(Sez. III) – 28 aprile 2017, n. 10513 – Pres. Travaglino, Est. Scoditti, P.M. Pepe (diff.) – B. (avv. Annecchino) c. R. (avv. Pavanetto).
(Sentenza impugnata: App. Venezia 12 febbraio 2015)
Presupposto per l’applicazione dell’art. 2054 c.c. e della correlata normativa sull’assicurazione obbligatoria per la r.c.a., nonché del codice della strada, è che il sinistro avvenga in un’area stradale o ad essa equiparata. (Nella specie, la S.C. ha escluso che un fondo agricolo potesse essere oggetto della suddetta equiparazione, mancando l’accertamento che tale area privata fosse aperta all’uso del pubblico ed ordinariamente adibita a traffico veicolare)(1).
(1) Già in passato Cass. civ., Sez. III, 26 luglio 1997, n. 7015, in Arch. circolaz., 1997, 890, aveva ritenuto che, affinché sorgano ed operino la presunzione di colpa stabilita dall’art. 2054 c.c. a carico del conducente del veicolo e la conseguente responsabilità del proprietario, è necessario che ricorra il presupposto della circolazione del veicolo su strada pubblica o su strada privata soggetta ad uso pubblico o, comunque, adibita al traffico di pedoni o di veicoli: da ciò trasse la conclusione che non è applicabile la presunzione di colpa di cui all’art. 2054 c.c. nel caso in cui non ricorra detto presupposto ed il danno sia stato prodotto in area privata nella quale non esista traffico e circolazione di veicoli.
Il principio fu affermato (per la prima volta, parrebbe) da Cass. civ.,Sez. III, 2 luglio 1977, n. 2885, cui la sentenza del 1997 si uniformòad litteram.
Tale orientamento, benché consolidato, sembra tuttavia porsi in aperto contrasto con la “Relazione al progetto preliminare di codice civile” del 1940, ove si afferma che“[l’applicazione dell’art. 2054 c.c.] è estesa a categorie di danni che prima non vi si riportavano. Intendo accennare a quelli prodotti dalla circolazione su strade private, rispetto ai quali non si intende la ragione di un regolamento della responsabilità diverso da quello posto per la circolazione su strade pubbliche”.
Per intendere questo passo, si ricordi che prima dell’entrata in vigore del codice civile del 1942 la presunzione di colpa del conducente d’un veicolo a motore era prevista dal codice della strada del 1933 (art. 120 R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740), che rimase in vigore anche dopo l’entrata in vigore del codice civile. La circostanza che, nonostante l’esistenza di tale norma, nel codice civile sia stata comunque inserita una previsione ad hoc sulla responsabilità del conducente, è stata tradizionalmente spiegata dalla dottrina col fatto che la presunzione di colpa di cui all’art. 120 cod. strad. del 1933 si applicava soltanto ai sinistri avvenuti su aree pubbliche, perché il codice della strada soltanto per queste poteva disporre. Sicché il codice civile, ritenendo necessario estendere tale presunzione di colpa anche ai sinistri avvenuti su aree private, introdusse l’art. 2054 c.c., al [continua..]