Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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La legge peruviana sul contratto di assicurazione. Alcune riflessioni su problemi e tendenze del diritto delle assicurazioni globale (di Sara Landini )


Il presente saggio, movendo dall’analisi della recente legge peruviana sul contratto di assicurazione, mira ad evidenziare alcuni problemi (ritardi nei pagamenti degli assicuratori; condizioni di assicurabilità e obbligazioni accessorie per gli assicurati) e alcune tendenze (tutela del consumatore attraverso trasparenza e informativa, superamento degli steccati della disciplina di settore) di quello che potremmo definire un “diritto delle assicurazioni globale”.

  
SOMMARIO:

1. Premessa - 2. Il diritto del contratto di assicurazione in Perų e tendenze nel diritto delle assicurazioni globale - 3. Il diritto del contratto di assicurazione in Perų e problemi di diritto delle assicurazioni globale - 4. Alcune conclusioni - NOTE


1. Premessa

Questa conferenza è dedicata ai contratti commerciali del mercato globale e il contratto di assicurazione è un contratto commerciale in quanto l’im­presa di assicurazione, oltre che essere parte necessaria del contratto, penetra nella causa del contratto intesa come funzione economica e sociale in concre­to. Le prestazione del contratto di assicurazione, infatti, sono stabilite in funzione dell’equilibrio tra rischio e premio. In Italia prima del 1942, quando ave­vamo un codice civile separato dal codice commerciale, il contratto di assicurazione era disciplinato nel secondo [1]. Nel 1942 con la riunione dei due codici all’interno del codice civile abbiamo avuto una “privatizzazione del diritto commerciale” nel senso che il diritto commerciale è stato condizionato dalla teoria del diritto civile [2]. Adesso assistiamo ad una fase ulteriore di proliferazione di nuovi codici (codice del consumo, codice delle assicurazio­ni, codice dell’ambiente, ecc.) con una pericolosa settorializzazione. Dobbia­mo ricostruire il sistema all’interno di un quadro unitario di valori e di prin­cìpi [3]. Il contratto di assicurazione è poi un tipico contratto del commercio globale in quanto i suoi contenuti rappresentano la sedimentazione di prassi internazionali che hanno finito per avvicinare il diritto di differenti Paesi e di cui gli stessi legislatori nazionali sembrano tener conto. Da qui l’idea di un diritto delle assicurazioni globale.


2. Il diritto del contratto di assicurazione in Perų e tendenze nel diritto delle assicurazioni globale

Il testo della legge peruviana n. 29946/2012 sul contratto di assicurazione è rilevante dal punto di vista del sistema delle fonti del diritto. La legge qualifica le disposizioni come obbligatorie in favore dell’assicurato. L’art. 1 delle disposizioni generali prevede che la presente legge si applica a tutti i rami di assicurazione e ha carattere imperativo, salvo che non sia previsto diversamente. Comunque si considerano valide le convenzioni che siano più favorevoli per l’assicurato. Nel codice civile italiano una regola simile è contenuta nel­l’art. 1932 però in Italia solo alcune norme sono imperative. Questa centralità del comando imperativo della legge in Perù viene “stemperata” da alcune disposizioni successive che andremo a considerare. Secondo l’art. II delle disposizioni generali, il contratto di assicurazione in Perù è retto dai seguenti princìpi: 1. principio di massima buona fede. Il contratto di assicurazione è un contratto uberrimae fidei. Questo significa che si tratta di un contratto che si basa su una relazione fiduciaria tra l’assicurato e l’assicuratore. Questo signi­fica anche che, in termini di dichiarazioni precontratttuali, esiste la necessità che l’assicurato informi la compagnia di assicurazioni di tutte le circostanze che possono qualificare il rischio oggetto di copertura[4]; 2. principio indennitario. Precisa la norma che sia il contratto di assicurazione sulla vita sia quello contro i danni si caratterizzano per il trasferimento del rischio che si determini un evento futuro di danno con possibile perdita per gli assicurati. Si tratta di un assunto che poggia su una teoria che per un certo periodo ha avuto successo in passato quella della causa comune indennitaria del contratto di assicurazione[5]. Pare difficile individuare una comune funzione indennitaria che possa svalutare la funzione di investimento propria di tutti i contatti di assicurazione sulla vita tenuto conto, in particolare, delle dinamiche attuali di sviluppo di questo segmento del mercato assicurativo; 3. principio di mutualità tra gli assicurati. L’assicuratore ripartisce il rischio assicurato all’interno della comunità degli assicurati. La tecnica gestio­nale del rischio assicurativo che, come detto, penetra nella causa del contratto attraverso la determinazione delle prestazioni [continua ..]


