Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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Cass. 22 giugno 2017, n. 15537 (ord.) (di Marco Rossetti)


(Sez. III) – 22 giugno 2017, n. 15537 (ord.) –Pres.Spirito, Est. Rossetti, P.M. Pepe (conf). – C. (avv. De Cesare) c. T. (avv. Arria) ed altri.

(Rimette alle Sezioni Unite)

Devono essere sottoposte alle Sezioni Unite, siccome questioni di massima di particolare importanza, le seguenti: A) Se, in tema di risarcimento del danno, ai fini della liquidazione dei danni civili il giudice deve limitarsi a sottrarre dalla consistenza del patrimonio della vittima anteriore al sinistro quella del suo patrimonio residuato al sinistro stesso, senza far ricorso prima alla liquidazione e poi alla c.d. compensatiolucricumdamno (istituto o principio non individuabile nell’ordinamento giuridico); e di conseguenza stabilire, quando l’evento causato dall’illecito costituisce il presupposto per l’attribuzione alla vittima, da parte di soggetti pubblici o privati, di benefici economici il cui risultato diretto o mediato sia attenuare il pregiudizio causato dall’illecito, se di essi il giudice deve tenere conto nella stima del danno, escludendone l’esistenza per la parte ristorata dall’intervento del terzo; (B) se il risarcimento del danno patrimoniale patito dalla vittima di lesioni personali, e consistente nelle spese da sostenere per l’assistenza personale ed infermieristica, vada liquidato detraendo dal credito risarcitorio il valore capitalizzato della indennità di accompagnamento di cui all’art. 1 della l. 21 novembre 1988, n. 508, oppure di cui all’art. 5, comma 1, l. 12 giugno 1984, n. 222(1). (1) L’ordinanza qui in rassegna è uno dei cinque provvedimenti “gemelli” con i quali la Terza Sezione della Corte di cassazione ha sollecitato l’intervento delle Sezioni Unite sul tormentato tema della c.d. compensatio lucri cum damno. Si tratta di un problema multifattoriale che investe questioni di diritto civile, assicurativo e processuale, e può così riassumersi: in quali casi ed a quali condizioni è consentito defalcare dalla liquidazione del danno le somme percepite dalla vittima in conseguenza od in occasione del fatto illecito da soggetti terzi, pubblici o privati? Questo problema si pone nella pratica in una infinità di casi, riassunti nell’ordi­nanza qui in rassegna, e già affrontati (in quel caso, però, con una decisione tout court ammissiva della compensatio) da Cass. civ., Sez. III, 13 giugno 2014, n. 13537, in questa Rivista, 2014, II, 676. Per un efficace ed esaustivo resumé dell’intero problema si veda, da ultimo, E. BELLISARIO, Il problema dei benefici collaterali e i paradossi della compensatio lucri cum damno, in Giur. it., 2017, 1806.     LA CORTE OSSERVA 1. Nel 1999 A.T.e N.B., dichiarando di agire sia in proprio che quali rappresentanti ex art. 320 c.c. del figlio minore A.T., convennero dinanzi al Tribunale di Mantova, Sezione staccata di Castiglione delle Stiviere, l’Azienda Ospedaliera Carlo Poma (d’ora innanzi, per [continua..]