Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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Massimario (di Marco Rossetti)


Cass. 26 settembre 2017, n. 22415 (ord.) / Cass. 22 novembre 2017, n. 27756 (ord.) / Cass. 6 dicembre 2017, n. 29146 (ord.) / Cass. 12 dicembre 2017, n. 29636 / Cass. 10 gennaio 2018, n. 384 (ord.) / Cass. 25 gennaio 2018, n. 1834 (ord.) / Cass. 21 febbraio 2018, n. 4138 (ord.)

16. – Ass. obbligatoria autoveicoli – Denuncia di sinistro stradale (art. 5 l. 26 febbraio 1977, n. 39, rationetemporis applicabile) – Trasmissione all’assicura­tore prima dell’instaurazione del giudizio nei suoi confronti – Necessità – Denuncia congiunta – Presunzione di veridicità – Sussistenza – Valore indiziario– Condizioni. La denuncia di sinistro stradale (cui sia applicabile “rationetemporis” l’art. 5 della l. n. 39 del 1977), deve esser trasmessa, pur senza la prefissione di un termine, all’assicu­ratore prima di citarlo in giudizio, non solo per informarlo (artt. 1334 e 1913 c.c.) delle circostanze, modalità e conseguenze del sinistro, onde consentirgli la liquidazione stragiudiziale del danno derivatone, ma anche, nel caso di denuncia congiunta, ai fini della presunzione, fino a prova contraria a carico di esso assicuratore, della veridicità delle dichiarazioni ivi contenute; se invece il modulo di constatazione amichevole è portato per la prima volta a conoscenza dell’assicuratore nel corso del giudizio nei suoi confronti, le predette dichiarazioni hanno valore soltanto indiziario (1). Cass. (Sez. VI-III) – 26 settembre 2017, n. 22415 (ord.)–Pres. Amendola, Est. D’Arrigo – P. (avv. Ficili) c. U. (Sentenza impugnata: App.Palermo5 marzo 2016)   (1) La sentenza si uniforma a quanto già stabilito da Cass., Sez. III, 7maggio 2007, n. 10304, in Foro it. Rep., 2007, Assicurazione (contratto), n. 274, ma a ripercorrere il “gioco dei rinvii” dall’uno all’altro precedente, si scopre che qualcosa non quadra. Cass. n. 10304/2007, cit., in effetti nella motivazione affermò che il modello di “constatazione amichevole di incidente”, per produrre l’effetto di far presumere juristantum che il sinistro sia avvenuto con le modalità ivi indicate, “deve essere trasmesso all’assicuratore prima dell’inizio del giudizio; nel caso invece che sia prodotto per la prima volta solo nel corso del giudizio esso vale come indizio in merito alla dinamica del sinistro”.Tuttavia tale affermazione non venne motivata altrimenti che con un ulteriore rinvioa quanto statuito da una terza sentenza, ovvero Cass., Sez. III, 16 aprile 1997, n. 3276, in Foro it., 1997, I, 2110. Quest’ultima sentenza, tuttavia, non solo non affermò affatto che il modulo “CAI” produce i suoi effetti solo se inviato all’assicuratore prima del giudizio; ma anzi affermò obiterdictum l’esatto opposto, rilevando come non sia previsto dalla legge alcun termine per la redazione del suddetto modulo. Pare dunque lecito concludere che il principio affermato dalla sentenza qui in rassegna sia più postulato, che ricavato in via di interpretazione [continua..]