Cass. 18 gennaio 2019, n. 1279 (ord.) / Cass. 30 gennaio 2019, n. 2688 / Cass. 31 gennaio 2019, n. 2971 / Cass. 8 febbraio 2019, n. 3729 / Cass. 19 aprile 2019, n. 11021 (ord.) / Cass. 21 maggio 2019, n. 13600 (ord.) / Cass. 20 giugno 2019, n. 16590.
Cass. (Sez. III) – 18 gennaio 2019, n. 1279 (ord.) – Pres. Vivaldi, Est. Fiecconi, P.M. Cardino (conf.) – F. (avv. Stievanin) c. A. (avv. Bergamo). In tema di risarcimento del danno da incidente stradale, la persona trasportata può avvalersi dell’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro anche se quest’ultimo sia stato determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo assicurato con una compagnia che non abbia aderito alla convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto (c.d. CARD), atteso che l’art. 141 d.lgs. n. 206 del 2005, di derivazione comunitaria, assegna una garanzia diretta alle vittime dei sinistri stradali in un’ottica di tutela sociale che fa traslare il “rischio di causa” dal terzo trasportato, vittima del sinistro, sulla compagnia assicuratrice del trasportante (1). Nella controversia instaurata dal terzo trasportato mediante azione diretta ex art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005 non sono incapaci a testimoniare i soggetti coinvolti nel sinistro, ove la compagnia di assicurazioni del trasportante, chiamata a risarcire direttamente il terzo trasportato, non abbia messo in discussione l’incidente quanto al suo reale accadimento in danno dell’attore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato l’incapacità dei testi per il solo fatto che erano parti coinvolte nel sinistro, senza comparare il loro interesse al giudizio con quello dell’attrice, terza trasportata, correlato al solo onere di provare la riconducibilità causale delle lesioni lamentate all’occorso, per essere il sinistro indiscusso quanto al suo accadimento) (2). (Sentenza impugnata: Trib. Padova 21 ottobre 2016) (1) Sulla prima parte della massima non si riscontrano precedenti. La decisione potrebbe suscitare il dubbio che la Corte abbia inteso qualificare l’art. 141 cod. ass. come norma che istituisca una sistema “no fault”: ma tale interpretazione deve recisamente escludersi alla luce della coeva giurisprudenza di legittimità, ed in particolare di Cass. civ., Sez. III, 13 febbraio 2019, n. 4147, in questo stesso fascicolo della Rivista, ove espressamente si afferma che l’art. 141 cod. ass. prevede una mera presunzione di colpa a carico dell’assicuratore del vettore, superabile con gli ordinari mezzi di prova. (2) La decisione parrebbe porsi in contrasto col consolidato orientamento secondo cui la vittima di un sinistro stradale mai potrebbe essere escussa come testimone nel giudizio proposto da altro danneggiato nei confronti dell’unico responsabile: in tal senso, da ultimo, si veda Cass., Sez. VI-3 (ord.), 17 luglio 2019, n. 19121, in questo stesso fascicolo, ed ivi la nota di ulteriori richiami. Cass. (Sez. II) – 30 gennaio 2019, n. 2688 – Pres. Petitti, Est. [continua..]