Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
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Corte Suprema di Cassazione (Sez. III) – 29 maggio 2018, n. 13377 (ord.) – Pres. Vivaldi, Est. Positano – Miriade S.p.A. (avv. Marino) c. F. (avv. Sorrentino). (di Marco Rossetti, Consigliere della Corte Suprema di Cassazione)


Nell’assicurazione contro i rischi di danni alla merce trasportata, stipulata per conto di chi spetta, la persona legittimata a domandare l’indennizzo è il destinatario se il trasporto viene affidato dal venditore ad un vettore o ad uno spedizioniere, perché in tal caso, per effetto della consegna della merce alla persona incaricata del trasporto, si trasferisce in capo al destinatario il rischio del perimento di essa, ai sensi dell’art. 1510 c.c. (1).

(Sentenza impugnata: App. Genova 27 febbraio 2015)

(1) Il principio affermato dalla sentenza in rassegna è stato per lungo tempo imperante ed assoluto [Cass. civ., Sez. III, 28 marzo 2008, n. 8063, in questa Rivista, 2008, II, 2, Mass. n. 19; Cass., Sez. III, 31 maggio 2005, n. 11585, in Giust. civ., 2006, I, 385; Cass., Sez. II, 9 luglio 2003, n. 10770, in questa Rivista, 2003, II, 2, 286, con nota di A. Boglione; Cass., Sez. III, 13 dicembre 1999, n. 13957, in Foro it. Rep., 1999, Assicurazione (contratto), n. 138]. Più di recente, tuttavia, la Corte di Cassazione aveva variamente precisato tale principio, che applicato rigorosamente conduceva ad effetti paradossali: tra gli altri, quello per cui, se il destinatario non pagava il prezzo per non avere ricevuto la merce, di fatto l’assicuratore finiva per non pagare l’indennizzo ad alcuno: non al destinatario, il quale non avendo pagato il prezzo, non aveva subìto alcun danno; né al mittente, il quale essendosi spogliato della proprietà della merce con la consegna al vettore, ex art. 1510 c.c., si vedeva eccepire il difetto della qualità di “assicurato” e, con essa, della titolarità del credito di indennizzo. Per ovviare a tali inconvenienti, Cass. civ., Sez. III, 17 giugno 2013, n. 15107, in questa Rivista, 2013, II, 2, 521, aveva stabilito che per stabilire la titolarità del diritto all’indennizzo, nell’assicurazione di merci trasportate, occorre considerare l’incidenza del pregiudizio conseguente alla perdita ovvero al deterioramento delle cose trasportate, per cui la legittimazione del destinatario sussiste, ai sensi dell’art. 1689 c.c., solo dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, lo stesso ne abbia richiesto la riconsegna al vettore (in applicazione dell’enunciato principio, la suprema corte confermò la sentenza impugnata con cui si attribuì la qualifica di «assicurato» ex art. 1904 c.c. al mittente della merce, atteso che il «subentro» del destinatario nella posizione del mittente non si era verificato, perché la merce non era mai arrivata a destinazione per essere stata oggetto di furto: un caso, dunque, pressoché identico a quello deciso dalla sentenza qui in rassegna, ma dall’esito opposto).

Rilevato che: con atto di citazione del 6 aprile 2004 Miriade S.p.A. deduceva di esserelicenziataria in via esclusiva di marchi di abbigliamento e di avere consegnato,in data 29 aprile 2002, alla S.r.l. Sealandair della merce da consegnare inCasamassima, alla S.r.l. “Figli di Pistolato Benito” aggiungendo di avere appreso che l’intero carico era andato perduto a seguito di rapina subìta dal conducente dell’autocarro sul quale la merce viaggiava, lamentando che ilvettore S.r.l.Sealandair non aveva provveduto al pagamento, ma che taleevento era coperto da polizza della Faro Compagnia di Assicurazioni eRiassicurazioni S.p.A. con polizza del 19 febbraio 2002, stipulata per il tramitedella sua delegata di Napoli, Fingea Assicurazioni S.p.A. Ciò premesso evocavain giudizio la compagnia di assicurazioni davanti al Tribunale di Napoli persentirla condannare in solido al pagamento dell’indennità dovuta per la perditadella merce spedita. Costituitasi in giudizio, la Faro Assicurazioni S.p.A.eccepiva l’incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli e il giudiceistruttore, ricorrendo l’ipotesi di litisconsorzio facoltativo, disponeva laseparazione delle cause rinviando quella tra Miriade S.p.A. e Faro Assicurazioniper la precisazione delle conclusioni, dichiarando l’incompetenza per territoriodel Tribunale di Napoli con sentenza del 28 aprile 2005 ed individuando qualeTribunale competente quello di Genova. Con comparsa di riassunzione del 5luglio 2005 la Miriade S.p.A. conveniva davanti al Tribunale di Genova la FaroAssicurazioni S.p.A. per le medesime ragioni. Costituitasi in quest’ultima,contestava la fondatezza della domanda e istruita la causa, il Tribunale diGenova, con sentenza del 1° agosto 2009, in accoglimento della domanda,condannava la compagnia di assicurazione al pagamento della indennitàassicurativa;avverso tale sentenza proponeva appello Faro Assicurazioni S.p.A. con attonotificato il 6 agosto 2010. Si costituiva in giudizio Miriade chiedendo il rigettodell’impugnazione e, con atto del 4 novembre 2014 si costituiva il Commissarioliquidatore della Faro Assicurazioni S.p.A., posta in liquidazione coattaamministrativa. La Corte d’Appello di Genova, con sentenza del 27 febbraio 2015, in accoglimento dell’impugnazione rigettava la domanda proposta daMiriade S.r.l. (nelle more divenuta Miriade S.p.A.) condannandola allarestituzione delle somme percepite dalla compagnia di assicurazione;avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Miriade S.p.A.affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso Faro Compagnia diAssicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., in liquidazione coatta amministrativa.Miriade S.p.A.deposita memoria ex art. 380 bis c.p.c. e la compagnia diassicurazioni in l.c.a. deposita istanza per la liquidazione delle spese relative alprocedimento di sospensione della [continua..]
Fascicolo 1 - 2019