3. Il diritto del contratto di assicurazione in Perų e problemi di diritto delle assicurazioni globale

Uno dei problemi sentiti in Italia e in altri Paesi di diritto civile europeo è la settorializzazione della disciplina del contratto di assicurazione divisa tra codice del consumo, codice delle assicurazioni e codice civile. La legge peruviana sul contratto di assicurazione ha il vantaggio di recuperare la unità del sistema incentrata sulla protezione della parte contraente più debole ovvero il contraente, assicurato e beneficiario anche se non è un consumatore ovvero non è una persona fisica che agisce per scopi non professionali. In Italia alcune regole sono contenute nel codice del consumo, come la disciplina della nullità delle clausole vessatorie, ma il contraente e/o l’assi­curato può essere anche un professionista. Da qui un problema di tutela del­l’assicurato professionista avvertito recentemente anche dalla Suprema Corte italiana [12]. Ricordiamo alcune regole della legge peruviana sul contratto di assicurazione. L’art. 28 disciplina regole redazionali prevedendo che alcune clausole debbano essere messe in evidenza nel testo del contratto. Si considerano come non scritte le clausole che prevedono la caducità dei diritti dell’assicurato, sospensioni o esclusioni di copertura contenute nelle condizioni generali o particolari predisposte. In caso poi di clausole di esclusione del rischio o clausole contenenti condizioni di assicurabilità, queste si devono porre in particolare evidenza nella parte frontale della polizza. Regole redazionali correlate ad obblighi di informativa e di documentazione in Italia sono contenute nel codice del contratto di assicurazione all’art. 182 ss. e nei regolamenti IVASS nn. 35/2010 e 5/2006. L’art. 31 disciplina le conseguenze di particolari pratiche commerciali scorrette come la presenza di difformità tra contenuto della polizza e promozione della stessa. Si prevede che in tal caso prevalgano le condizioni più fa­vorevoli per l’assicurato. L’art. 40 prevede la nullità delle clausole abusive in concordanza con quanto previsto dalla direttiva UE 93/13. Uno dei maggiori problemi in Italia riguarda il ritardo di pagamento da parte dell’assicuratore. In Perù esiste una regola interessante. L’art. 74 dispone particolari sanzioni in caso di ritardo del pagamento da parte dell’assicuratore. La corresponsione dell’indennizzo o del capitale [continua ..]


4. Alcune conclusioni

La legge peruviana sul contratto di assicurazione presenta aspetti di interesse come abbiamo visto. Lasciamo però qui alcuni nostri dubbi e sollecitazioni. 1. Vi è la necessità di disciplinare le polizze linked in punto di informativa precontrattuale per i particolari problemi di asimmetria informativa che presentano[16]. 2. L’art. 40-c vieta le clausole che limitano il diritto dell’assicurato ad agire in giudizio. In realtà l’arbitrato, se i costi sono contenuti ed è garantita la terzietà degli arbitri, è uno strumento a tutela anche della parte debole del contratto potendo velocizzare la soluzione della controversia[17]. 3. L’art. 138 definisce la riassicurazione come quel contratto con cui l’as­sicuratore si obbliga a pagare entro certi limiti concordati le perdite che si determinano nel patrimonio del riassicurato in ragione degli obblighi da que­sto assunti in virtù di contratti di assicurazione. Questa definizione è incompleta in quanto non considera tutta la varietà dei contratti di riassicurazione. La riassicurazione in realtà non è un contratto, è un fenomeno economico che può “indossare” varie “vesti legali”[18].


NOTE