Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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La 'Classification Clause' nell'assicurazione merci trasportate via mare (Cass. 25 settembre 2014, n. 25735) (di Angelo Boglione)


(Sez. III) – 25 settembre 2014, n. 25735 – Pres. Amatucci, Est. Sestini, P.M. Fresa – T.S. Steel Pipe & Fittings s.r.l. c. Assicurazioni Generali S.p.A., Allianz S.p.A. (già RAS Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A.), XL Insurance Co. Ltd. (già XL Winterthur), Unipol Assicurazioni S.p.A. (incorporante Navale Assicurazioni S.p.A.).

(Sentenza impugnata: App. Milano 20 gennaio 2011)

L’iscrizione della nave vettrice nel registro croato di classificazione appartenente all’IASC (International Association of Classification Societies) non soddisfa di per sé le prescrizioni di ordine navigatorio imposte dal registro croato, richiamate per relationem dalla Classification Clause e comportanti severe restrizioni alla navigazione (“con la nave procedente a non più di 50 miglia nautiche dal luogo di riparo e con condizioni di mare non superiori a forza 4”) risultate non ottemperate. L’inosservanza delle medesime esime l’assicuratore dal risarcimento della perdita delle merci durante il trasporto senza richiedergli la dimostrazione della loro derivazione causale dal mancato rispetto delle prescrizioni della Classification Clause (massima non ufficiale) (1).

. La sentenza in oggetto, la prima – a quanto ci consta – pronunciata dalla Suprema Corte in tema diClassification Clause applicata al trasporto marittimo di merci, affronta e risolve le problematiche attinenti alla clausola di classificazione, già perspicuamente analizzata dal Tribunale [1] e dalla Corte d’Appello di Milano le cui pronunce sono state confermate. Al vaglio dei giudicanti sono stati sottoposti i temi attinenti: all’assicurazione marittima delle merci in abbonamento [2], alla legge applicabile, al concetto di warranty in rapporto alla delimitazione del rischio assicurato, ai criteri di interpretazione dei clausolari inglesi abitualmente richiamati nelle polizze di assicurazione marittima emesse in Italia, all’irrilevanza del profilo causale del danno (una volta assodata l’inosservanza della warranty ostativa alla sua risarcibilità), all’incidenza e alla distribuzione degli oneri probatori tra contraente-assicurato e assicuratore. Il contratto di assicurazione del carico di tubi imbarcati sulla m/n “Medtrader” era stato stipulato su formulario PIAMT (Polizza Italiana Assicurazioni Merci Trasportate ed. 1983) assoggettato alla legge italiana richiamata nel predetto clausolario, integrato dalla Institute Classification Clause 1.1.2001, richiedente per il trasporto l’utilizzazione di “qualifying vessels ... mechanically self-propelled ... of steel construction classed with a Classification Society” appartenente all’IACS (International Association of Classification Societies) che annovera le società di classificazione più prestigiose del mondo [3]. Nelle polizze di assicurazione merci in abbonamento all’ampia libertà consentita al contraente nella scelta delle modalità esecutive del tra­sporto marittimo, fa da contrappeso – in presenza della Classification Clause – l’ob­bligo di prescegliere una nave “qualificata” e cioè classificata da un registro aderente all’IACS e riconosciuta (documentalmente) idonea al compimento del viaggio programmato e dotata dei prescritti requisiti di sicurezza; alla loro osservanza sovraintendono gli istituti di classifica attraverso le prescritte visite periodiche, continuative od occasionali, e le autorità marittime; queste ultime sono dotate di poteri ispettivi e disciplinari, minuziosamente disciplinati dalla legge e dai regolamenti (artt. 164 ss. cod. nav.) che, oltre a deferire al Comandante del Porto le ordinarie verifiche ed ispezioni (art. 180), gli consentono di non rilasciare le spedizioni “qualora risulti che l’armatore o il comandante della nave non ha adempiuto agli obblighi imposti dalle norme di polizia, da quelle per la sicurezza della navigazione, nonché agli obblighi relativi [continua..]