Il presente saggio illustra le principali novità in tema di presidi per una governance proporzionata nelle imprese e nei gruppi assicurativi, secondo la disciplina dettata dal Regolamento IVASS n. 38/2018 e dalla Lettera al mercato del 5 luglio 2018, emanati in attuazione della direttiva Solvency II.
L’elaborato, tenuto conto degli interventi posti in essere nel comparto finanziario a seguito della crisi del 2007-2009, si propone di ricostruire i fondamenti internazionali ed europei che hanno ispirato l’approccio regolamentare nazionale: sono trattate, in particolare, le possibili opzioni in tema di assetto del consiglio di amministrazione, organizzazione ed esternalizzazione delle keyfunctions e struttura del sistema retributivo nei diversi regimi di governance rafforzata, ordinaria e semplificata, con specifica attenzione alle semplificazioni ammissibili nel gruppo. Lo scritto rappresenta pertanto un’utile guida per gli operatori di settore nell’applicazione delle nuove regole.
Nel contesto degli orientamenti adottati di recente in ambito europeo da altri Stati membri e di una crescente attenzione verso il tema della proporzionalità nella governance da parte dei principali stakeholders nazionali ed europei, la disciplina dell’IVASS può quindi rappresentare anche in ambito sovranazionale un valido punto di riferimento per l’articolazione del principio nel settore assicurativo.
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1. Introduzione - 2. I principali interventi normativi in tema di governance nel settore finanziario - 3. L’articolazione del governo societario delle imprese assicurative secondo il principio di proporzionalità - 4. Applicazioni proporzionate nel consiglio di amministrazione: amministratori indipendenti, comitati e ruolo del Presidente - 5. Le funzioni fondamentali: assetto organizzativo, presìdi e soluzioni di proporzionalità - 6. Il nuovo sistema di remunerazione tra vincoli regolamentari e aspettative di vigilanza (cenni) - 7. Considerazioni conclusive - NOTE
L’articolo illustra la declinazione della proporzionalità nella disciplina sulla governance assicurativa emanata dall’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) con Regolamento 3 luglio 2018, n. 38 e Lettera al mercato del 5 luglio 2018. L’impianto normativo che ne deriva si compone di regole generali dettate dal Regolamento e indicazioni, contenute nella Lettera, sul concreto assetto organizzativo che le imprese dovrebbero adottare in base all’autovalutazione del proprio profilo di rischio. L’intervento dell’Istituto, volto anche ad implementare Linee Guida emanate dall’Autorità Europea Assicurativa (EIOPA), si pone l’obiettivo di esplicitare il principio di proporzionalità che, immanente nel diritto europeo, permea la direttiva 2009/138/CE (c.d. Solvency II), come recepita nel Codice delle Assicurazioni Private (cod. ass.). L’ottica proporzionale contraddistingue, infatti, in modo rilevante l’assetto di governance, che rappresenta il secondo dei tre pilastri del framework Solvency II in cui la valutazione della solvibilità di un’impresa discende dalla combinazione di requisiti quantitativi (patrimoniali), qualitativi (governance) e di trasparenza (reporting al pubblico ed al supervisore). Il secondo pilastro ha assunto rilevanza in considerazione dello stretto collegamento, evidenziato dalla crisi finanziaria del 2007-2009, tra carenze nella governance e un’eccessiva assunzione di rischi da parte dei managers. Tali evidenze hanno comportato il rafforzamento dei presidi di governo societario nelle previsioni europee e nazionali del settore finanziario, bancario ed assicurativo. Utilizzando come metodo di indagine il raffronto tra contesto nazionale ed europeo, il saggio si apre con una breve rassegna dei principali interventi normativi adottati in tema di governance nel settore finanziario, concentrandosi poi sull’approccio seguito dall’Autorità assicurativa nazionale (par. 2). La trattazione prosegue con la declinazione del principio di proporzionalità nelle previsioni della Lettera al mercato che prevede l’articolazione di un processo di autovalutazione e l’identificazione di tre possibili sistemi di governo, rafforzato, ordinario e semplificato (par. 3). Sono [continua ..]
