Sebbene il regolamento “Roma II”, in materia di legge applicabile alle obbligazioni contrattuali non contenga la definizione di “norme di applicazione necessaria”, per esigenze di coerenza deve ritenersi valida anche nel campo delle obbligazioni extracontrattuali la definizione di “norme di applicazione necessaria” contenuta nel Regolamento “Roma I”, relativo alle obbligazioni contrattuali. Pertanto anche quando si tratti di stabilire la legge applicabile alle obbligazioni scaturenti da fatto illecito, norme di applicazione necessaria possono essere soltanto quelle il cui rispetto è ritenuto cruciale dallo Stato per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua organizzazione politica, sociale od economica (1).
L’art. 16 del Regolamento Roma II dev’essere interpretato nel senso che una disposizione nazionale la quale fissi il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito non può essere qualificata come norma di applicazione necessaria ai sensi di detto articolo, a meno che il giudice adito constati, sulla scorta di un’analisi circostanziata del tenore letterale, dell’impianto sistematico, delle finalità nonché del contesto di adozione di detta disposizione, che essa riveste un’importanza tale nell’ordinamento giuridico nazionale da giustificare che ci si discosti dalla legge applicabile, quale designata a norma dell’articolo 4 di detto regolamento (2).
La direttiva 2009/103, là dove (art. 28) consente agli Stati membri di dettare regole più favorevoli per la vittima rispetto a quelle contenuta nella Direttiva stessa, non consente di derogare alle norme che disciplinano l’individuazione della legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali contenute nel Regolamento “Roma II”. Pertanto il suddetto art. 28 non consente di derogare alla legge applicabile in base al regolamento “Roma II” per il solo fatto che la legge nazionale della vittima preveda un termine di prescrizione del diritto al risarcimento più breve, rispetto a quello previsto dalla legge applicabile in base al regolamento “Roma II” (3).
(1) Il principio di cui alla massima riveste grande importanza pratica, ed è destinata a riverberare effetti anche al di fuori dell’àmbito della circolazione stradale. Essa infatti afferma un principio di portata generale in tema di individuazione della legge applicabile, stabilendo che le norme “di applicazione necessaria” (le quali, come noto, sono le sole norme nazionali che prevalgono sui criteri di collegamento alla legge straniera stabiliti dal diritto comunitario e dal diritto internazionale privato) sono solo quelle definite dall’art. 9, comma 1, del Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (c.d. “Roma I”), e cioè “disposizioni il cui rispetto è ritenuto cruciale da un paese per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l’applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel loro campo d’applicazione, qualunque sia la legge applicabile al contratto secondo il presente regolamento”. Tale definizione, dettata per le obbligazioni contrattuali, s’applicherà dunque in virtù della sentenza qui in rassegna anche a quelle extracontrattuali, disciplinate, quanto alla legge applicabile, dal Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (c.d. “Roma II”).
Sulla necessità che il concetto di “norme di applicazione necessaria” sia interpretato in modo restrittivo, vedasi Corte giust. 17 ottobre 2013, Unamar, in causa C‑184/12, § 49-50.
(2-3) La sentenza sembra destinata a produrre rilevanti effetti pratici in materia di sinistri transfrontalieri. Essa infatti fissa tre princìpi molto importanti:
a) le norme sulla prescrizione non sono norme di applicazione necessaria, e quindi non derogano al criterio della lex luci commissi delicti, in tema di individuazione della legge applicabile al credito risarcitorio scaturente da un sinistro avvenuto all’estero;
b) le norme comunitarie sull’assicurazione obbligatoria r.c.a. (Direttiva 2009/103), e le relative misure nazionali di attuazione, si applicano solo dopo che, applicando i criteri dettati dal Regolamento 864/07 (Roma II), si sia individuata la legge applicabile;
c) di conseguenza l’art. 28 della Direttiva 2009/103, in tema di assicurazione r.c.a., che fa salve le leggi nazionali più favorevoli alla vittima, non è una norma di diritto internazionale privato, e non può derogare alle regole dettate dal Regolamento “Roma II” circa l’individuazione della legge applicabile.
Sulla estraneità della materia del diritto internazionale privato alle finalità della Direttiva 2009/103, in tema di r.c.a., si veda Corte giust. 21 gennaio 2016, ERGO Insurance, in cause C‑359/14 e C‑475/14, § 40.