1) La decisione si segnala all’attenzione del lettore sotto vari profili.
In primo luogo si rileva – anche se tale questione non formava oggetto del contendere – che la Corte ha implicitamente ammesso che il cessionario di un credito risarcitorio, scaturente da un sinistro stradale, possa esperire contro l’assicuratore del responsabile ovvero, come nella specie, contro l’assicuratore della vittima, ai sensi dell’art. 149 cod. ass., l’azione diretta.
Tale valutazione è coerente col tradizionale principio secondo cui la cessione del credito comporta di necessità il trasferimento anche delle azioni che lo sottendono, con la conseguenza che il cessionario potrà invocare tutti gli strumenti e le regole processuali che avrebbe potuto invocare il cedente (ex multis, Cass. civ. [ord.], Sez. III, 13 maggio 2009, n. 11095, in Arch. circolaz., 2011, 936; tuttavia, per l’opposta regola vòlta ad individuare il giudice competente nelle controversie transfrontaliere, si veda Corte giust. UE, 31 gennaio 2018, Hofsoe, in causa C-106/17, secondo cui le norme comunitarie che consentono alla vittima d’un sinistro stradale di convenire l’assicuratore straniero del responsabile dinanzi al giudice del proprio domicilio [artt. 11 e 13 Regolamento UE n. 1215/12] sono vòlte a tutelare la vittima, e non trovano quindi applicazione nel caso in cui quest’ultima ceda il proprio credito risarcitorio ad un soggetto che svolga professionalmente l’attività di recupero dei crediti assicurativi).
In secondo luogo, la sentenza riprende e dà continuità al principio, già affermato da Cass. civ. [ord.], Sez. VI, 9 ottobre 2015, n. 20374, in questa Rivista, 2016, II, 165, secondo cui l’azione prevista dall’art. 149 cod. ass. “non è altro che la medesima azione prevista dall’art. 144 cod. ass. per le ipotesi ordinarie (e della quale, pertanto, mutua l’intera disciplina), con l’unica particolarità che destinatario ne è l’assicuratore della vittima anziché quello del responsabile, in una sorta di accollo liberatorio «ex lege» del debito di quest’ultimo (non a caso l’art. 149, comma 4, cit. attribuisce al pagamento compiuto dall’assicuratore del danneggiato effetti liberatori anche nei confronti del responsabile del sinistro e del suo assicuratore)”.
La [continua..]