(Sez. III) – 11 giugno 2014, n. 13233 – Pres. Segreto, Est. Rossetti, P.M. Basile
(conf.) – S. (avv. Truppa ed altri) c. Assitalia – Le Assicurazioni d’Italia S.p.A. e
altro (avv. Vincenti).
(Sentenza impugnata: App. Genova 8 giugno 2007)
L’assicurazione contro gli infortuni non mortali costituisce un’assicurazione contro i danni ed è soggetta al principio indennitario, in virtù del quale l’indennizzo non può mai eccedere il danno effettivamente patito. Ne consegue che il risarcimento dovuto alla vittima di lesioni personali deve essere diminuito dell’importo percepito a titolo di indennizzo da parte del proprio assicuratore privato contro gli infortuni (1).
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