MASSIMA
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, lo scopo della richiesta di risarcimento di cui all’art. 22 della legge n. 990 del 1969 (applicabile nella specie ratione temporis), costituente condizione di proponibilità dell’azione risarcitoria, è quello di agevolare una definizione della controversia che eviti il giudizio e, quindi, di consentire all’assicuratore di valutare se accettare la pretesa del danneggiato il quale, nel formulare tale richiesta, non ha l’onere di ricostruire la fattispecie secondo il corretto criterio di imputazione, essendo sufficiente, affinché il suddetto scopo possa ritenersi raggiunto, che i possibili responsabili siano messi al corrente della volontà dello stesso danneggiato di ottenere il risarcimento. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che la richiesta risarcitoria inviata dal danneggiato, quale terzo trasportato su un motociclo, all’assicuratore dell’autovettura investitrice e, per conoscenza, all’assicuratore del mezzo sul quale era trasportato, contenente la richiesta di risarcimento da parte di “chi di dovere”, fosse valida nei confronti di entrambe le imprese assicuratrici destinatarie, senza che assumesse rilevanza l’affermazione, in essa riportata, dell’esclusiva responsabilità del conducente dell’autovettura) (1).
INDICAZIONI
(1) La sentenza si colloca nel solco della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui la richiesta di risarcimento di cui all’art. 145 cod. ass. (norma nella quale, come noto, è rifluito il testo del previgente art. 22 l. 24 dicembre 1969, n. 990) non impone formalismi né formule sacramentali, e l’onere previsto dalla norma ora citata può dirsi assolto in tutti i casi in cui l’assicuratore che ne fu il destinatario sia stato messo in condizione di comprendere quali fossero i veicoli coinvolti, e quale la volontà della vittima.
In tal senso, ex multis, Cass., Sez. III, 22 aprile 2008, n. 10371, in questa Rivista, 2008, II, 2, Mass. n. 23, secondo cui la norma contenuta nell’art. 22 l. n. 990/1969 impone al danneggiato un onere che può essere soddisfatto anche con atti equipollenti a quello dalla stessa previsto, purché egualmente idonei al soddisfacimento dello scopo perseguito di consentire all’assicuratore di valutare l’opportunità di un accordo con il danneggiato e prevenire premature domande giudiziali, con conseguente dispendio economico (come quando sia intercorsa corrispondenza fra le parti o siano state condotte trattative per la liquidazione del danno e risulti rispettato il predetto termine); oppure Cass., Sez. III, 5 luglio 2004, n. 12293, in questa Rivista, 2004, II, 2, Mass. n. 33, secondo cui l’art. 22 l. n. 990/1969 subordina la proponibilità della domanda risarcitoria alla (esclusiva) condizione del decorso del termine di sessanta giorni dal ricevimento, da parte dell’assicuratore, della lettera raccomandata contenente la richiesta risarcitoria del danneggiato, sul quale non incombe, peraltro, alcun onere di indicazione analitica dei danni e della somma richiesta, ben potendo il contenuto della missiva limitarsi a far riferimento esclusivamente (ed esaustivamente) ad un sinistro delle cui conseguenze l’assicuratore debba rispondere ai sensi della legge sull’assicurazione obbligatoria, onde porlo in condizione di manifestare la propria disponibilità ad accogliere le richieste avversarie nei limiti del danno da dimostrare, la cui esatta entità potrebbe essere di difficile quantificazione anche a distanza di mesi dal sinistro.
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