Cass. 14 ottobre 2016, n. 20740 / Cass. 22 novembre 2016, n. 23711 / Cass. 22 novembre 2016, n. 23716 / Cass. 19 dicembre 2016, n. 26098 / Cass. 19 dicembre 2016, n. 26104 / Cass. 17 gennaio 2017, n. 930 / Cass. 7 febbraio 2017, n. 3146 (ord.) / Cass. 29 marzo 2017, n. 8159 (ord.) / Cass. 13 aprile 2017, n. 9548
1. –Surrogazione – Esperibilità nei confronti dell’assicuratore r.c.a. del responsabile del sinistro – Fondamento. L’assicuratore contro i danni che, in esecuzione del contratto, abbia indennizzato il proprio assicurato, vittima di un sinistro stradale, ha diritto di surrogarsi, ex art. 1916 c.c., nei confronti sia del responsabile dell’incidente che del suo assicuratore per la r.c.a., atteso che, ove la legge (come nella specie) attribuisca alla vittima dell’illecito una pretesa creditoria direttamente nei confronti dell’assicuratore del responsabile, quest’ultimo – non risultando estraneo al rapporto obbligatorio, ma essendo uno dei soggetti tenuto a risarcire il danneggiato (seppure nei limiti del massimale) – diventa debitore dell’assicuratore del danneggiato, al quale si è trasferito, per effetto della surrogazione, il credito risarcitorio (1). Cass. (Sez. III)– 14 ottobre 2016,n. 20740 –Pres. Chiarini, Est.Rossetti,P.M. Russo (conf.) – Comp. Tirrena S.p.A. in l.c.a. (avv, Torresi) c. Fondiaria S.p.A. (avv. De Stefano) ed altri. (Sentenza impugnata: App.Roma 12 settembre 2012) (1) Sostanzialmente nello stesso senso, si veda già Cass., Sez. III, 14 giugno 1999, n. 5883, in Giust. civ., 2000, I, 1489, secondo cui nel caso di fatto dannoso imputabile a più persone, ove una di esse risarcisca per tutti il danno, ha diritto di regresso nei confronti di ciascuno degli altri corresponsabili per la parte corrispondente alla gravità della rispettiva colpa ed all’entità delle conseguenze derivatene. Qualora uno dei corresponsabili sia assicurato ed il pagamento della somma risarcitoria sia stato fatto dal suo assicuratore per suo conto, il diritto di regresso spetta in sua vece all’assicuratore ai sensi dell’art. 1916 c.c. Tale principio trova applicazione anche qualora lo stesso assicuratore, discendendo la responsabilità del suo assicurato da fattispecie di responsabilità per danno da circolazione dei veicoli, abbia risarcito il danno essendo esso stesso obbligato in solido con il suo assicurato, in forza del contratto e della legge sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli. 2. – Ass. obbligatoria autoveicoli – Danni alla persona causati da veicolo o natante non identificato – Limiti di risarcibilità – Ambito di applicazione – Danni morali – Risarcibilità secondo la disciplina ordinaria. I limiti di risarcibilità dei danni alla persona causati da veicolo o natante non identificato, previsti dall’art. 21, comma 2, della l. n. 990 del 1969 (applicabile ratione temporis alla fattispecie ed oggi trasfuso nell’art. 283 d.lgs. n. 209 del 2005), che rinvia alle previsioni del d.P.R. n. 1124 del [continua..]