Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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Cass. 27 novembre 2015, n. 24205 (di Marco Rossetti)


(Sez. III) – 27 novembre 2015, n. 24205 – Pres. Petti, Est. Barreca, P.M. Finocchi Ghersi (diff.) – B. (avv. Mazzoni ed altro) c. Fondiaria-SAI S.p.A. ed altro.

(Sentenza impugnata: App. Firenze 21 ottobre 2011)

Nell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, la comunicazione dell’offerta dell’impresa assicuratrice, non accettata dal danneggiato, e il pagamento della somma offerta, previsti e disciplinati dall’art. 148 d.lgs. n. 209/2005, non esonerano il danneggiato, che agisca in giudizio per il risarcimento dei danni causati dal medesimo sinistro a cose e/o a persone, dagli oneri di allegazione e di prova posti a carico dell’attore (1).   (1) Non consta alcun precedente specifico su fattispecie analoga. La sentenza si segnala all’attenzione del lettore non solo per il decisum, ma anche per la motivazione che lo sottende. Per l’intelligenza del caso, si ponga mente alla particolarità della fattispecie: l’assicuratore del responsabile d’un sinistro stradale offrì stragiudizialmente alla vittima “100”, sul presupposto che quest’ultima fosse corresponsabile del sinistro nella misura del 30%. La vittima, ritenendosi esente da colpe, accettò la somma a titolo d’acconto e introdusse il giudizio per ottenere il pagamento dell’eccedenza. Il giudice di merito diede ragione alla vittima nella parte in cui pretendeva di non essere corresponsabile del sinistro, ma stimò il danno in misura uguale a quella offerta dall’assicuratore, ovvero “100”. Il danneggiato impugnò questa decisione, affermando in buona sostanza che se l’assicuratore aveva offerto “100” sul presupposto che la vittima fosse corresponsabile per il 30%, il Tribunale una volta escluso il concorso di colpa della vittima non avrebbe potuto liquidare “100”, ma avrebbe dovuto almeno aggiungere la percentuale di colpa ingiustamente addossatagli dall’assicuratore in sede stragiudiziale. La Corte di cassazione con la sentenza in rassegna ha dato torto al danneggiato, statuendo che l’offerta stragiudiziale dell’assicuratore, prevista dall’art. 148 cod. ass., non costituisce né una confessione, né una ricognizione di debito, né una promessa di pagamento. Pertanto se il danneggiato introduce il giudizio dopo la formulazione di essa, nulla vieta all’assicuratore di contestare la avversa pretesa, a nulla rilevando la precedente formulazione dell’offerta.   La Corte (Omissis). FATTO   1. Con sentenza del 21 ottobre 2011 la Corte d’appello di Firenze ha rigettato l’appello proposto da E.G.B. nei confronti di P.M. e Fondiaria SAI S.p.A. avverso la sentenza del Tribunale di Pisa depositata il 20 luglio 2010. Con questa sentenza il Tribunale, pronunciando sulla domanda avanzata dal B. per ottenere il risarcimento dei danni subìti a seguito di un incidente stradale imputabile, secondo l’attore, a colpa esclusiva della M., conducente e proprietaria del­l’autovettura assicurata [continua..]