(Sez. I) – 14 giugno 2016, n. 12261 – Pres. ed Est. Bernabai, P.M. Russo (conf.) – INA Assitalia S.p.A. (avv. Roma) c. Fallimento AMFR S.a.s. e FAM (avv. Greco).
(Sentenza impugnata: App. Napoli 23 febbraio 2007)
Le somme versate dalla compagnia assicuratrice all’assicurato fallito a titolo di riscatto della polizza vita sono sottratte all’azione di inefficacia di cui all’art. 44 l. fall. in virtù del combinato disposto degli artt. 1923 c.c. e 46, comma 1, n. 5, l. fall., riguardando l’esonero dalla disciplina del fallimento tutte le possibili finalità dell’assicurazione sulla vita e, dunque, non solo la funzione previdenziale ma anche quella di risparmio (1).
(1) La sentenza si pone in consapevole contrasto col decisum di Cass., Sez. I, 6 febbraio 2015, n. 2256, in Fallimento, 2015, 656, con nota di FINARDI, Liquidazione della polizza vita in favore del fallito e poteri del liquidatore, secondo cui quando l’assicuratore abbia versato al fallito, dopo la dichiarazione di fallimento, gli importi dovuti a titolo di riscatto d’una assicurazione sulla vita stipulata dal fallito quando era in bonis, il pagamento così effettuato non assume funzione previdenziale e non rientra, pertanto, tra i crediti impignorabili ex art. 1923, comma 1, c.c., non compresi nel fallimento ai sensi dell’art. 46, comma 1, n. 5, l. fall., ma soggiace alla sanzione di inefficacia di cui all’art. 44, comma 2, l. fall.
Sui rapporti tra assicurazione sulla vita e fallimento si veda il decisivo contributo di Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n. 8271, in questa Rivista, 2008, II, 2, 242, ed ivi, 2008, II, 2, 341 (solo massima), con nota di LANDINI, Fallimento e assicurazione sulla vita. Con tale sentenza le Sezioni Unite, componendo i precedenti contrasti, hanno chiarito che il curatore fallimentare non è legittimato ad agire nei confronti dell’assicuratore per ottenere il valore di riscatto di una polizza sulla vita stipulata dal fallito in quanto tale rapporto assolve ad una funzione previdenziale e come tale è estraneo al fallimento.
Tale decisione tuttavia non ha affrontato il problema – perché in quel caso non rilevante ai fini del decidere – consistente nello stabilire se il fine di previdenza debba presumersi immanente in ogni assicurazione sulla vita, con conseguente sottrazione del valore di riscatto sempre e comunque alla massa dei creditori; ovvero se possa distinguersi tra assicurazioni sulla vita con finalità previdenziali e assicurazioni sulla vita con finalità non previdenziali, come tali non sottratte – nel caso di riscatto – all’art. 44 l. fall. Una distinzione di questo tipo sembra adombrata da Cass. pen., Sez. V, 13 maggio 2014, n. 43503, in Foro it. Rep., 2014, Garanzie patrimoniali penali, n. 5, secondo cui qualora dopo il sequestro conservativo di una polizza assicurativa sulla vita stipulata dall’imputato sopravviene il fallimento di quest’ultimo, la curatela è legittimata a richiedere le [continua..]