Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
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Corte di Giustizia UE 21 gennaio 2016, cause C-359/14, C-475/14 (di Marco Rossetti)


(Sez. IV) – 21 gennaio 2016, nelle cause riunite C-359/14 e C-475/14 – ERGO Insurance contro If P&C Insurance.

 

I regolamenti (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), e (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II), devono essere interpretati nel senso che la legge applicabile a un’azione di regresso dell’assicuratore di una motrice, che ha indennizzato le vittime di un incidente causato dal conducente di detta motrice, nei confronti dell’assicuratore del rimorchio trainato al momento di tale incidente, è determinata ai sensi dell’art. 7 del regolamento n. 593/2008 qualora le regole sulla responsabilità per fatto illecito applicabili a tale incidente in forza degli artt. 4 e seguenti del regolamento n. 864/2007 prevedano una ripartizione dell’obbligo di risarcimento del danno (1).

 

(1) Con la sentenza che precede la Corte di Lussemburgo affronta il problema della legge applicabile alla domanda di regresso, proposta da un assicuratore della r.c.a. nei confronti di altro assicuratore del medesimo responsabile, quando il contratto sia stato stipulato in uno Stato membro diverso da quello dove si è verificato il sinistro.

Questione che – per quanto si sta per dire – la Corte di Lussemburgo ha risolto stabilendo che mentre alla domanda di risarcimento dei danni causati da un sinistro stradale, proposta dalla vittima nei confronti dell’assicuratore del responsabile, è sempre applicabile la lex loci, ai sensi del regolamento “Roma I” sulla responsabilità extracontrattuale (reg. n. 864/2007), la legge applicabile alla domanda di regresso tra più assicuratori solidalmente responsabili va individuata in base ai princìpi dettati dal Regolamento “Roma II”, sulle obbligazioni contrattuali (reg. n. 593/2008).

Si tratta di una sentenza che lascia francamente basiti per la superficialità, il pressappochismo e la confusione cui la Corte di Lussemburgo si lascia andare, confondendo i concetti di coassicurazione, assicurazione plurima, “assicurato” e “danneggiato”.

Dallo svolgimento del processo apprendiamo che un sinistro stradale era stato causato da un autoarticolato, e che l’assicuratore della r.c.a. del proprietario della motrice, dopo avere indennizzato le vittime (che erano ovviamente terze persone rispetto all’assicurato), aveva domandato all’assicuratore del rimorchio la rifusione della metà dell’indennizzo pagato.

Tuttavia, poiché l’assicuratore del rimorchio era lituano, mentre il sinistro era avvenuto in Germania, sorse il problema di stabilire se alla domanda (definita dalla Corte lussemburghese, genericamente, “di regresso”) dovesse applicarsi il diritto tedesco o quello lituano.

Ma poiché l’Unione Europea ha emanato due regolamenti per disciplinare i conflitti di legge: l’uno sulle obbligazioni contrattuali (“Roma I”), l’altro sulle obbligazioni extracontrattuali (“Roma II”), occorreva innanzitutto qualificare come contrattuale o extracontrattuale la domanda proposta dall’assicuratore solvens nei confronti dell’altro assicuratore.

Una domanda di questo tipo, per il nostro diritto civile, potrebbe in teoria essere formulata sulla base di due presupposti alternativi.

L’assicuratore che ha indennizzato la vittima potrebbe, innanzitutto, sostenere che se motrice e rimorchio appartenevano al medesimo soggetto, ma erano assicurati da assicuratori diversi, si verte in una ipotesi di assicurazione multipla, con conseguente possibilità di regresso ex art. 1910 c.c. E questo diritto di credito scaturisce dal contratto di assicurazione.

Se, invece, il proprietario della motrice e quello del rimorchio sono diversi, l’as­sicuratore che ha risarcito il danno per intero potrebbe farsi cedere dal proprio assicurato il diritto di regresso a lui spettante, ex art. 2055 c.c., nei confronti del corresponsabile: e questa sarebbe una obbligazione non più contrattuale, ma extracontrattuale.

In terzo luogo, l’assicuratore che ha risarcito il danno per intero potrebbe farsi cedere (non dal proprio assicurato, ma) dalla vittima del sinistro il diritto a questa spettante nei confronti del corresponsabile: e questa sarebbe una surrogazione, per effetto della quale l’assicuratore solvens acquista la medesima obbligazione risarcitoria (ovviamente extracontrattuale che sorgeva in capo alla vittima).

La sentenza qui in rassegna, tuttavia, non solo trascura completamente il problema delle differenti cause di acquisto del titolo alla rivalsa da parte dell’assicura­tore, ma anzi compie due affermazioni assolutamente non condivisibili.

La prima (contenuta nel § 54) è quella secondo cui “l’obbligo di un assicuratore [della r.c.a.] di indennizzare il danno provocato a una vittima non deriva dal danno causato a quest’ultima, ma dal contratto che lo vincola all’assicurato responsabile”. Questa affermazione trascura almeno mezzo secolo di elaborazioni dottrinarie e giu­risprudenziali sulla natura dell’assicurazione r.c.a. È infatti pacifico, non solo per il diritto italiano, ma per la dottrina unanime anche straniera, che l’obbligo dell’assi­curatore della r.c.a. di indennizzare la vittima non scaturisce dal contratto, ma dalla legge. E non potrebbe scaturire dal contratto, per la semplice ragione che la vittima non è parte di quel contratto, né ne è il beneficiario in senso assicurativo: il rischio formalmente coperto dal contratto infatti non è la copertura dei danni patiti dalla vittima, ma la copertura delle perdite patrimoniali patite dall’assicurato, come in tutti i contratti di assicurazione della r.c.a.

La seconda non condivisibile affermazione contenuta nella sentenza qui in rassegna è contenuta nel § 58. Vi si afferma che, dal momento che l’obbligo dell’assi­curatore r.c.a. di tenere indenne l’assicurato scaturisce dal contratto di assicurazione, “le condizioni alle quali l’assicuratore può esercitare i diritti vantati dalla vittima dell’incidente nei confronti dei soggetti che ne sono responsabili” hanno natura contrattuale, e la legge che le disciplina andrà individuata in base al Regolamento “Roma I”. Qui l’errore è duplice: da un lato, infatti, non vi è nessuna consequenzialità tra premessa e conseguenza: l’obbligo dell’assicuratore di tenere indenne l’assicurato scaturisce sì dal contratto, ma quest’obbligo non ha nulla a che vedere con la pretesa surrogatoria dell’assicuratore, che per effetto del pagamento abbia acquisito i diritti spettanti alla vittima (non all’assicurato) verso il terzo responsabile. Dall’altro lato, l’assicuratore che paga la vittima ed acquista per surrogazione il diritto di questa, diventa titolare del medesimo diritto spettante alla vittima stessa verso i corresponsabili: e poiché tale diritto è indiscutibilmente di natura extracontrattuale, tale sarà anche il credito di surrogazione dell’assicuratore, e dovrebbe essere disciplinato dal Regolamento “Roma II”, non “Roma I”.

Per effetto della poco meditata decisione qui in rassegna, invece, la Corte di Lussemburgo ha prodotto il seguente poco invidiabile risultato: che nel caso di sinistri c.d. transfrontalieri, la domanda di risarcimento sarà soggetta alla legge del luogo del sinistro, e l’azione di surrogazione potrebbe essere soggetta ad una legge diversa.

 

La Corte (Omissis).