Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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Corte Suprema di Cassazione (Sez. III) – 9 maggio 2019, n. 12231 (ord.) – Pres. Vivaldi, Est. Moscarini, P.M. Fresa (conf.) – C. (avv. Soliman) c. G. (di Marco Rossetti, Consigliere della Corte Suprema di Cassazione)


In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, il terzo trasportato ha diritto al risarcimento del danno alla persona da parte dell’assicuratore se prova di averne ignorato senza colpa la illegale circolazione, essendo la mancata conoscenza dell’illegalità un fatto costitutivo della pretesa (1).

(Sentenza impugnata: App. Milano6 aprile 2017)

(1) Non consta alcun precedente edito su questione analoga.

La decisione si segnala per una interpretazione “forte” dell’art. 13, comma 1, lett.(c)della Direttiva 2009/103/CE, il quale stabilisce che siano “senza effetto” le norme nazionali che escludano il diritto al risarcimento in capo al terzo trasportato nel caso di sinistri causati da veicoli rubati, a meno che “l’assicuratore possa provare”che la vittima fosse a conoscenza della provenienza furtiva del veicolo.

La Corte di Cassazione, con la sentenza qui in rassegna, ha invece ritenuto che la Direttiva 103/09 disciplini unicamente i limiti della copertura offerta dall’assi­curazione r.c.a., ma non anche il riparto dell’onere della prova, che pertanto resta affidato alle legislazioni processuali dei singoli Stati membri.

 

La Corte ecc. (Omissis). FATTI DI CAUSA I signori C.I.V., B.M.D. e D.I.S.convennero, davanti al Tribunale di Lodi, la Generali Italia S.p.A. quale impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime dellaStrada per sentir pronunciare la condanna della medesima alrisarcimento dei danni da essi patiti, in qualità di terzi trasportati su unveicolo, poi risultato rubato, in conseguenza di un sinistro stradaleverificatosi in Lodi in data 14 novembre 2011 per fatto e colpa esclusivi delconducente del veicolo sul quale erano trasportati.Il Tribunale di Lodi rigettò la domanda sulla premessa che gli attori sitrovavano a bordo di un’auto rubata e con targa francesecorrispondente ad altro veicolo e non avevano allegato e dato provadei requisiti di cui all’art. 283.2 d.lgs. n. 209 del 2005 che riconosce ilrisarcimento a carico del Fondo di Garanzia ai terzi trasportati che sianoinconsapevoli della circolazione illegale.La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 6 aprile 2017, per quel cheancora di interesse in questa sede, ha confermato essere oneredell’attore che si affermi danneggiato fornire la prova degli elementicostitutivi della fattispecie, tra cui quello di essere inconsapevoledell’illegalità della circolazione, e che tale prova nel caso di specie nonfosse stata fornita. Conseguentemente ha rigettato l’appello, con lestatuizioni conseguenziali sulle spese.Avverso quest’ultima sentenza il terzo trasportato C.I.V.propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi illustrati damemoria. La Società Generali Italia S.p.A. non svolge attività difensiva. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo censura la violazione, errata e falsa applicazionedegli artt. 2697 c.c. e 283 d.lgs. 209/2005, nonché dell’art. 113 c.p.c.per avere la sentenza impugnata ritenuto che la provadell’inconsapevolezza dell’illegalità del mezzo fosse fatto costitutivodella domanda risarcitoria mentre avrebbe dovuto essere consideratafatto estintivo con onere della prova a carico dell’impresa diassicurazione, che ne eccepisse l’assenza. 2. Con il secondo motivo il ricorrente censura la violazione, errata efalsa applicazione ed interpretazione degli artt. 113 c.p.c., 2697 c.c. e283 cod. ass., oltre che dei princìpi di diritto comunitario anche inrapporto all’art. 13 della Direttiva 2009/103/CE per aver postol’inconsapevolezza dell’illegalità tra i fatti costitutivi della domandarisarcitoria del terzo danneggiato, con ciò sconfessando la diversastatuizione contenuta nella norma comunitaria secondo la quale l’onereprobatorio dell’illegale circolazione deve essere posto a carico dellacompagnia di assicurazione. 3. Con il terzo motivo denuncia la violazione, errata e falsa applicazionedegli artt. 113, 116 c.p.c. e degli artt. 2697 c.c., 1147, comma 3, c.c.,nonché degli artt. 2727 e 2728 [continua..]
Fascicolo 1 - 2019