(Sez. III) – 22 novembre 2016, n. 23710 – Pres. Spirito, Est. Vincenti, P.M. Cardino (conf.) – S. (avv. Gracis) c. Generali Italia S.p.A. (avv. Ricci).
(Sentenza impugnata: App. Venezia, 16 dicembre 2013)
Nel caso di sinistro cagionato da veicolo non identificato, il danneggiato, ove dimostri di non aver potuto identificare il responsabile, in base a circostanze obiettive non dipendenti da sua negligenza, può agire nei confronti dell’impresa designata per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada, la cui legittimazione passiva sostanziale e processuale rimane ferma per l’intero giudizio, anche ove si accerti successivamente l’identità del responsabile, verso il quale l’impresa designata, adempiuta la sentenza di condanna al risarcimento del danno, può agire in via di regresso (1).(1) Non constano precedenti su fattispecie analoga.Per la giurisprudenza di merito, in senso contrario, si veda Trib. Trieste 15 febbraio 2013, in questa Rivista, 2013, II, 635, con nota critica di Rossetti, Pinocchio nel paese di Acchiappacitrulli, ovvero quid iuris nel caso di sinistro causato da veicolo tardivamente identificato.La Corte ecc. (Omissis).FATTO1. Con sentenza resa pubblica il 16 dicembre 2013, la Corte d’appello di Venezia rigettava, con compensazione integrale delle spese, l’appello proposto da P.S., quale erede di M.S., contro la sentenza del Tribunale di Treviso che, a sua volta, aveva respinto la domanda avanzata dalla medesima S. per conseguire, nei confronti della convenuta Assicurazioni Generali S.p.A., quale impresa designata alla gestione del Fondo di garanzia per le vittime della strada, il risarcimento dei danni patiti dalla de cuius in conseguenza della morte del figlio, M.Z., investito da autovettura rimasta sconosciuta nel sinistro stradale verificatosi il 17 marzo 1998, allorquando lo stesso Z., sbalzato dal proprio ciclomotore (a seguito di urto con un muro sito ai margini della carreggiata di percorrenza) e “rimbalzato al centro della strada … era stato arrotato da più auto rimaste sconosciute e dalla Renault 5 condotta da C.S.”, poi prosciolto in sede penale “per non aver commesso il fatto”.1.1. La Corte territoriale, sulla scorta delle c.t.u. (“ricostruttiva e medico-legale”) espletate nel corso del giudizio di primo grado (e premesso che la sentenza penale di proscioglimento del S. non faceva stato nell’instaurato giudizio civile e che la “perizia ricostruttiva” espletata nel procedimento penale non era opponibile alla compagnia assicuratrice, rimasta estranea a detto procedimento), riteneva accertato che lo Z. non fosse stato “investito da più autovetture”, bensì da un solo autoveicolo, ossia la Renault 5 condotta dal S. (come dal medesimo, e dal proprietario L., riferito). Sicché, in presenza di un unico investimento, era da escludersi “l’intervento di un ulteriore veicolo rimasto sconosciuto, così come prospettato dall’attrice nell’atto di citazione”, mancando, quindi, “ogni prova non solo della responsabilità ma [continua..]