(Sez. III) – 15 luglio 2016, n. 14420 – Pres. Armano, Est. Frasca, P.M. Patrone (diff.) – G. (avv. Nenci) c. FATA S.p.A. (avv. Cavaliere).
(Sentenza impugnata: App. Roma 8 marzo 2012)
In tema di assicurazione contro gli infortuni, da cui derivino postumi di invalidità di carattere permanente, il termine di prescrizione del diritto all’indennizzo decorre, ex art. 2952, comma 2, c.c., dal verificarsi dell’evento lesivo previsto dalla polizza e, dunque, dal momento in cui emerga lo stato di invalidità permanente coperto dalla stessa, sicché l’assicuratore che intenda opporre la prescrizione del diritto fatto valere dall’assicurato ha l’onere di provare non già la data di verificazione del sinistro, ma quella in cui si è manifestato lo stato di invalidità conseguente allo stesso (1).
(1) Il principio è un corollario dell’altro, ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, secondo cui nell’assicurazione contro gli infortuni, quando il pagamento dell’indennizzo sia previsto in presenza di una invalidità permanente, è solo dal momento in cui si consolidano i postumi dell’infortunio che può dirsi maturata l’invalidità, e di conseguenza avverato l’evento rischioso previsto dalla polizza (così già Cass., Sez. III, 17 aprile 1992, n. 4735, in Foro it. Rep., 1992, Prescrizione e decadenza, n. 71; Cass., 17 luglio 1986, n. 4617, in Giust. civ., 1986, I, 2730; Cass., Sez. I, 10 agosto 1979 n. 4653, ivi, 1979, I, 2020).
La Corte (Omissis).
FATTO
1. P.G. ha proposto ricorso per cassazione contro la S.p.A. FATA avverso la sentenza dell’8 marzo 2012, con cui la Corte d’appello di Roma ha rigettato il suo appello contro la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Viterbo nell’ottobre del 2004, la quale aveva rigettato la domanda da esso ricorrente proposta nel luglio del 2001 per ottenere la condanna del FATA al pagamento, sulla base di una polizza assicurativa contro gli infortuni con essa stipulata, dell’indennizzo per gli esiti di un infortunio occorsogli il 12 settembre 1998 in occasione di un sinistro stradale.
2. Nella sentenza di primo grado il Tribunale di Velletri, dopo avere nel corso del giudizio proceduto all’istruzione della causa con una c.t.u. riguardo alle lesioni sofferte dall’attore, rigettava la domanda accogliendo l’eccezione di prescrizione del diritto all’indennizzo per decorso del termine annuale allora previsto dall’art. 2952, comma 2, c.c., nel testo applicabile alla vicenda e ciò sull’assunto che fra la data del sinistro e quella di una richiesta stragiudiziale di indennizzo formulata dal G. il 10 maggio del 2000 fosse decorso il detto termine.
3. Sull’appello del G. che prospettava l’erroneità dell’individuazione del dies a quo del termine prescrizionale dal momento del sinistro che aveva cagionato le lesioni, anziché dal momento in cui con un certificato medico era stata evidenziata la stabilizzazione delle sue condizioni di salute con un esito di invalidità permanente, la Corte territoriale, invocando i princìpi di diritto di cui a Cass. n. 2587 del 2002 e n. 701 del 2004, ha disatteso detta prospettazione, rilevando che tra la data della denuncia del sinistro avvenuta il 22 ottobre 1998 e la richiesta di indennizzo formulata il 10 maggio del 2000 il termine prescrizionale appariva decorso.
4. Al ricorso ha resistito con controricorso la società assicuratrice. In vista dell’odierna udienza le parti hanno depositato memoria.
DIRITTO
1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce “violazione di norme di diritto di cui agli artt. 2952, 2943 c.c. e di cui all’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3”, nonché “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio” e “omessa valutazione di prove, in relazione all’art. 2952 c.c. ed all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.”.
1.1. Vi si sostiene innanzitutto che la Corte territoriale avrebbe reso «una insufficiente e contraddittoria motivazione, non essendo possibile individuare concretamente il ragionamento e l’iter seguito nel ritenere prescritto il diritto all’indennizzo».
Tale assunto è sostenuto ponendo in evidenza che la Corte capitolina, nell’esternare la [continua..]