(Sez. III) – 30 luglio 2015, n. 16181 – Pres. Vivaldi, Est. Armano, P.M. Patrone (diff.) – D.M.F. (avv. Mambelli ed altro) c. Unipol Assicurazioni S.p.A. (avv. Caroli ed altro).
(Sentenza impugnata: Trib. Forlì 10 febbraio 2012)
Il terzo trasportato, che si avvalga, ai sensi dell’art. 141, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, dell’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, deve provare di avere subìto un danno a seguito di quest’ultimo ma non anche le concrete modalità dell’incidente allo scopo di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti, trattandosi di accertamento irrilevante ai fini di cui all’art. 141, cit. (1).
(1) La decisione di cui alla massima si segnala, più che per il decisum, per la motivazione che lo sorregge: motivazione che forse crea problemi maggiori di quanti non risolva.
La Corte ha infatti stabilito che l’art. 141 cod. ass. pone a favore del trasportato, vittima d’un sinistro stradale, una presunzione di responsabilità del vettore e del suo assicuratore, per effetto della quale l’unica prova che il trasportato deve fornire è quella dell’effettivo avverarsi d’un sinistro, e quella della esistenza del trasporto.
Per giungere a questa conclusione, tuttavia, nel corso della motivazione compie alcun affermazioni non del tutto coerenti con precedenti decisioni della Corte stessa.
In particolare, si afferma che l’art. 141 cod. ass. avrebbe introdotto “una novità rilevante prevedendo l’azione diretta del terzo trasportato (…) nei confronti dell’impresa assicuratrice del veicolo”. E tuttavia questa non pare una novità, posto che anche nel vigore della l. 24 dicembre 1969, n. 990 il trasportato aveva facoltà di agire direttamente nei confronti dell’assicuratore del vettore, invocando la presunzione di cui all’art. 2054, comma 1, c.c., e sfruttando l’azione diretta di cui all’art. 18 l. cit. (si veda in particolare, quale leading case in tal senso, Cass., Sez. III, 26 ottobre 1998, n. 10629, in questa Rivista, 1999, II, 2, 31, secondo cui la presunzione di colpa di cui all’art. 2054, comma 1, c.c. si applica a tutti i soggetti che dalla circolazione ricevano danni, e quindi anche ai trasportati, quale che sia il titolo di trasporto, di cortesia, ovvero contrattuale).
La seconda affermazione, contenuta nella motivazione della sentenza qui in rassegna, a destare qualche perplessità è il passo in cui si sostiene che lo scopo dell’art. 141 cod. ass. è “fornire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela”: per quanto detto, infatti, l’art. 141 cod. ass. nulla ha aggiunto alla posizione del trasportato, posto che anche nel precedente regime normativo questi aveva facoltà di convenire in giudizio l’assicuratore del vettore ed invocare nei suoi confronti una presunzione.
La terza affermazione che suona non del tutto chiara è il passo in cui si afferma che l’art. [continua..]