La crisi finanziaria del 2007-2009 ha messo in discussione la validità dei sistemi di corporate governance delle banche americane ed europee, evidenziando lo stretto collegamento tra carenze nel governo societario e un’eccessiva assunzione di rischi dei managers sulla scia di quanto già rilevato dall’OCSE [1]. Per corporate governance si intende il modo in cui le imprese sono governate e controllate, quindi l’insieme dei rapporti tra management, organo amministrativo, azionisti e gli altri stakeholders, in sostanza i meccanismi attraverso i quali sono adottate le più importanti decisioni dell’impresa [2]. È per questo che un governo societario efficace può mitigare i rischi derivanti da un’influenza egemone dell’azionista di controllo, da commistioni di ruoli tra funzioni strategiche e management, da deficit di competenze, dalla mancanza di efficaci meccanismi di check and balance, da politiche di remunerazione volte a favorire la massimizzazione del profitto a breve termine. Quello che vale per la sana gestione di ogni impresa assume particolare rilievo per le imprese del settore finanziario. In tale ambito, il fine prudenziale dell’efficienza del sistema di gestione dei rischi rappresenta, accanto al rispetto delle regole di correttezza e trasparenza, l’obiettivo della regolamentazione e supervisione delle Autorità di settore. Ciò allo scopo di contemperare gli interessi degli azionisti con la tutela pubblica del risparmiatore, sia esso depositante, investitore o assicurato, sancita dall’art. 47 della Costituzione [3]. La crisi finanziaria ha comportato, nel settore finanziario, un capillare rafforzamento dei presidi normativi e dei poteri di supervisione in tema di requisiti patrimoniali, governance e politiche di remunerazione. Nel settore bancario, le indicazioni del Financial Stability Board (FSB) [4] e del Comitato di Basilea [5], sono sfociate nel pacchetto di interventi formato dalla direttiva 2013/36/UE (c.d. Capital Requirement Directive – CRDIV), recepita nel Testo Unico Bancario (TUB) e dal Regolamento 2013/575/UE (c.d. Capital Requirements Regulation – CRR) direttamente applicabile negli Stati membri [6]. Tali provvedimenti definiscono il single rulebook, una cornice normativa [continua ..]
Il principio di proporzionalità rappresenta uno dei cardini del diritto comunitario ed il principale parametro per valutare la legittimità degli atti europei, in termini di idoneità e necessità, rispetto al conseguimento degli obiettivi perseguiti dal Trattato sull’Unione Europea (TUE) [30]. Il principio, contenuto nell’art. 5 del TUE e declinato nel Protocollo sui princìpi di sussidiarietà e proporzionalità, permea ogni forma di azione europea, tra cui, rilevante ai fini del presente articolo, la funzione normativa. Questa deve, pertanto, esplicarsi in interventi idonei al perseguimento degli obiettivi (mediante l’individuazione del mezzo più conforme) e necessari (tramite la scelta dello strumento meno restrittivo degli interessi dei singoli ed in grado di bilanciare al meglio gli interessi privati con quelli pubblici) [31]. In linea con tale impostazione, il legislatore europeo ha calibrato gli obblighi e gli adempimenti in tema di governance e remunerazione del settore finanziario al profilo di rischio, alla propensione al rischio e alla strategia dell’ente di riferimento: ciò in considerazione delle dimensioni, dell’organizzazione interna nonché della natura, ampiezza e complessità delle attività dell’ente [32]. Anche l’impianto Solvency II prevede un’implementazione delle misure organizzative e prudenziali proporzionata al profilo di rischiosità dell’impresa, determinato dalla natura, portata e complessità dei rischi inerenti alle relative attività [33]. Conformemente a tali indicazioni, il Regolamento n. 38/2018 e la Lettera al mercato del 5 luglio 2018 hanno sviluppato le previsioni di principio introdotte nel Regolamento n. 20/2008 in seguito all’aggiornamento alle linee guida preparatorie, elaborando una concreta declinazione del principio di proporzionalità, con una espressa graduazione degli adempimenti in tema di assetti di governance. Dal momento che nel framework normativo europeo e nazionale mancano parametri su cui fondare l’applicazione del principio di proporzionalità, il relativo onere di implementazione è stato lasciato alle Autorità e alle imprese di assicurazione. A queste ultime [continua ..]
