Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
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Corte Suprema di Cassazione (Sez. 6 – 3) – 21 ottobre 2019, n. 26813 (ord.) – Pres. Frasca, Est. Rossetti – A. (avv. Magni) c. A. (avv. Gori). (Sentenza impugnata: App. Firenze 12 aprile 2017) (di Marco Rossetti)


MASSIMA

Nell’assicurazione della responsabilità civile il massimale non è elemento essenziale del contratto, il quale può essere validamente stipulato senza la relativa pattuizione, e neppure costituisce fatto generatore del credito dell’assicurato, configurandosi piuttosto come elemento limitativo dell’obbligo dell’assicuratore. Grava, pertanto, su quest’ultimo l’onere di allegare e provare l’esistenza e la misura del massimale, nel rispetto delle preclusioni processuali: spirate le quali, tale deduzione resta preclusa per l’assicuratore, il quale non potrà a sua giustificazione dedurre che il massimale, non ancora esaurito al momento dell’introduzione del giudizio, si sia azzerato in corso di causa, per effetto di pagamenti sopravvenuti (1).

(Sentenza impugnata: App. Firenze 12 aprile 2017)

INDICAZIONI

(1) Come si dà conto nella motivazione, analogo principio era già stato affermato da Cass. civ., Sez. III, 18 febbraio 2016, n. 3173, in questa Rivista, 2016, 517, e da Cass. civ., Sez. III, 31 luglio 2006, n. 17459, in Arch. circolaz., 2007, 257.

In senso contrario, invece, si veda Cass. civ., Sez. III, 17 maggio 2011, n. 10811, in questa Rivista, 2011, 536.

 

La Corte ecc. (Omissis). FATTI DI CAUSA Nel 2008 C.C., M.C., R.C., M.C. e J.T. convennero dinanzi al Tribunale di Pisa l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Pisa (d’ora innanzi, per brevità, “l’Azien­da”), esponendo che: –) R.C., del quale gli altri attori erano prossimi congiunti, dopo essere rimasto vittima di un sinistro stradale che gli aveva provocato una frattura vertebrale amielica, venne ricoverato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Pisa, gestito dall’A­zienda convenuta; –) ivi i sanitari lo dimisero senza avvedersi della presenza della suddetta frattura; –) il ritardo diagnostico aveva provocato la trasformazione della lesione vertebrale da amidica a mielica, determinando così il consolidarsi dei postumi permanenti ben più gravi di quelli che si sarebbero verificati in caso di corretta diagnosi e tempestive cure. Chiesero perciò la condanna dell’Azienda convenuta al risarcimento dei danni rispettivamente patiti in conseguenza dei fatti sopra descritti. L’Azienda si costituì e, oltre a contrastare la domanda attorea, chiamò in causa il proprio assicuratore della responsabilità civile, la società Carige S.p.A. (che in seguito muterà ragione sociale in Amissima Assicurazioni S.p.A.; d’ora innanzi, sempre e comunque, “la Amissima”), alla quale chiese di essere tenuta indenne in caso di accoglimento della domanda attorea. Con sentenza 17 aprile 2013, n. 425 il Tribunale di Pisa accolse sia la domanda principale che quella di garanzia. La sentenza di primo grado venne appellata dalla Amissima, la quale chiese alla Corte d’appello in via principale il rigetto della domanda proposta dagli attori; in subordine chiese che la Corte d’appello liquidasse il danno in misura meno cospicua rispetto a quanto ritenuto dal Tribunale. Nel corso del giudizio di appello la Amissima versò l’indennizzo contrattualmente dovuto direttamente nelle mani dei terzi danneggiati, esaurendo il massimale. Di conseguenza in comparsa conclusionale eccepì il suddetto esaurimento del massimale. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza 12 aprile 2017, n. 842 ritenne tardiva la suddetta difesa di esaurimento del massimale, e non la esaminò. Nel merito, rigettò il gravame proposto dalla Amissima. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla Amissima, con ricorso fondato su un solo motivo. Hanno resistito con separati controricorsi R.C. per sé e gli altri attori da un lato, e l’Azienda dall’altro. RAGIONI DELLA DECISIONE Il motivo unico di ricorso. 1.1. Con l’unico motivo di ricorso la Amissima formula due diverse censure avverso la sentenza impugnata. Da un lato invoca la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., nella parte in cui ha [continua..]