(Sez. III) – 13 novembre 2015, n. 23210 – Pres. Russo, Est. Cirillo, P.M. Fresa (conf.) – Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo (avv. Lazzara) c. Ministero della Salute ed altri.
In tema di contratto di assicurazione della responsabilità civile, qualora sia intervenuta una modifica del massimale tra la data di verificazione e quella di denuncia di un sinistro, continua ad applicarsi il massimale originario poiché i principi di aleatorietà, mutualità ed inversione del ciclo produttivo che caratterizzano l’attività assicurativa impongono una permanente coerenza tra premio pagato e rischio garantito, la quale può essere soddisfatta solo se l’assicuratore conosca in anticipo il limite di quanto potrà essere chiamato a pagare per ciascun sinistro (1). (1) Non consta alcun precedente su fattispecie analoga. La sentenza si segnala all’attenzione del lettore per il suo rilievo dogmatico, e per la stretta connessione che correttamente pone tra premio e rischio, traendo dunque da questo fondamento economico dell’operazione assicurativa un risvolto giuridico, alla luce del quale interpretare il contratto. Sul fondamento economico del contratto di assicurazione, e sulle sue conseguenze giuridiche, la letteratura è sterminata: per un rapido resumé sia consentito il rinvio a Rossetti, Il diritto delle assicurazioni, 2011, I, 668 ss. La Corte (Omissis). FATTO 1. C.G.S., R.M. e R.C., in proprio e quali eredi del defunto R.G., convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Torino, il Ministero della Salute e la Fondazione Policlinico (Omissis) I.R.C.C.S., chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti alla grave malattia, seguita dalla morte, del proprio congiunto, determinata da contagio con il virus HIV a seguito di trasfusioni con sangue infetto da lui subìte, nel periodo dal (Omissis), durante e dopo l’intervento chirurgico di applicazione di quattro bypass presso il Policlinico (Omissis) di (Omissis). Aggiunsero, a sostegno della domanda, che il contagio col virus era stato diagnosticato il (Omissis) e che R.G. era morto il successivo (Omissis). Si costituirono in giudizio il Ministero della Salute, formulando eccezioni di rito e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda; la Fondazione Policlinico (Omissis), chiedendo pure il rigetto della domanda e di poter chiamare in causa la società Fondiaria-SAI di assicurazione; la società di assicurazione, eccependo la non operatività della polizza e chiedendo, comunque, che l’eventuale obbligo di manleva fosse contenuto nel limite del massimale, pari a lire 500 milioni. All’esito dell’istruttoria, il Tribunale accolse la domanda nei confronti di entrambi i convenuti, che condannò al risarcimento del danno non patrimoniale subìto in vita da R.G., nella misura di euro 316.800, nonché del danno non patrimoniale subìto dai familiari, liquidato in euro 230.000 per la moglie C.G.S., in euro 180.000 per il figlio convivente M. e in euro 160.000 per il figlio non convivente C.; [continua..]