I consigli di amministrazione sono responsabili della gestione delle imprese e le loro decisioni maturano nell’ambito del sistema di corporate governance [42]. Per questo, la regolamentazione del sistema di governance, gestione dei rischi e controlli interni, unitamente alla disciplina dell’assetto organizzativo dell’impresa, concorre con i requisiti patrimoniali a garantire la sana e prudente gestione e l’operatività del regime di solvibilità dell’impresa [43]. Il sistema di governo societario assume piena dignità normativa, disciplinato dal nuovo art. 30 cod. ass., a differenza di quanto disposto in precedenza dalla disciplina primaria, che faceva riferimento al solo sistema di controllo interno. Si richiede ad ogni impresa di dotarsi di un efficace assetto che possa assicurare una trasparente struttura organizzativa, una chiara ripartizione di responsabilità tra organi e funzioni, un efficace sistema di trasmissione delle informazioni, l’istituzione delle quattro funzioni fondamentali e il possesso per titolari ed esponenti aziendali di adeguati requisiti di idoneità [44]. Si prevede, altresì, la definizione di politiche scritte volte a pianificare l’attività delle principali funzioni aziendali [45]. Il tutto nella rafforzata centralità dell’organo amministrativo quale ultimo responsabile del sistema di governance, in quanto parte integrante del processo decisionale (art. 29 bis cod. ass.). Oltre ad essere efficace, il sistema di governo societario deve essere adeguato e proporzionato al profilo di rischio dell’impresa (art. 4 del Regolamento): i relativi presidi devono coprire tutti i rischi attuali e prospettici, compresi quelli di natura ambientale e sociale [46]. Ciò al fine di garantire un’adeguata attenzione e consapevolezza dell’organo amministrativo sul governo responsabile ed orientare le imprese verso scelte dirette a creare valore nel medio-lungo termine [47]. La piena consapevolezza dell’organo amministrativo sulla totalità dei rischi inerenti all’attività dell’impresa si collega alla necessità di un adeguato bagaglio di competenze tecniche individuali e collettive da vagliare, in termini di proporzionalità, nell’ambito dell’autovalutazione annuale sulla dimensione, composizione ed [continua ..]
La disciplina delle funzioni fondamentali occupa nella direttiva Solvency II una posizione centrale tra gli elementi costitutivi necessari per un’adeguata strutturazione del sistema di governo societario, al fine di una conduzione sana e prudente dell’impresa e del gruppo [64] L’organizzazione aziendale di tali funzioni, presidio tecnico imprescindibile per l’adeguato controllo dei rischi anche in chiave prospettica, è rimessa alla responsabilità ultima dell’organo amministrativo, chiamato, altresì, ad approvare le policy aziendali in materia. Il cod. ass. ha recepito le previsioni europee per le imprese solo level negli articoli da 29 bis a 30 septies e la relativa disciplina attuativa è stata ulteriormente dettagliata nel Regolamento n. 38, in coerenza con quanto previsto nel Regolamento Delegato 2015/35 [65], in particolare agli articoli da 258 a 274. Come anticipato, gli Atti delegati richiedono all’impresa di dar conto della strutturazione del sistema di governance nell’ambito della Relazione pubblica sulla solvibilità e condizione finanziaria e nel Reporting al Supervisore, in modo da consentire al mercato e alle autorità di vigilanza di avere una buona comprensione del sistema di governo, anche in termini di adeguatezza rispetto alla strategia operativa e alle attività svolte. Si forniscono nel seguito cenni sulla razionalizzazione, operata con l’intervento regolamentare, della disciplina delle funzioni fondamentali del governo societario: queste sono costituite, in linea con le previsioni cod. ass., dalle tre funzioni di gestione dei rischi, verifica della conformità alle norme e revisione interna, per le quali le relative disposizioni di attuazione erano già contenute nel Regolamento n. 20/2008, e dalla funzione attuariale, cui si riferiva la Lettera al mercato del luglio 2015. La trattazione intende poi focalizzarsi sulla ricostruzione dell’applicazione del principio di proporzionalità per i profili di interesse. L’intervento regolatorio persegue l’obiettivo di una sistematizzazione della disciplina delle funzioni chiave, mediante la definizione di un impianto normativo unitario e compiuto suddiviso in una parte generale, comune a tutte le funzioni, e in sezioni specifiche, con [continua ..]
