Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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Corte di Giustizia dell´Unione Europea (Sez. IV) – 31 maggio 2018, in causa C‑542/16 – Pres. von Danwitz, Rel. Vajda – Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (avv. Sjödin ed altri) c. Dödsboet efter Ingvar Mattsson ed altri. (di Marco Rossetti, Consigliere della Corte Suprema di Cassazione.)


L’atto di “intermediazione assicurativa” è quello che appaia oggettivamente tale, a prescindere dalle intenzioni che abbia chi lo compia. Ne consegue che l’assicurato­re della responsabilità civile dell’intermediario assicurativo è obbligato a risarcire i danni causati dall’intermediario ai clienti, a nulla rilevando che questi, al momento in cui riscosse i premi, avesse intenzione di appropriarsene, e non già di destinarli alla stipula d’un contratto di assicurazione (1).

Le consulenze fornite da un intermediario assicurativo e relative agli strumenti finanziari nei quali verrà investito il premio versato dall’assicurato, nell’ambito d’una operazione di capitalizzazione, sono soggette alle regole dettate dal diritto comunitario in tema di intermediazione assicurativa (Direttiva 2002/92/CE, nella specie applicabile ratione temporis), e non a quelle in tema di intermediazione finanziaria (nella specie, Direttiva 2004/39/CE, c.d. “MiFiD”) (2).

(1) La sentenza in parte ribadisce princìpi consolidati in tema di intermediazione assicurativa: in particolare, quello secondo cui per l’ordinamento comunitario costituisce “intermediazione” il compimento di uno qualsiasi degli atti previsti dalla direttiva 2002/92/CE. Altre affermazioni, per contro, sono strettamente connesse al diritto dell’ordinamento svedese (il giudice rimettente era la Corte Suprema svedese), ed appaiono perciò difficilmente compatibili con l’ordinamento italiano.

Apprendiamo infatti dalla motivazione della sentenza che il giudizio a quo era stato introdotto da alcuni assicurati (truffati da un intermediario che aveva riscosso i premi per poi distrarli in proprio favore) nei confronti dell’assicuratore della responsabilità civile dell’intermediario, ed apprendiamo altresì che per l’art. 5, comma 7, della legge svedese sull’intermediazione assicurativa l’intermediario è tenuto a risarcire i danni dolosi o colposi causati all’assicurato. Ma se l’intermediario avesse causato un danno con dolo, tale forma di responsabilità per la nostra legge non potrebbe essere coperta da assicurazione (art. 1900 c.c.), e l’assicuratore della r.c. dell’intermediario non potrebbe comunque essere chiamato a risponderne, quan­d’anche esistesse un’azione diretta della vittima: non perché l’atto di mediazione “simulato” sfugga alla copertura assicurativa, ma perché vi sfugge l’atto doloso.

 

(2) La massima risolve un annoso problema, che si è presentato non solo a livello comunitario, ma anche negli ordinamenti dei singoli Stati membri: ovvero il problema della individuazione del confine tra prodotti finanziari e prodotti assicurativi-finanziari, e di conseguenza del confine tra intermediazione assicurativa e finanziaria.

In dottrina, la maggior parte degli autori che si sono occupati del problema ritiene che le norme del testo unico sull’intermediazione finanziaria (d.lgs. n. 58/1998) non si applicano ad agenti assicurativi e broker, la cui attività resta soggetta agli artt. 120 e 183 cod. ass., concernente i doveri di informazione e trasparenza, ed ai regolamenti ISVAP n. 35/2010 (sui doveri di informazione) e n. 32/2009, concernente i prodotti misti assicurativi-finanziari (M. D’Ostuni, Sottoscrizione e collocamento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazioni, in L. Zitiello (a cura di), La MiFID in Italia, II ed., Torino, 2009, 669 ss.). Altri autori, tuttavia, non hanno mancato di segnalare come il coordinamento tra il d.lgs. n. 58/1998 ed il codice delle assicurazioni resti spesso problematico (G. Volpe Putzolu, La distribuzione di prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione, in questa Rivista, 2007, I, 179; C. Carlevale, I prodotti finanziari assicurativi, ivi, 2007, I, 651).

La Corte ecc. (Omissis).   FATTO E DIRITTO   La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sul­l’intermediazione assicurativa (GU 2003, L 9, p. 3). Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che raggruppa due procedimenti che oppongono, da un lato, la Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (in prosieguo: la «Länsförsäkringar») alla Dödsboet efter Ingvar Mattsson (successione di Ingvar Mattsson) e, dall’altro, il sig. Jan-Erik Strobel e a., la sig.ra Lisa Bergstöm e a., la sig.ra Ann-Christin Jönsson e a. nonché il sig. M. Daniel Röme e a. (in prosieguo, congiuntamente: «Strobel e a.») alla Länsförsäkringar in merito alla perdita di somme investite in prodotti nell’ambito di assicurazioni sulla vita di capitalizzazione sottoscritte presso società di intermediazione assicurativa che, a loro volta, avevano sottoscritto un’assicurazione per responsabilità civile presso la Länsförsäkringar.   Contesto normativo Il diritto dell’Unione La direttiva 2002/92   I considerando 8, 9 e 17 della direttiva 2002/92 sono così redatti:   «(8) Il coordinamento delle disposizioni nazionali relative ai requisiti professionali ed alla registrazione dei soggetti che iniziano o svolgono l’attività di intermediazione assicurativa può quindi concorrere sia alla piena realizzazione del mercato unico dei servizi finanziari, sia ad una maggiore tutela dei consumatori in questo settore.   (9) I prodotti assicurativi possono essere distribuiti da distinte categorie di soggetti o enti, quali agenti, mediatori ed operatori di “bancassicurazione”. La parità di trattamento tra gli operatori e la tutela dei consumatori esigono che la presente direttiva si applichi a ciascuna di queste categorie.   (...)   (17) La cooperazione e lo scambio di informazioni tra autorità competenti costituiscono strumenti indispensabili per tutelare i consumatori e garantire lo svolgimento corretto dell’attività assicurativa e riassicurativa nel mercato unico».   L’art. 1 di tale direttiva, intitolato «Ambito di applicazione», al par. 1 così prevede:   «La presente direttiva detta disposizioni per l’assunzione e l’esercizio delle attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa da parte di persone fisiche o giuridiche stabilite in uno Stato membro o che desiderano stabilirvisi».   L’art. 2 della suddetta direttiva, intitolato «Definizioni», dispone quanto segue: «Ai fini della presente direttiva si intende [continua..]
Fascicolo 2 - 2019