Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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Cass. 5 luglio 2017, n. 16477 (ord.) (di Marco Rossetti)


(Sez. III) –5 luglio 2017, n. 16477 (ord.) – Pres. Spirito,Est. Rubino,P.M. Cardino (conf.) – R. (avv. Amerio) c. A. (avv. Incannò).

(Sentenza impugnata: App.Torino 18 gennaio 2013)

In tema di risarcimento del danno da incidente stradale, ed alla stregua di un’in­terpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 141 d.lgs. n. 209 del 2005, la persona trasportata può avvalersi dell’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro anche se quest’ultimo sia stato determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato (1). (1) La sentenza risolve una questione che, per la verità, mai si sarebbe dovuta neanche porre, tanto chiaro era sul punto il dettato normativo. L’art. 141 cod. ass., infatti, nel disciplinare il risarcimento del danno patito dalle persone trasportate su veicoli a motore, e nel prevedere una presunzione iuris tantum di responsabilità aggravata a carico dell’assicuratore del vettore, non fa nessuna distinzione tra veicoli assicurati, non assicurati, sottoassicurati, assicurati all’estero, e via dicendo. Nondimeno, talora la difesa degli assicuratori convenuti in giudizio iniziò a sostenere che le regole dettate dall’art. 141 cod. ass. non fossero applicabili nel caso di sinistro che avesse coinvolto un veicolo non assicurato, e che tale regola si sarebbe dovuta ricavare implicitamente dalla circostanza che le compagnie assicuratrici autorizzate all’esercizio del ramo r.c.a. avessero stipulato tra loro un accordo (di diritto privato) per la regolazione dei reciproci rapporti, nel caso in cui l’assicuratore del vettore avesse indennizzato integralmente la vittima d’un sinistro concausato da più veicoli assicurati; e che in tale accordo si escludesse l’operatività dell’art. 141 cod. ass. nel caso di sinistro che avessero coinvolto veicoli non assicurati. La tesi era stata sostenuta, nella giurisprudenza di merito, da Trib. Napoli 7 maggio 2013, in questa Rivista, 2014, II, 85, con nota di ROSSETTI, ed in dottrina da HAZAN, Guida al­l’indennizzo diretto e alle altre procedure liquidative, Milano, 2007, 318. La S.C. con la sentenza qui in rassegna ha negato la condivisibilità di questa lettura del dato normativo, principalmente su due argomenti: la chiarezza del dato letterale, e il risultato di detrimento della posizione della vittima, cui condurrebbe l’op­posta interpretazione.   La Corte ecc. (Omissis) RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE A. e R R. propongono ricorso congiunto per cassazione articolatorispettivamente in tre motivi (quanto alla posizione di R.) e due motivi (quanto allaposizione di A.) avverso la sentenza n. 255 del 2013, pronunciata dal Tribunale di Torino il 18 gennaio 2013.Resistono con distinti controricorsi la Axa Assicurazioni S.p.A. (che ha anche depositato memoria) e la Società Reale Mutua di AssicurazioniS.p.A.Questa la vicenda: A.R. [continua..]