(Grande Sezione) – 7 agosto 2018 – in causa C-122/17 – Pres. Lenaerts, Rel. Arabadjiev – Smith c. Meade.
Se uno Stato membro non dà attuazione ad una direttiva comunitaria in materia di assicurazione della r.c.a., la norma interna o la clausola in contrasto con la direttiva comunitaria non può essere disapplicata dal giudice nazionale, dal momento che la disapplicazione della norma interna in contrasto con quella comunitaria è consentita solo nei confronti dello Stato o delle pubbliche amministrazioni, e non nelle liti tra soggetti privati. In tale ipotesi, pertanto, il giudice nazionale dovrà in primo luogo cercare un’interpretazione del diritto interno conforme a quello comunitario; ove ciò non sia possibile, la disapplicazione del diritto interno deve escludersi, altrimenti si attribuirebbe alla direttiva un’efficacia verticale che non può avere. Resta tuttavia ferma, in tal caso, la responsabilità dello Stato membro nei confronti dei privati, per il danno ad essi derivato dalla mancata attuazione della direttiva (1).
(1) La decisione, anche se trae spunto da una controversia in materia di assicurazione r.c.a., ha un’importanza che trascende il caso specifico, in quanto “fa il punto” – non senza qualche incertezza – sul delicato problema della disapplicazione del diritto interno da parte del giudice nazionale, quando esso sia in contrasto col diritto comunitario. Tale disapplicazione sarà dunque consentita:
(a) sempre e comunque, quando il diritto nazionale contrasti con un Regolamento;
(b) in caso di contrasto con una direttiva comunitaria, invece, la disapplicazione sarà consentita quando ricorra almeno una delle seguenti ipotesi:
(b') nelle controversie tra i privati e lo Stato o una pubblica amministrazione, oppure tra un privato ed un altro privato concessionario di funzioni pubbliche;
(b'') quando il diritto attribuito dalla Direttiva ai singoli sia meramente duplicativo di diritti già desumibili da altre norme o princìpi generali dell’ordinamento comunitario, aventi efficacia “verticale”, e cioè vincolanti non solo per gli Stati membri, ma anche tra i singoli;
(b''') quando il rispetto della Direttiva costituisca una tappa del processo di formazione della norma interna, che ne risulti perciò viziata.
Al di fuori di queste ipotesi, al giudice nazionale a fronte di una norma interna contrastante con una norma dettata da una direttiva comunitaria resta la sola strada dell’interpretazione conforme al diritto comunitario. Ed ove questa strada non sia percorribile, perché la norma interna sia talmente chiara da non lasciare adito a dubbi, dovrà dunque prevalere la norma nazionale su quella comunitaria.
Sul piano più strettamente assicurativo, il meccanismo appena descritto dovrebbe valere anche per le clausole contrattuali: dunque una clausola [continua..]