Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
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Corte di Giustizia UE 21 gennaio 2016, causa C-521/14 (di Marco Rossetti)


(Sez. IV) – 21 gennaio 2016, in causa C‑521/14 – SOVAG c. If Vahinkovakuutusyhtiö Oy.

L’art. 6, punto 2, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che il suo ambito di applicazione si estende all’azione di surrogazione proposta in via autonoma da un assicuratore, nei confronti di soggetto già convenuto in un distinto e separato giudizio dalla vittima del fatto illecito che ha dato origine alla prestazione assicurativa, a condizione che l’azione dell’assicuratore non abbia il solo scopo di distogliere detto convenuto dal suo giudice naturale (1).

 

(1) La lite che aveva dato origine alla rimessione della questione, da parte della Corte Suprema finlandese, alla Corte di Giustizia coinvolgeva tre soggetti: la vittima di un sinistro stradale, che aveva convenuto in giudizio l’assicuratore del responsabile, e l’assicuratore sociale, che dopo avere indennizzato la vittima aveva anch’egli convenuto in giudizio l’assicuratore del responsabile, chiedendo la rifusione delle somme versate all’assistito.

I due giudizi (quello proposto dalla vittima e quello proposto dall’assicuratore so­ciale) avevano dunque identico convenuto, ma erano stati proposti separatamente di­nanzi al giudice finlandese, sebbene il sinistro fosse avvenuto in Germania.

Ora, mentre è pacifico che il reg. n. 44/2001 accorda alla vittima d’un sinistro stradale la facoltà di convenire l’assicuratore del responsabile dinanzi al giudice del luogo di propria residenza (si veda, in tal senso, Corte Giust. Comunità europee 13 dicembre 2007, in causa C-463/06, in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 2008, 575), una previsione analoga apparentemente non sussisteva con riferimento alla domanda di surrogazione dell’assicuratore sociale, proposta nei confronti dell’assicuratore del responsabile.

Tale lacuna viene ora colmata dalla sentenza qui in rassegna, la quale di fatto esten­de il principio di “attrattività” della giurisdizione sulla domanda accessoria a quella sulla domanda principale, anche con riferimento alla suddetta domanda di surrogazione: sempre che, beninteso, penda una lite sulla domanda di risarcimento tra vittima e assicuratore del responsabile.

Si ricordi che il reg. n. 44/2001 è stato abrogato dal reg. (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, in vigore dal 10 gennaio 2015. Tuttavia ciò non toglie alcuna rilevanza alla decisione qui in rassegna, in quanto l’art. 6 del reg. n. 44/2001 è integralmente rifluito nell’art. 8 del reg. n. 1215/12.

 

La Corte (Omissis).