Con l’ordinanzan. 25099/2017 la Corte Suprema di Cassazione [1] partendo dall’assunto che “l’assicurazione contro gli infortuni sia riconducibile nella tipologia dell’assicurazione contro i danni”, ne deduce che, in tale fattispecie, “l’obbligo di pagare l’indennizzo , anche se esso sia stato predeterminatoin una somma fissa o in un valore a punto percentuale, assolvendo una funzione reintegratoria della perdita subìta del patrimonio dell’assicurato, ha natura di debito di valore, con la conseguenza che esso deve essere necessariamente rivalutato con riferimento al periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, pur se non vi sia inadempimento o ritardo colpevole dell’assicuratore…” [2].
L’ordinanzan. 25099/2017 della Corte Suprema di Cassazione [3] partendo dall’assunto che “l’assicurazione contro gli infortuni sia riconducibile nella tipologia dell’assicurazione contro i danni”, ne deduce che, in tale fattispecie, “ l’obbligo di pagare l’indennizzo, anche se esso sia stato predeterminatoin una somma fissa o in un valore a punto percentuale, assolvendo una funzione reintegratoria della perdita subìta del patrimonio dell’assicurato, ha natura di debito di valore, con la conseguenza che esso deve essere necessariamente rivalutato con riferimento al periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, pur se non vi sia inadempimento o ritardo colpevole dell’assicuratore…” [4].
Il tema della qualifica della polizza infortuni non è, come noto, dipoco conto, essendosi espressi, in materiadi qualificazione giuridica della polizza infortuni e delle sue conseguenze, autorevoliAutoriin dottrina emolte pronunce di diverso avviso in giurisprudenza, sin dalla entrata in vigore del vigentecodice civile, sussumendo la fattispecie ora tra le assicurazioni vita oppure tra le assicurazioni danni [5].
Innanzitutto vadetto che nella realtà pratica in relazione alle varie circostanze che incidonosul patrimonio delle personee sulla vita umanasono emersi, proprio da queste necessità della realtà esistenziale, diverse forme di assicurazione destinate a trasferire all’assicuratore i vari rischi connessi alle mutevoli contingenze del vivere; così come per il continuo sviluppo della vita sociale e delle sue relative mutazioni, emergerannonella vita associativa altri e diversi tipi di assicurazione che saranno, se non specificatamente e normativamente regolati, assoggettati a disciplina volontaria destinata a diventare uniforme.Da ciò la difficoltà del legislatorecodicistico, sin da allora, a disciplinare particolareggiatamente tutti i tipi di assicurazione e, quindi, la necessità/ambizionedi stabilire una disciplina generale idonea a ricomprendere, nei loro tratti comuni, sia i tipi esistenti sia i tipi futuri.
Infatti, a partiredalla norma generale (art. 1882 c.c.) –che fornisce la definizione del contratto di assicurazioneattraverso l’evidenziamento degli elementicomuni rilevati, mediante il procedimento di astrazione delle varie e mutevolirealtà concrete, distinguendo i generi fondamentaliin cui rientrano tutti i tipi di assicurazione esistenti e futuri –seguonouna serie di norme comunia tuttii tipi di assicurazionerientrantiin uno dei generi descritti dallo stesso art. 1882 c.c., salvo che si tratti di una norma che per la sua funzione sia applicabile soltanto ad una specie o ad alcune specie di assicurazione(Sez. I, Capo XX);nelle due Sezioni successivesono particolarmente disciplinate due specie di assicurazione: l’assicurazionecontro i danni [continua..]