Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
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Corte di Giustizia dell´Unione Europea (Sezione VI) – 20 giugno 2019 in causa C-100/18 – Línea Directa Aseguradora SA c. Segurcaixa, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros. (di Marco Rossetti)


Ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Direttiva 2009/103, deve ritenersi “causato dalla circolazione” il danno provocato dall’incendio di un veicolo, sprigionatosi dal mezzo mentre questo era in sosta all’interno di un garage privato. Ai crediti risarcitori scaturiti da tale danno, pertanto, si applicheranno le norme sull’assicura­zione obbligatoria della responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli (1).

(1) La sentenza conferma il trend ormai consolidato della giurisprudenza comunitaria, intesa ad equiparare, ai fini dell’obbligo di assicurazione della r.c.a., le nozioni di “circolazione” e quella di “uso” del veicolo (sempre che, beninteso, si tratti di uso conforme alla sua destinazione).

In tal senso si veda da ultimo Corte giust. 20 dicembre 2017, Núñez Torreiro, in causa C‑334/16, §§ 25 e 26.

Per l’affermazione dell’applicabilità della disciplina sull’assicurazione obbligatoria anche in caso di danni causati da un veicolo fermo, si veda Corte giust. 15 novembre 2018, Baltic Insurance Company, in causa C‑648/17, § 38.

La sentenza in rassegna, poi, rompe gli indugi sul delicato tema della limitazione dell’obbligo di assicurazione in funzione dell’area dove il veicolo circoli, e proclama ore rotundo che “nessuna disposizione della direttiva 2009/103 limita l’esten­sione dell’obbligo di assicurazione e della tutela che tale obbligo intende garantire alle vittime di sinistri causati da autoveicoli, ai casi in cui tali veicoli siano utilizzati su determinati terreni o su determinate strade” (principio comunque già adombrato dalla citata sentenza Núñez Torreiro, ovvero Corte giust. 20 dicembre 2017).

 

La Corte ecc. (Omissis). FATTO E DIRITTO La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3 della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (GU 2009, L 263, pag. 11). Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone la Línea Directa Aseguradora SA (in prosieguo: la «Línea Directa») alla Segurcaixa, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros (in prosieguo: la «Segurcaixa»), e vertente sul rimborso dei risarcimenti che la Segurcaixa ha versato alla vittima di un incendio scaturito dal circuito elettrico di una vettura assicurata presso la Línea Directa. Contesto normativo Diritto dell’Unione L’articolo 1 della direttiva 2009/103 così dispone: «Ai sensi della presente direttiva, si intende per: 1) “veicolo” qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e che può essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato a una strada ferrata, nonché i rimorchi, anche non agganciati; (…)». L’articolo 3 di detta direttiva prevede quanto segue: «Ogni Stato membro adotta tutte le misure appropriate, fatta salva l’appli­cazione dell’articolo 5, affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un’assi­curazione. I danni coperti e le modalità dell’assicurazione sono determinati nell’ambito delle misure di cui al primo comma. Ogni Stato membro adotta tutte le misure appropriate affinché il contratto d’as­sicurazione copra anche: a) i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo la legislazione in vigore in questi Stati, b) i danni di cui possono essere vittime i cittadini degli Stati membri nel percorso che collega direttamente due territori in cui si applica il trattato allorché non esista alcun ufficio nazionale di assicurazione per il territorio percorso; in tal caso, i danni sono indennizzati nei limiti previsti dalla legislazione nazionale sull’assicurazione obbligatoria vigente nello Stato membro nel cui territorio il veicolo staziona abitualmente. L’assicurazione di cui al primo comma copre obbligatoriamente i danni alle cose e i danni alle persone». L’articolo 5 della direttiva in parola ha il seguente tenore: «1. Ogni Stato membro può derogare alle disposizioni dell’articolo 3 per quanto concerne talune persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, il cui elenco è determinato da tale Stato e notificato agli altri Stati membri e [continua..]