L’ordinanza in epigrafe ha rimesso al primo presidente della Corte, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione se nella liquidazione del danno da fatto illecito debba tenersi conto, in detrazione, del vantaggio (nella specie indennizzo assicurativo) che la vittima abbia comunque ottenuto in conseguenza di quel fatto.
Articoli Correlati: compensatio lucri cum damno - art. 1223 c.c., art. 1916 c.c.
- NOTE
Nel caso in esame si trattava del danno subìto dalle Aerolinee ItaviaS.p.A.a seguito della sciagura aerea verificatasi nel cielo di Ustica il 27 giugno 1980. La Corte d’appello di Roma, con sentenza definitiva, aveva condannato i Ministeri competenti al risarcimento del danno subìto dall’Itavia, ma, nello stesso tempo, aveva negatoa quest’ultimail risarcimento per la perdita dell’aereo, perché la società aveva incassato un indennizzo assicurativo che copriva sia il danno subìto, sia il danno conseguente alla revoca delle concessioni di volo. Nella prima parte dell’ordinanza la Corte si sofferma sul problema del principio della compensatio lucri cum damno in generale, con una analisi accurata e veramente pregevole, indicando il principio considerato nell’art. 1223 c.c., come regola per l’accertamento dell’esistenza e dell’entità del danno risarcibile, in quanto questa norma dispone che il risarcimento deve includere solo la perdita subìta ed il mancato guadagno. Al problema specifico della cumulabilità dell’indennità assicurativa con il risarcimento del responsabile del danno è dedicata l’ultima parte dell’ordinanza. In via preliminare va rilevato che l’assicurazione è un contratto nel quale il corrispettivo della garanzia dell’assicuratore (il premio) si differenzia nettamente dal corrispettivo degli altri contratti a titolo oneroso regolati dal codice civile, perché, nella sua accezione tecnica, è un corrispettivo calcolato sulla base di elementi probabilistici in relazione ad una massa di rischi omogenei; in altri termini, si tratta di un corrispettivo determinato con riferimento a tutti i rischi dello stesso tipo assunti dall’assicuratore, non in funzione del rischio assunto con il singolo contratto. Una regola che è confermata dalle norme del codice civile, fra le quali mi limito a ricordare il diritto dell’assicuratore di trattenere i premi pagati anche in caso di annullamento del contratto (art. 1892 c.c.), l’indivisibilità del premio e il suo pagamento anticipato. Questa peculiarità del corrispettivo dovuto all’assicuratore potrebbe presentare qualche problema se, nel caso del cumulo dell’indennizzo e del risarcimento del terzo, si dovesse applicare [continua ..]