(Sez. III) – 5 ottobre 2018, n. 24548 – Pres. Vivaldi, Est. Cirillo, P.M. Sgroi (conf.) – A. (avv. Todaro) c. G.
(Sentenza impugnata: Trib. Torino 3 febbraio 2016)
Nell’assicurazione per la responsabilità civile degli autoveicoli, ove il danneggiato abbia inviato la richiesta di risarcimento dei danni alla propria impresa di assicurazione, secondo il modello dell’art. 149 d.lgs. n. 209 del 2005, e per conoscenza all’impresa di assicurazione dell’altro veicolo coinvolto, una volta decorsi i termini di cui all’art. 145 del medesimo decreto, qualora la fase stragiudiziale non si concluda con un esito positivo, è proponibile la domanda giudiziale anche nei confronti dell’impresa assicuratrice dell’altro veicolo coinvolto (1).
(1) Non consta alcun precedente sul problema specifico. La sentenza qui in rassegna ha il merito di precisare e semplificare i problemi posti (consapevolmente) dalla Corte Costituzionale con la nota sentenza pronunciata da Corte Cost. 19 giugno 2009, n. 180, in questa Rivista, 2009, II, 2, 385, con nota di Rossetti, Risarcimento diretto, il sonno della ragione genera mostri.
Quella sentenza, dopo avere affermato che l’art. 149 cod. ass., interpretato in modo “costituzionalmente orientato”, lasciava alla vittima d’un sinistro stradale rientrante nelle previsioni di cui all’art. 149 cod. ass. la mera facoltà, ma non l’obbligo, di convenire in giudizio il proprio assicuratore anziché quello altrui, si concludeva con le seguenti parole: “non si ignora che l’interpretazione costituzionalmente orientata, la quale, accanto alla nuova azione diretta contro il proprio assicuratore, ammette l’esperibilità dell’azione ex art. 2054 c.c. e dell’azione diretta contro l’assicuratore del responsabile civile, apre una serie di problemi applicativi. Tuttavia, la soluzione di detti problemi esula dai limiti del giudizio costituzionale, non potendo che essere demandata agli interpreti”.
Il “problema applicativo” cui la Consulta pensava, probabilmente, era il seguente: se la procedura di risarcimento diretto fosse facoltativa nella fase giudiziale ma obbligatoria in quella stragiudiziale, oppure fosse facoltativa in ambedue le fasi.
Dopo dieci anni il problema non è stato ancora portato all’esame della S.C., ma la sentenza qui in rassegna comunque contribuisce non poco a disinnescarlo. Infatti, una volta affermato che la lettera inviata ai sensi dell’art. 149 cod. ass. all’assicuratore del danneggiato e, per conoscenza, all’assicuratore del responsabile, rende ipso iure proponibile l’azione diretta tanto nei confronti dell’uno, quanto nei confronti dell’altro, almeno si è evitato il problema di costringere la vittima, se decida di “mutare bersaglio” (e cioè convenire in giudizio l’assicuratore altrui, dopo avere volto la trattativa stragiudiziale con l’assicuratore proprio) ad [continua..]