Il disallineamento tra il comparto bancario e assicurativo con riguardo al livello di dettaglio della regolamentazione europea e nazionale è evidente nella disciplina delle remunerazioni [79] e dei sistemi incentivanti. Per le banche si rinviene, infatti, una stringente regolamentazione armonizzata, dettata in ambito primario europeo dalla direttiva CRD IV (ed ancor prima dalla direttiva CRD III, 2010/76), dal Regolamento CRR e dalle corpose Linee guida EBA [80] – recepite nelle Disposizioni di vigilanza di Banca d’Italia, da ultimo aggiornate nel corso del 2018 [81]. In ambito assicurativo la direttiva Solvency II non contiene disposizioni specifiche in materia: sono dettate previsioni di principio nel Regolamento Delegato 2015/35 e nelle linee guida EIOPA, in particolare in materia di Comitato remunerazioni e politiche di remunerazione nell’ambito del gruppo. In particolare, l’art. 275 degli Atti delegati [82] che contiene, secondo un approccio principle based, le maggiori indicazioni in materia di remunerazione, articola e riprende i princìpi di base, a fondamento della costruzione di un sistema incentivante per le figure apicali ed il personale rilevante allineato agli interessi di lungo termine dell’impresa [83]. L’approccio del legislatore europeo per il comparto assicurativo appare, in ogni caso, poco prescrittivo e, come tale, potenzialmente foriero di interpretazioni difformi, nonché di difficoltà applicative da parte dei soggetti vigilati. Anche per i Supervisori nazionali può essere elevato il rischio di scarsa convergenza in termini di prassi di vigilanza a livello europeo. Come già anticipato, la regolamentazione europea in materia è intervenuta in esito alla crisi finanziaria del 2007, da cui è emerso che pratiche retributive inadeguate possono favorire comportamenti eccessivamente rischiosi, contribuendo a perdite significative [84]. Ciò, in quanto, le prassi retributive potrebbero, in assenza di un reale allineamento agli interessi di lungo termine dell’impresa, perseguire obiettivi opposti a quello di una sana e prudente gestione del rischio. L’impresa potrebbe, quindi, tendere a ricompensare profitti nel solo breve termine, incentivando il personale verso operazioni inaccettabilmente rischiose per il mero scopo di [continua ..]
L’approccio sul principio di proporzionalità contenuto nella Lettera al mercato del 5 luglio 2018, con la corrispondente definizione di modelli organizzativi associati ai diversi sistemi di governance, ha trovato conferma e seguito in ambito internazionale nella posizione rappresentata dallo EIOPA Insurance and Reinsurance Stakeholder Group (di seguito IRSG) [100]. Nell’ambito della valutazione che EIOPA sta conducendo in merito alla possibilità di una revisione delle Linee Guida in materia di governance, da porre in essere nel corso del 2019, l’Autorità ha chiesto a tale gruppo rappresentativo del mercato assicurativo un informal advice sull’intervento e sulle linee guida che dovrebbero essere oggetto di modifiche o eliminazione. L’IRSG, nel sostenere l’opportunità di una review degli Orientamenti secondo proporzionalità, per ridurre i costi di implementazione per le imprese di minori dimensioni e complessità, ha affermato l’“esportabilità” per i gruppi di un modello organizzativo (strutturato sui tre livelli di rafforzato, ordinario e semplificato) analogo a quello identificato da IVASS nella lettera al mercato in materia di governo societario. L’interesse di EIOPA per la declinazione del principio di proporzionalità in materia di governance si evince altresì dai risultati della recente pubblicazione del documento in materia di peer review sulla supervisione e valutazione delle Key function [101]. L’indagine europea, condotta in via comparativa con riferimento all’anno 2016, ha abbracciato trasversalmente gli ordinamenti dei diversi Stati membri [102]. La verifica ha evidenziato come, in assenza di specifiche indicazioni normative sul punto, siano state in ogni caso ricercate a livello nazionale soluzioni proporzionate e semplificate [103]. In tale documento sono identificate alcune best practices. Tra esse rileva l’adozione da parte delle Autorità nazionali di un approccio sistematico alla proporzionalità, anche mediante l’esplicitazione al mercato delle proprie attese di vigilanza, che si basi e tenga debitamente in considerazione la natura, portata e complessità dei rischi inerenti all’attività dell’impresa, inclusi gli aspetti [continua ..]