Cass. 20 luglio 2017, n. 17963 (ord.) / Cass. 26 luglio 2017, n. 18376 (ord.) / Cass. 31 luglio 2017, n. 18940 / Cass. 3 agosto 2017, n. 19368 (ord.) / Cass. 4 agosto 2017, n. 19520 (ord.) / Cass. 11 agosto 2017, n. 20070 (ord.)
10. –Ass. obbligatoria autoveicoli – Rivalsa dell’assicuratore – Destinatario –“Responsabile del sinistro”– Individuazione – Mero stipulante il contratto di assicurazione – Esclusione – Ragioni. In materia di assicurazione per la responsabilità da circolazione di veicoli, ai sensi dell’art. 18 della l. n. 990 del 1969, l’assicuratore ha diritto di rivalersi nei confronti del “responsabile del sinistro”, tale soggetto non potendo, però, identificarsi in colui che – senza essere proprietario o conducente del veicolo che abbia dato causa al sinistro – si sia limitato a stipulare la polizza ed a pagare il relativo premio, ricorrendo in tale ipotesi un caso di assicurazione “per conto altrui” (se lo stipulante non preveda di condurre il veicolo assicurato) o “per conto di spetta” (qualora preveda, invece, di alternarsi con altri conducenti) (1). Cass. (Sez. VI–III) –20 luglio 2017,n. 17963 (ord.) –Pres. Amendola, Est. Graziosi –U. (avv. Dell’Utri) c. R. (Sentenza impugnata:App. Caltanissetta 14 luglio 2015) (1) Il principio affermato dalla massima qui in rassegna, dopo qualche incertezza degli anni passati, è divenuto oggi consolidato: da ultimo, in tal senso, si veda Cass., Sez. III, 2 dicembre 2014, n. 25421, in questa Rivista, 2015, II, 115. 11. – Prescrizione – Accertamenti tecnici conferiti dall’assicuratore ad un proprio perito – Richiesta dell’assicurato di conoscere l’esito di tali accertamenti – Effetti – Decorrenza della prescrizione – Esclusione – Conoscenza dell’ultimazione degli accertamenti – Necessità – Fattispecie. In tema di assicurazione contro i danni, ai fini della decorrenza della prescrizione, ove l’assicuratore abbia dato incarico al proprio perito di compiere accertamenti tecnici di cui sia stato informato l’assicurato e quest’ultimo abbia interloquito col perito chiedendogli reiteratamente di conoscerne l’esito, non rileva, ai fini dellaprescrizione, la circostanza che l’assicurato non abbia compiuto atti di costituzione in mora nei confronti dell’assicuratore fino a quando non abbia avuto contezza, da parte del perito o dell’assicuratore, dell’ultimazione degli accertamenti tecnici disposti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva ritenuto decorso il termine prescrizionale in pendenza di un accertamento di natura tecnica disposto dall’assicuratore, rilevando che l’assicurato aveva dimostrato, anche a mezzo di missive indirizzate al perito, la persistenza del proprio interesse a far valere la pretesa, sicché poteva ritenersi che il mancato compimento di atti interruttivi nei confronti dell’assicuratore fosse dipeso [continua..]