(Sez. III) – 13 novembre 2018, n. 29038 (ord.) – Pres. Amendola, Est. Olivieri, P.M. Fresa (conf.) – A. (avv. Cricrì) c. M. (avv. D’Avino).
(Sentenza impugnata: App. Napoli 1° dicembre 2016)
Nel giudizio proposto dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell’assicuratore del responsabile il conducente non è litisconsorte necessario, tale essendo, ai sensi dell’art. 144 cod. ass., solo il proprietario del veicolo che ha causato il sinistro. Tuttavia, se il danneggiato scelga di convenire in giudizio anche il conducente, le domande proposte nei confronti dei tre convenuti (assicuratore, proprietario e conducente) divengono infrazionabili, con la conseguenza non solo che si verifica una ipotesi di litisconsorzio necessario processuale tra tutti e tre, ma anche che l’impugnazione della sentenza, da chiunque o contro chiunque proposta, impedisce il passaggio in giudicato nei confronti delle altre parti (1).
(1) La sentenza si segnala, oltre che per l’esaustività della motivazione, anche per il fatto che costituisce applicazione all’ipotesi delle controversie in tema di r.c.a. dei princìpi stabiliti dalle Sezioni Unite, a composizione dei precedenti contrasti, in materia di litisconsorzio in grado di appello ed inscindibilità delle cause (Cass. civ., Sez. Un., 4 dicembre 2015, n. 24707, in Foro it., 2016, I, 2169; la sentenza, per la sua importanza, è stata pubblicata da molte Riviste, e può leggersi anche in Nuova giur. civ., 2016, 541; in Giur. it., 2016, 580; in Riv. dir. proc., 2016, 827).
Per effetto di tale principio, la sentenza di primo grado pronunciata sulla domanda proposta dal danneggiato nei confronti del proprietario, del conducente e dell’assicuratore della r.c.a., non passa in giudicato se almeno una di queste parti propone impugnazione, contro qualunque altra parte.
La Corte ecc. (Omissis)
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza in data 1° dicembre 2016, n. 3961, accogliendo parzialmente l’appello principale proposto da Fondiaria Assicurazioni S.p.A. – successivamente UNIPOL-SAI Assicurazioni S.p.A., assicuratrice della r.c.a. del veicolo condotto da A.R. e di proprietà di D’O. S.p.A. – e l’appello incidentale proposto da A.M. – terzo trasportato sul predetto veicolo – in riforma della impugnata sentenza che aveva condannato, in solido, il R., la società proprietaria, e la società assicurativa al risarcimento dei danni in favore del M., riteneva non provato il danno patrimoniale emergente relativo alla somma di euro 1.000,00 liquidata in prime cure a titolo di spese sanitarie, nonché il danno da perdita reddituale futura determinata da invalidità lavorativa specifica (non avendo il M. che aveva proseguito il proprio rapporto di lavoro anche dopo il sinistro, dimostrato di aver subìto una decurtazione degli emolumenti), e rideterminava il complessivo importo risarcitorio – previa decurtazione delle rendite corrisposte per l’infortunio in [continua..]