(Sez. III) – 24 aprile 2015, n. 8412 – Pres. Berruti, Est. Rossetti, P.M. Corasaniti (conf.) – P. (avv. Romano ed altro) c. Rb Vita S.p.A. (avv. Roma ed altro)
(Sentenza impugnata: App. Milano 1° febbraio 2011)
In materia di contratto di assicurazione, l’assicuratore (come il proprio intermediario o promotore) ha il dovere primario – ai sensi degli artt. 1175, 1337 e 1375 c.c. – di fornire al contraente una informazione esaustiva, chiara e completa sul contenuto del contratto, oltre quello di proporgli polizze assicurative realmente utili alle sue esigenze, integrando la violazione di tali doveri una condotta negligente ex art. 1176, comma 2, c.c. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato la decisione con cui la Corte di merito aveva escluso che un’impresa assicuratrice – in relazione ad una polizza sulla vita a contenuto finanziario – avesse l’obbligo di informare il cliente del rischio che i rendimenti da essa garantiti potessero essere inferiori al capitale dal medesimo versato, e ciò sul rilievo che la circolare dell’ISVAP, disciplinante ratione temporis la materia, nulla prevedesse a riguardo) (1).
(1) Non constano precedenti di legittimità su fattispecie analoga. Sterminata, tuttavia, è la giurisprudenza di legittimità che, sulla base di presupposti analoghi a quelli ricordati dalla motivazione del provvedimento qui in rassegna, ha ritenuto illegittima la condotta degli intermediari finanziari che, nella vendita di strumenti finanziari, siano venuti meno al dovere di corretta informazione e, se del caso, dissuasione del risparmiatore dall’acquisto. In tal senso si vedano Cass., Sez. I, 19 ottobre 2012, n. 18039, in Foro it., 2013, I, 2928, secondo cui l’intermediario finanziario non è esonerato dall’obbligo di valutare l’adeguatezza dell’operazione anche nel caso in cui l’investitore si sia rifiutato di fornire le informazioni sui propri obiettivi di investimento e sulla propria propensione al rischio, dovendo comunque tenere conto, in base ai principî generali di correttezza e trasparenza, di tutte le notizie in suo possesso (come, ad esempio, l’età, la professione, la presumibile propensione al rischio alla luce delle operazioni pregresse e abituali, la situazione di mercato); Cass., Sez. I, 29 ottobre 2010, n. 22147, in Foro it. Rep., 2010, Intermediazione e consulenza finanziaria, n. 141, secondo cui l’intermediario finanziario ha l’obbligo di fornire all’investitore un’informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente: Cass., Sez. I, 25 giugno 2008, n. 17340, in Foro it., 2009, I, 189, secondo cui il dovere dell’intermediario finanziario di fornire informazioni appropriate, e l’obbligo di astenersi dall’effettuare operazioni non adeguate se non sulla base di ordine scritto del cliente, [continua..]