MASSIMA
Le modifiche dell’art. 10 d.P.R. n. 1124 del 1965, introdotte dall’art. 1, comma 1126, della legge n. 145 del 2018, hanno natura innovativa e non meramente interpretativa, e quindi non s’applicano agli infortuni sul lavoro verificatisi ed alle malattie professionali denunciate prima del 1° gennaio 2019 (1).
INICAZIONI
(1) La sentenza ha risolto in articulo mortis uno degli infiniti problemi posti dall’art. 1, comma 1126, l. 30 dicembre 2018, n. 145 (recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”).
Tale norma aveva ridefinito i criteri con cui:
(a) si doveva calcolare il risarcimento del danno (cosiddetto “differenziale”) spettante al lavoratore che, per colpa del datore di lavoro o d’un terzo, avesse patito un infortunio in occasione di lavoro;
(b) si doveva calcolare il credito spettante all’INAIL quando, indennizzata la vittima, l’Istituto avesse un diritto di regresso nei confronti del datore di lavoro o di surrogazione nei confronti del terzo responsabile.
Secondo le modifiche introdotte dalla suddetta legge, in estrema sintesi, il calcolo del danno differenziale doveva avvenire non più “per poste”, come ritenuto dalla prevalente giurisprudenza (si veda al riguardo Cass., Sez. Lav., 2 aprile 2019, n. 9112, in questo stesso fascicolo), ma “integralmente”, e cioè sottraendo l’intero indennizzo pagato dall’INAIL dal coacervo dei crediti risarcitori vantati dalla vittima: ciò al manifesto fine di incrementare l’àmbito dell’azione di surrogazione spettante all’assicuratore sociale, e rimpinguare in tal modo le finanze dell’Istituto, intaccate da altre previsioni contenute nella medesima legge di bilancio.
Tali previsioni avevano suscitato un vasto dibattito circa la loro portata, il loro contenuto oggettivo e la loro conformità a costituzione (sia consentito, sul punto, il rinvio a M. Rossetti, La maledizione di Kirchmann, ovvero che ne sarà del danno differenziale, in http://questionegiustizia.it/articolo/la-maledizione-di-kirchmann-ovvero-che-ne-sara-del-danno-differenziale_06-02-2019.php; sullo stesso tema si vedano altresì R. Riverso, La finanziaria diminuisce il risarcimento del danno spettante al lavoratore invalido (ed arricchisce l’impresa), ivi, http://questione
giustizia.it/articolo/la-finanziaria-diminuisce-il-risarcimento-del-danno-spettante-al-lavoratore-invalido-ed-arricchisce-l-impresa_13-03-2019.php; M. De Cristofaro, Indennizzo assicurativo INAIL e risarcimento del danno non patrimoniale dopo l’intervento della Legge di bilancio 2019, in Corr. giur., 2019, 350, 351; S. Giubboni, Il risarcimento del danno differenziale nella legge di bilancio 2019, in Riv. dir. sic. soc., 2019, 183; E. Bellisario, Il calcolo del danno differenziale: profili critici di un blitz legislativo discutibile, in Nuove leggi civ. comm., 2019, 283.
Va subito ricordato che le suddette previsioni in tema di calcolo del danno differenziale hanno avuto vita breve: dopo appena quattro mesi dalla loro promulgazione sono state infatti tutte ingloriosamente abrogate dall’art. 3 sexies, comma 1, d.l. 30 aprile 2019, n. 34 (convertito, con modificazioni, dalla l. 28 giugno 2019, n. 58). La medesima norma da ultimo ricordata ha altresì stabilito che le norme del testo unico 30 giugno 1965, n. 1124 (quelle, per intenderci, modificate dalla legge di bilancio del 2018) “riacquistano efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore” della medesima l. n. 145/2018. Sugli effetti dell’abrogazione si vedano da ultimo R. Pardolesi-P. Santoro, Danno differenziale: all’inferno e ritorno. Sulla fine (ingloriosa) di una novella (sbagliata), in Danno e resp., 2019, 449.
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