(Sez. III) – 28 maggio 2015, n. 11108 – Pres. Berruti, Est. Rossetti, P.M. Corasaniti (diff.) – C.M. (avv. Ferraro ed altro) c. Agenzia Generale INA Assitalia di Pozzuoli di F.G. ed altro (avv. De Cesare ed altro).
(Sentenza impugnata: App. Napoli 21 giugno 2010)
In tema di assicurazione, ed alla stregua di quanto disposto dall’art. 1903, comma 2, c.c., l’agente con rappresentanza non può promuovere, di sua iniziativa, la domanda di accertamento negativo dell’esistenza del contratto, sicché qualunque sentenza pronunciata tra lo stesso e l’assicurato è inopponibile all’assicuratore e, in caso di accoglimento della suddetta domanda, l’assicurato non ha titolo esecutivo per chiedere la restituzione del premio all’assicuratore medesimo (1).
(1) Non constano precedenti editi su fattispecie analoghe.
Secondo Cass., Sez. III, 15 gennaio 2003, n. 469, in Arch. civ., 2003, 646, in tema di rappresentanza processuale dell’agente di assicurazione, si deve distinguere a seconda che vi sia o meno conferimento di poteri rappresentativi, nel senso che, se il conferimento vi è, la rappresentanza deriva dal relativo atto e, a norma degli artt. 1744, 1752, 1753 c.c., può estendersi alla riscossione dei premi a prescindere dalla circostanza se l’agente è a gestione libera o legato all’impresa assicuratrice da un rapporto di subordinazione, mentre, se il conferimento non vi è, la rappresentanza deriva dall’art. 1903 c.c. ed è limitata alle sole obbligazioni che dipendono dal contratto di assicurazione stipulato dall’agente. Pertanto, qualora un medesimo soggetto sia agente di due diverse imprese assicuratrici appartenenti ad un medesimo gruppo, l’agente in ogni caso non ha la legittimazione processuale ad agire per il pagamento dei ratei di premio relativi alla polizza stipulata con una società, qualificandosi come agente e rappresentante processuale dell’altra società.
Si veda anche, più di recente, Cass., Sez. III, 19 maggio 2006, n. 11781, in questa Rivista, 2006, II, 2, 286 (ed ivi la nota di ulteriori richiami), secondo cui, poiché a norma dell’art. 1903, comma 2, c.c. l’agente di assicurazione ha la rappresentanza processuale dell’assicuratore rispetto ai contratti conclusi in nome e per conto dello stesso in forza di poteri di rappresentanza sostanziali a lui conferiti, il giudizio per il pagamento delle obbligazioni derivanti dai contratti stessi deve essere proposto nei confronti del detto agente, non rilevando che la pronuncia giudiziale sia destinata a produrre i suoi effetti nei confronti dell’assicuratore da lui rappresentato, a carico del quale sono sorte le obbligazioni derivanti da quei contratti.
Sui poteri rappresentativi dell’agente si vedano P. MARANO, L’intermediazione assicurativa, Torino, 2013; M. ROSSETTI, Il diritto delle assicurazioni, I, Padova 2011, 564 ss.; A. BRACCIODIETA, Il contratto di assicurazione – Disposizioni generali – art. 1882-1903, Milano, 2011; S. FERRARINI, Brevi note in tema di rappresentanza [continua..]