Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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Massimario 1-2016 (di Marco Rossetti)


Cass. 10 febbraio 2015, n. 2469 / Cass. 17 marzo 2015, n. 5197 / Cass. 19 marzo 2015, n. 5479 / Cass. 9 aprile 2015, n. 7089 / Cass. 13 aprile 2015, n. 7349 / Cass. 16 aprile 2015, n. 7685 / Cass. 23 giugno 2015, n. 12896 / Cass. 30 giugno 2015, n. 13355 / Cass. 30 giugno 2015, n. 13312 / Cass. 28 luglio 2015, n. 15868 / Cass. 7 ottobre 2015, n. 20107

1. – Ass. in generale e danni in generale – Operatività della garanzia assicurativa all’adozione di specifiche misure di sicurezza – Portata – Sindacabilità da parte del giudice – Esclusione – Incidenza sull’individuazione dell’oggetto del contratto e del rischio assicurato – Mancata adozione – Conseguenze – Fattispecie. Qualora le parti del contratto abbiano espressamente subordinato l’operatività della garanzia assicurativa all’adozione, da parte dell’assicurato, di determinate misure di sicurezza, il giudice non può sindacare la loro concreta idoneità ad evitare l’evento dannoso, e quindi – ove questo si verifichi indipendentemente da tale inosservanza – non può riconoscere l’obbligo dell’assicuratore a corrispondere l’inden­nizzo, pur a fronte della mancata adozione delle misure pattuite per la difesa del bene protetto. Dette clausole, infatti, non realizzano una limitazione di responsabilità dell’assicuratore, ma individuano e delimitano l’oggetto stesso del contratto ed il rischio dell’assicuratore stesso. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso l’obbligo di indennizzo in relazione ad un furto avvenuto mediante l’usofrau­dolento delle chiavi autentiche di una cassaforte, in presenza di una clausola contrattuale che escludeva il rischio garantito nell’ipotesi di impiego sia pur fraudolento di chiavi vere) (1). Cass. (Sez. III) – 10 febbraio 2015, n. 2469 – Pres. Amatucci, Est. Travaglino, P.M. Russo (diff.) – B. (avv. Falcone ed altro) c. Allianz S.p.A. (avv. Zucchinali ed altri). (Sentenza impugnata: App. Salerno 29 ottobre 2010) (1) In senso conforme, Cass. civ., Sez. III, 28 aprile 2010, n. 10194, in Obbl. e contr., 2011, 821, con nota di P. MONTELEONE. In argomento si veda anche Cass., Sez. III, 7 novembre 2003, n. 16719, in questa Rivista, 2004, II, 2, 79, secondo cui la clausola del contratto di assicurazione contro il furto, la quale escluda l’indennizzo nel caso in cui il ladro si sia introdotto nell’appartamento con l’“uso fraudolento di chiavi vere”, va interpretata nel senso che l’esclusione opera solo quando il ladro si sia impossessato delle chiavi con maliziosi artifici, e non già quando se ne sia impossessato attraverso il furto o la rapina. La medesima sentenza ha precisato altresì (in senso peraltro conforme a Cass., Sez. III, 16 giugno 1997, n. 5390, in Giust. civ., 1997, I, 2431) che anche se la effettività della copertura assicurativa contro il furto in appartamento risulti condizionata da specifiche clausole contrattuali alla circostanza che il ladro si introduca nei locali mediante (tra l’altro) l’uso di chiavi false, con la precisazione secondo la quale [continua..]