Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
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Corte Suprema di Cassazione (Sez. Lav.) – 27 marzo 2019, n. 8580 – Pres. Di Cerbo, Est. Ponteri, P.M. Sanlorenzo (diff.) – C. (avv. Paragallo) c. C. (avv. Nappi). (di Marco Rossetti)


MASSIMA

Le modifiche dell’art. 10 d.P.R. n. 1124 del 1965, introdotte dall’art. 1, comma 1126, della legge n. 145 del 2018, hanno natura innovativa e non meramente interpretativa, e quindi non s’applicano agli infortuni sul lavoro verificatisi ed alle malattie professionali denunciate prima del 1° gennaio 2019 (1).

(Sentenza impugnata: App. Roma 26 novembre 2014)

INICAZIONI

(1) La sentenza ha risolto in articulo mortis uno degli infiniti problemi posti dall’art. 1, comma 1126, l. 30 dicembre 2018, n. 145 (recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”).

Tale norma aveva ridefinito i criteri con cui:

(a) si doveva calcolare il risarcimento del danno (cosiddetto “differenziale”) spettante al lavoratore che, per colpa del datore di lavoro o d’un terzo, avesse patito un infortunio in occasione di lavoro;

(b) si doveva calcolare il credito spettante all’INAIL quando, indennizzata la vittima, l’Istituto avesse un diritto di regresso nei confronti del datore di lavoro o di surrogazione nei confronti del terzo responsabile.

Secondo le modifiche introdotte dalla suddetta legge, in estrema sintesi, il calcolo del danno differenziale doveva avvenire non più “per poste”, come ritenuto dalla prevalente giurisprudenza (si veda al riguardo Cass., Sez. Lav., 2 aprile 2019, n. 9112, in questo stesso fascicolo), ma “integralmente”, e cioè sottraendo l’intero indennizzo pagato dall’INAIL dal coacervo dei crediti risarcitori vantati dalla vittima: ciò al manifesto fine di incrementare l’àmbito dell’azione di surrogazione spettante all’assicuratore sociale, e rimpinguare in tal modo le finanze dell’Istituto, intaccate da altre previsioni contenute nella medesima legge di bilancio.

Tali previsioni avevano suscitato un vasto dibattito circa la loro portata, il loro contenuto oggettivo e la loro conformità a costituzione (sia consentito, sul punto, il rinvio a M. Rossetti, La maledizione di Kirchmann, ovvero che ne sarà del danno differenziale, in http://questionegiustizia.it/articolo/la-maledizione-di-kirchmann-ovvero-che-ne-sara-del-danno-differenziale_06-02-2019.php; sullo stesso tema si vedano altresì R. Riverso, La finanziaria diminuisce il risarcimento del danno spettante al lavoratore invalido (ed arricchisce l’impresa), ivi, http://questione
giustizia.it/articolo/la-finanziaria-diminuisce-il-risarcimento-del-danno-spettante-al-lavoratore-invalido-ed-arricchisce-l-impresa_13-03-2019.php; M. De Cristofaro, Indennizzo assicurativo INAIL e risarcimento del danno non patrimoniale dopo l’intervento della Legge di bilancio 2019, in Corr. giur., 2019, 350, 351; S. Giubboni, Il risarcimento del danno differenziale nella legge di bilancio 2019, in Riv. dir. sic. soc., 2019, 183; E. Bellisario, Il calcolo del danno differenziale: profili critici di un blitz legislativo discutibile, in Nuove leggi civ. comm., 2019, 283.

Va subito ricordato che le suddette previsioni in tema di calcolo del danno differenziale hanno avuto vita breve: dopo appena quattro mesi dalla loro promulgazione sono state infatti tutte ingloriosamente abrogate dall’art. 3 sexies, comma 1, d.l. 30 aprile 2019, n. 34 (convertito, con modificazioni, dalla l. 28 giugno 2019, n. 58). La medesima norma da ultimo ricordata ha altresì stabilito che le norme del testo unico 30 giugno 1965, n. 1124 (quelle, per intenderci, modificate dalla legge di bilancio del 2018) “riacquistano efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore” della medesima l. n. 145/2018. Sugli effetti dell’abrogazione si vedano da ultimo R. Pardolesi-P. Santoro, Danno differenziale: all’inferno e ritorno. Sulla fine (ingloriosa) di una novella (sbagliata), in Danno e resp., 2019, 449.

La Corte ecc. (Omissis). FATTI DI CAUSA La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 7017 depositata il 26 novembre 2014, in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato ATAC S.p.A. e CO.TRA.L. S.p.A., in solido, al risarcimento dei danni non patrimoniali domandati, iure proprio e iure hereditatis, dagli eredi del sig. D.V.A., deceduto per mesotelioma pleurico. La Corte di merito ha riconosciuto la legittimazione passiva della CO.TRA.L. S.p.A., quale beneficiaria della scissione totale ai sensi dell’art. 2504 octies, commi 2 e 3, c.c. applicabile ratione temporis, rilevando in fatto come il D.V. avesse lavorato dal 1963 al 1995 alle dipendenze del Consorzio Trasporti Pubblici Lazio (CO.TRA.L.); che dopo il 1995 il Consorzio aveva subìto una scissione totale mediante trasferimento del ramo d’azienda “trasporto extraurbano su gomma” alla costituenda società Linee Laziali S.p.A. (ora, a seguito di mutamenti di denominazione, CO.TRA.L. S.p.A.) e del ramo d’azienda “trasporto su ferro” alla costituenda società Metroferro S.p.A. (ora, a seguito di mutamenti di denominazione, ATAC S.p.A.). La Corte territoriale, sulla base delle risultanze istruttorie e della consulenza tecnica svolta, ha ritenuto dimostrato il danno subìto dal lavoratore, cioè la patologia di mesotelioma pleurico che ha causato il decesso, la nocività dell’ambiente di lavoro per l’esposizione del dipendente all’inalazione di fibre di amianto, il nesso causale tra tale condizione di nocività e l’evento morte, l’inadempimento datoriale all’obbligo di prevenzione sulla base delle conoscenze scientifiche acquisite al­l’epoca. Ha quantificato il danno non patrimoniale iure hereditatis applicando le tabelle per la liquidazione del danno biologico da invalidità permanente elaborate dal Tribunale di Roma e riferite all’anno 2014; ha riconosciuto una personalizzazione del danno, per le componenti di danno morale e danno da perdita della vita, nella misura del 50% ed ha parametrato l’importo così ottenuto ad un dodicesimo, in relazione all’intervallo di tempo intercorso tra la diagnosi della malattia e il decesso, pari ad un mese. Ha liquidato, secondo le medesime tabelle, il danno non patrimoniale iure proprio. Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il CO.TRA.L. S.p.A., affidato a tre motivi, cui hanno resistito con controricorso ATAC S.p.A. e gli eredi del sig. D.V. Tutte le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE Col primo motivo di ricorso CO.TRA.L. S.p.A. ha censurato la sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per omessa pronuncia sugli effetti formatisi in base all’art. 416, comma 3, c.p.c., a fronte della mancata contestazione del­l’eccezione di carenza di legittimazione passiva; [continua..]
Fascicolo 2 - 2019