Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
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Corte Suprema di Cassazione (Sez. III) – 29 maggio 2018, n. 13394 – Pres. Vivaldi, Est. Spaziani – T. (avv. Massatani) c. C. (avv. Alberici). (di Marco Rossetti, Consigliere della Corte Suprema di Cassazione)


In tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, qualora vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro, l’assicuratore deve provvedere, usando la normale diligenza, all’identificazione di tutti i danneggiati, attivandosi anche con la loro congiunta chiamata in causa, per procedere alla liquidazione del risarcimento nella misura proporzionalmente ridotta ai sensi dell’art. 27, comma 1, della l. n. 990 del 1969 (“ratione temporis” vigente); ove ciò non abbia fatto, non può opporre ai danneggiati non risarciti l’incapienza del massimale, ma deve rispondere fino alla concorrenza dell’ammon­tare del medesimo nei confronti di ciascun danneggiato. Tuttavia il risarcimento dovuto ai danneggiati pretermessi, in caso di massimale incapiente, non potrà essere integrale, ma dovrà essere pari a quello che, se fossero stati considerati ab initio, avrebbero percepito in applicazione della regola di ripartizione proporzionale del massimale tra i vari danneggiati, di cui all’art. 27 l. 24 dicembre 1969, n. 990 (1).

(Sentenza impugnata: App. Venezia 1° aprile 2015)

(1) Sulla prima parte della massima si vedano, in senso conforme, Cass. civ., Sez. III, 11 marzo 2016, n. 4765, in questa Rivista, 2016, II, 533; Cass. civ., Sez. III, 20 aprile 2007, n. 9510, in Arch. circolaz., 2007, 1164.

E converso, ovviamente, se l’assicuratore abbia ignorato incolpevolmente che nel sinistro stradale siano rimaste danneggiate più persone ed abbia integralmente risarcito taluno di loro, il rischio di incapienza del massimale per il risarcimento spettante agli altri non ricade su di lui, bensì sui danneggiati insoddisfatti, i quali possono agire nei confronti di coloro che siano stati soddisfatti per il recupero della somma che sarebbe stata loro proporzionalmente dovuta (Cass. civ., Sez. III, 26 gennaio 2010, n. 1527, in questa Rivista, 2010, II, 2, Mass. n. 8). Va ricordato, infine, che secondo Cass. civ., Sez. III, 28 luglio 2004, n. 14248, in Arch. giur. circolaz., 2005, 130, la regola della riduzione proporzionale dei diritti dei danneggiati nel caso di in capienza del massimale non si applica alle maggiori somme dovute per l’accumulo degli interessi, della svalutazione monetaria e delle spese processuali imputabile al ritardo dell’assicuratore e perciò dipendente, ai sensi dell’art. 1224 c.c., da una autonoma causa di debito dell’assicuratore verso i danneggiati del tutto svincolata dalla limitazione costituita dal massimale di polizza. Da ciò la conseguenza che la riduzione proporzionale “non opera ove risulti accertato che il massimale sarebbe stato sufficiente, senza il ritardo dell’assicuratore, a soddisfare i concorrenti crediti dei danneggiati, mentre, ove il massimale sarebbe stato comunque insufficiente, essa opera solo per le somme originariamente dovute. Circa i concreti criteri di calcolo della riduzione proporzionale, sia consentito il rinvio a M. Rossetti, Il diritto delle assicurazioni, vol. III, Padova 2013, ***.

La Corte ecc. (Omissis). FATTI DI CAUSA Nel 2007, C.T., in proprio e quale procuratrice speciale dei fratelli Al., A., F., M.F., S., C., P., M. e G., convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Verona, M.E.R. e la SocietàCattolica di Assicurazioni s.c.a.r.I., chiedendone la condanna solidaleal risarcimento dei danni patiti iure proprio e iure hereditatis a seguitodell’incidente stradale del 29 dicembre 1999, in occasione del qualel’autocarro condotto dal primo e assicurato con la seconda avevainvestito il fratello F:T., provocandone la morte.Nella contumacia del responsabile, si costituì in giudizio laSocietà Cattolica di Assicurazioni, la quale, sul presupposto di avergià indennizzato altri danneggiati che avevano instaurato un separatogiudizio (precisamente, la moglie e i tre figli della vittima, i qualiavevano formulato le loro richieste risarcitorie dinanzi al Tribunale diBrindisi), invocò il rigetto della domanda per incapienza delmassimale e, in subordine, l’applicazione del criterio di riduzioneproporzionale del risarcimento tra gli aventi diritto.All’esito dell’istruttoria, il Tribunale, ritenuta la mala gestioimpropria della società assicurativa per violazione del principio dellapar condicio tra i danneggiati di cui all’art. 27, comma 1, I. n.990 del 1969 e operata la riduzione proporzionale del risarcimento tratutti gli aventi diritto, accolse parzialmente la domanda, condannandoi convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore degli attori,della somma di euro 66.660,90 (euro 6.666,09 per ciascundanneggiato), nonché il solo M.E.R. al pagamentodell’ulteriore somma di euro 47.899,90.La Corte d’appello di Venezia – adita con impugnazione principaleda C.T. e con impugnazione incidentale dalla SocietàCattolica di Assicurazioni – ha parzialmente accolto soltanto laseconda, riducendo il risarcimento complessivamente dovuto dallacompagnia assicurativa alla somma di euro 34.306,24 (euro 3.430,62per ciascun avente diritto).Per quanto ancora interessa, la Corte territoriale ha deciso sullabase dei seguenti rilievi: – il motivo di appello incidentale con cui la società avevacontestato il giudizio del primo giudice circa la sussistenza della malagestioimpropria doveva essere respinto, atteso che, nella fattispecie,era effettivamente configurabile la violazione, da parte sua, delprincipio della par condiciodei danneggiati di cui all’art. 27, comma 1, l. n. 990 del 1969: i fratelli T., infatti, già in data 18agosto 2001, le avevano inviato una formale richiesta di risarcimentodel danno ma essa aveva omesso di estendere loro il giudizioinstaurato dagli altri parenti della vittima presso il Tribunale diBrindisi al fine di consentire l’esame congiunto delle diverse preteserisarcitorie in funzione della liquidazione unitaria del danno; inragione [continua..]
Fascicolo 1 - 2019