(Sez VI-III) – 20 settembre 2017,n. 21896 (ord.)– Pres. Frasca,Est. Cirillo –A. (avv. Bottoni) c. Z. (avv. M.).
(Sentenza impugnata:Trib. Roma 13 novembre 2015)
In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all’art. 149 d.lgs. n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall’art. 144, comma 3, dello stesso decreto (1).
(1) La questione decisa dalla sentenza qui in rassegna ha fatto discutere i giudici di merito per più di dieci anni.
La soluzione ora stabilita dalla S.C. era stata affermata da Giudice di pace Lecce 26 giugno 2008, in Corti pugliesi, 2009, 395, il quale non senza ragione osservò che “la mancata partecipazione del responsabile civile nella procedura di risarcimento diretto comporta il rischio di un contrasto di giudicati nel caso in cui anche il danneggiante coinvolto nello stesso sinistro attivi la stessa procedura nei confronti della compagnia di assicurazione che garantisce il proprio veicolo; la mancata partecipazione del danneggiante impedirebbe allo stesso di difendersi in giudizio per evitare, ignaro, gli effetti negativi consistenti ad esempio nell’aumento del premio assicurativo e nell’eventuale superamento del massimale”.
La sentenza qui in rassegna perviene al medesimo risultato facendo leva, più che sugli effetti, sui princìpi: la sentenza, infatti, si fonda sull’assunto che l’azione di “risarcimento diretto”, accordata dall’art. 149 cod. ass. alla vittima d’un sinistro stradale nei confronti del proprio assicuratore della r.c., non è altro che una particolare declinazione del modello generale di “azione diretta” prevista dall’art. 144 cod. ass., della quale pertanto mutua tutte le regole, ivi compresa quella del litisconsorzio.
La Corte ecc. (Omissis)
FATTI DICAUSA
1. La A.C. Soluzioni s.r.l. convenne in giudizio, davanti al Giudice dipace di Ostia, la Zurich Insurance Company Ltd e P.F. perottenere in via principale la condanna della prima e in via subordinatala condanna del secondo al pagamento della somma di euro 828, pari alcredito ad essa ceduto dal F., nonché al rimborso di tutti costi perattività stragiudiziale, oltre al risarcimento dei danni.A sostegno della domanda espose di aver noleggiato un’auto al F.per il prezzo di euro 828 e che questi, rimasto vittima di un sinistrostradale riconducibile a colpa esclusiva dell’altro conducente, le avevaceduto a titolo di pagamento il relativo credito fino alla concorrenzadella somma indicata; ed aggiunse che il debitore ceduto non avevapagato il dovuto. Precisò, inoltre, che, la responsabilità dell’incidenteera da ricondurre in via esclusiva al conducente dell’auto che avevaurtato quella condotta dal F.Si costituì in giudizio la [continua..]