Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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Cass. 23 gennaio 2018,n. 1558 (ord.) (di Marco Rossetti)


(Sez. III)  23 gennaio 2018, n. 1558 (ord.) Pres. Vivaldi, Est. Rossetti S. (avv. Ripepi) c. G. (avv. Vecchioni).

(Sentenza impugnata: App. Trieste 6 agosto 2014)

Nel giudizio promosso dall’assicurato nei confronti dell’assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell’indennizzo assicurativo è onere dell’attore provare che il rischio avveratosi rientra nei “rischi inclusi” e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa; tuttavia, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), spetta all’assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l’applica­zione di dette clausole (1). (1) La distinzione tra rischi esclusi, inclusi e non compresi venne affermata già da Cass., Sez. III, 28 luglio 1967, n. 2015, in questaRivista, 1968, II, 2, 54. Della nozione di “rischio assicurato” la dottrina ha proposto, ormai da secoli, le più diverse e minuziose classificazioni. Tra queste, merita di essere ricordata la distinzione tra il rischio cui è esposto l’assicurato, inteso quale possibilità fenomenica del verificarsi dell’evento dedotto del contratto (definito rischio extra-assicurativo), ed il rischio concretamente previsto nel contratto (definito rischio assicurabile od as­sicurato). Il rischio extra-assicurativo – si afferma – sarebbe il presupposto del contratto di assicurazione; l’accertamento di esso è oggetto di una mera percezione sensoriale; non è suscettibile di essere definito altrimenti che attraverso la sua descrizione. Il rischio assicurato invece sarebbe presupposto dal contratto, l’accertamento di esso è oggetto di un giudizio (la comparazione tra l’evento accaduto e la previsione contrattuale) e deve essere adeguatamente definito nel contratto attraverso la c.d. delimitazione del rischio G. FANELLI, Le assicurazioni, Milano, 1973, 101-107). Per una rassegna dei vari significati in cui viene adoperato il lemma “rischio” in ambito assicurativo si veda A. DONATI, Trattato del diritto delle assicurazioni private,II, Milano, 1954, 111-113. La rassegna è in parte desunta da quella, più risalente, diW. KISCH, Handbuch des Privatversicherungrechts, II, München-Berlin-Leipzig, 1920, 1-19, che però è definita “eccessivamente analitica” da G. FANELLI, Le assicurazioni, cit., 108, nota 48. In senso contrario rispetto alla decisione qui in rassegna si veda tuttavia Cass., Sez. III, 16 marzo 2012, n. 4234, in questa Rivista, 2012, II, 360, secondo cui qualora l’assicuratore, convenuto per l’adempimento del contratto, alleghi l’esclusio­ne della garanzia, come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, risolvendosi detta allegazione non nella proposizione di [continua..]