In tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, qualora vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro, l’assicuratore deve provvedere, usando la normale diligenza, all’identificazione di tutti i danneggiati, attivandosi anche con la loro congiunta chiamata in causa, per procedere alla liquidazione del risarcimento nella misura proporzionalmente ridotta ai sensi dell’art. 27, comma 1, della l. n. 990 del 1969 (“ratione temporis” vigente); ove ciò non abbia fatto, non può opporre ai danneggiati non risarciti l’incapienza del massimale, ma deve rispondere fino alla concorrenza dell’ammontare del medesimo nei confronti di ciascun danneggiato. Tuttavia il risarcimento dovuto ai danneggiati pretermessi, in caso di massimale incapiente, non potrà essere integrale, ma dovrà essere pari a quello che, se fossero stati considerati ab initio, avrebbero percepito in applicazione della regola di ripartizione proporzionale del massimale tra i vari danneggiati, di cui all’art. 27 l. 24 dicembre 1969, n. 990 (1).
(1) Sulla prima parte della massima si vedano, in senso conforme, Cass. civ., Sez. III, 11 marzo 2016, n. 4765, in questa Rivista, 2016, II, 533; Cass. civ., Sez. III, 20 aprile 2007, n. 9510, in Arch. circolaz., 2007, 1164.
E converso, ovviamente, se l’assicuratore abbia ignorato incolpevolmente che nel sinistro stradale siano rimaste danneggiate più persone ed abbia integralmente risarcito taluno di loro, il rischio di incapienza del massimale per il risarcimento spettante agli altri non ricade su di lui, bensì sui danneggiati insoddisfatti, i quali possono agire nei confronti di coloro che siano stati soddisfatti per il recupero della somma che sarebbe stata loro proporzionalmente dovuta (Cass. civ., Sez. III, 26 gennaio 2010, n. 1527, in questa Rivista, 2010, II, 2, Mass. n. 8). Va ricordato, infine, che secondo Cass. civ., Sez. III, 28 luglio 2004, n. 14248, in Arch. giur. circolaz., 2005, 130, la regola della riduzione proporzionale dei diritti dei danneggiati nel caso di in capienza del massimale non si applica alle maggiori somme dovute per l’accumulo degli interessi, della svalutazione monetaria e delle spese processuali imputabile al ritardo dell’assicuratore e perciò dipendente, ai sensi dell’art. 1224 c.c., da una autonoma causa di debito dell’assicuratore verso i danneggiati del tutto svincolata dalla limitazione costituita dal massimale di polizza. Da ciò la conseguenza che la riduzione proporzionale “non opera ove risulti accertato che il massimale sarebbe stato sufficiente, senza il ritardo dell’assicuratore, a soddisfare i concorrenti crediti dei danneggiati, mentre, ove il massimale sarebbe stato comunque insufficiente, essa opera solo per le somme originariamente dovute”. Circa i concreti criteri di calcolo della riduzione proporzionale, sia consentito il rinvio a M. Rossetti, Il diritto delle assicurazioni, vol. III, Padova 2013, ***.